Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11356 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 17028-2016 proposto da:

SAINT GOBAIN EUROVEDER ITALIA SRL, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA

DIONIGI, 29, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO ALIBERTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VILLANI MARCO

GIOVANNI;

– ricorrenti –

e contro

VECAM srl, WELCOME TRASPORTI E LOGISTICA scrl;

– intimati –

per regolamento di competenza n. 2371/15 avverso l’ordinanza del

TRIBUNALE di CUNEO, depositata il 23/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

Lette le conclusioni scritte del P.G. in persona del Sostituto

Procuratore SANLORENZO Rita, che chiede che la Corte di Cassazione

dichiari inammissibile il ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;

Rilevato:

1. che la società Saint Gobain Euroveder Italia a r.l. ha esposto: che la Vecam s.r.l. le aveva notificato, in data 4.11.2014, sulla base di decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di Welcome Trasporti e Logistica società Cooperativa s.c.r.l., pretesa creditrice nei confronti di essa Saint Gobain, atto di pignoramento presso terzi; che nei dieci giorni dalla notifica dell’atto la Saint Gobain aveva comunicato alla Vecam s.r.l. di non essere debitrice di alcuna somma nei confronti di Welcome e che all’udienza fissata per la dichiarazione la procuratrice della terza pignorata aveva reso dichiarazione negativa; che il GE con provvedimento in data 24.12.2014, pur prendendo atto della dichiarazione negativa, ritenendo, sulla base della documentazione in atti, “non disconosciuta dal terzo presente che ha dedotto la sussistenza di un debito solidale sia verso l’INPS che verso i dipendenti”, aveva assegnato alla Vecam s.r.l. il credito di Welcome nei confronti di essa Saint Gobain fino alla concorrenza dell’importo del credito portato dall’atto di precetto;

2. che avverso tale provvedimento essa Saint Gobain aveva proposto opposizione ex artt. 549 e 617 c.p.c. allegando l’inesistenza del diritto della società Vecam a procedere all’esecuzione atteso che il preteso credito vantato dalla Welcome nei propri confronti si era estinto per compensazione e chiedendo la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo azionato;

3. che con ordinanza in data 24.4.2015 il GE, dott. G. non sospendeva l’esecutività del titolo e, nonostante fosse già stato incardinato il procedimento di merito, fissava il termine di 60 giorni per l’introduzione del giudizio di merito previa iscrizione a ruolo della causa nel termine di sessanta giorni;

4. che essa Saint Gobain aveva provvedeva a tale incombente nonostante l’illogicità del provvedimento che la obbligava a reintrodurre un nuovo giudizio di merito;

5. che il GE, dott. M., con provvedimento in data 5.10.2015, rilevata la identità tra la vertenza sottoposta alla sua disamina e quella precedentemente proposta dinanzi alla dott.ssa G., ritenuta la litispendenza ordinava la cancellazione della causa dal ruolo invitando l’opponente a riassumere la causa quiescente introdotta con l’atto di citazione del 23.1.2015 davanti al GE dott. G. (RG 2002/2014);

6. che, stante il decorso dei 90 giorni dal provvedimento del GE dott. G., in data 24.4.2015, essa opponente al fine di non dover subire nuove eccezioni, presentava istanza di rimessione in termini per la riassunzione del procedimento n. 2002/2014;

7. che il Presidente del Tribunale di Cuneo con provvedimento del 14.10.2015 riassegnava l’istanza di rimessione in termini al GE, Dott. M.;

8. che, in assenza di provvedimenti assunti da quest’ultimo, (per non essergli, per errore, stata trasmessa dalla cancelleria la istanza di rimessione), la richiesta di rimessione era stata reiterata, stante, tra l’altro, l’urgenza avendo Vecam s.r.l. già chiesto l’assegnazione delle somme pignorate;

9. che il Presidente del Tribunale di Cuneo rimetteva la causa al Presidente della Sezione Esecuzione che, a sua volta la rimetteva al GE dott. M.;

10. che quest’ultimo, ritenuta la competenza a provvedere del GE al quale originariamente era stata assegnata la causa, rimetteva gli atti al Presidente della Sezione Esecuzione il quale assegnava la causa al GE Dott. G.;

11. che quest’ultimo, con provvedimento in data 17.5.2016, rilevava che la causa pendente davanti al GE Dott. M., non doveva essere cancellata stante la insussistenza della ritenuta litispendenza e che, quindi, non vi erano i presupposti per una rimessione in termini in quanto comunque i termini ex art. 618 erano stati rispettati dalla parte;

12. che in base a tale contraddittorio provvedimento veniva formulata nuova istanza al Presidente del Tribunale il quale, con provvedimento del 23.6.2016, rilevava che la pronuncia dichiarativa della litispendenza è assimilabile al regolamento di competenza e che la richiesta di rimessione in termini doveva essere presentata in sede di deposito del ricorso;

12. che, tanto esposto, la odierna istante ha proposto regolamento di competenza, formulando contestuale istanza di rimessione in termini, avverso l’ordinanza in data 24.4.2015 del GE. dott.ssa G., l’ordinanza in data 5.10.2015 del GE dott. M., l’ordinanza in data 17.5.2016 del GE G., l’ordinanza in data 1.4.2016 del GE dott. M., l’ordinanza in data 23.6.2016 del Presidente del Tribunale di Cuneo del 23.6.2016;

13. che il PG ha concluso per la inammissibilità del regolamento di competenza in quanto l’unico provvedimento impugnabile con l’istanza di regolamento di competenza era quello dichiarativo della litispendenza rispetto al quale era ormai decorso il termine;

14. che la parte istante ha depositato memoria;

15. che il Collegio condivide le conclusioni del PG in ordine al fatto che l’unico provvedimento impugnabile era quello, in data 5.10.2015, con il quale era stata dichiarata la litispendenza, rispetto al quale il presente ricorso, notificato a mezzo p.e.c. 7.7.2016, risulta tardivo;

16. che, invero, gli ulteriori provvedimenti impugnati dall’odierno istante non contengono alcuna statuizione sulla competenza ma hanno natura interlocutoria configurandosi, piuttosto, come provvedimenti a a valenza meramente amministrativa;

17 che a tanto consegue l’inammissibilità del ricorso;

18. che non si fa luogo a regolamento delle spese non avendo le parti intimate svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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