Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11355 del 31/05/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 11355 Anno 2016
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: SCODITTI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso 3547-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

DELFINO SRL;
– intimatq,-

avverso la sentenza n. 157/2009 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 14/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 31/05/2016

udienza del 17/05/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO
SCODITTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso.

Generale Dott. LUIGI CUOMO che ha concluso per

Svolgimento del processo
Nei confronti di Delfino s.r.l. venne emesso avviso di accertamento
relativamente all’anno 2002 ai sensi degli artt. 39, comma 1, lett. d) e 40
d.p.r. n. 600/1973 per maggiori imposte dirette e IVA. La CTP accolse il ricorso
della contribuente. L’appello dell’Ufficio venne rigettato dalla Commissione
Tributaria Regionale della Campania sulla base della seguente motivazione.

ricarico, calcolate, tra l’altro su alcuni articoli e non sulla totalità dei prodotti e
con il ricorso alla media aritmetica semplice anziché quella ponderata, non si
giustifica, come rilevato dai primi giudici, nel caso specifico per l’esigua
divergenza emergente dal raffronto della percentuale di ricarico calcolata
dall’Ufficio e quella emergente dalla dichiarazione della società, cosicché è
infondata l’ipotesi di una gestione chiaramente antieconomica dell’attività
svolta. Quanto alle quote di ammortamento, l’Ufficio nulla rileva in relazione
all’obiezione della controparte, fatta propria dai giudici di primo grado, secondo
cui si è trattato di un’erronea registrazione nel registro dei beni ammortizzabili,
non riportata poi nel conto economico e, quindi, ininfluente per la
determinazione del reddito d’impresa”.
Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di
quattro motivi.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c., 118 att. e
111 Cost, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. Lamenta la ricorrente che la
motivazione, non avendo la CTR affrontato in modo corretto i rilievi contenuti
nell’appello, non rende del tutto intellegibili i motivi di accoglimento delle
doglianze del contribuente ed ha carattere apparente.
Il motivo è infondato. Dalla motivazione si evince la ratio decidendi della
sentenza impugnata sia per quanto concerne la ritenuta non giustificatezza
della ricostruzione induttiva dei ricavi mediante il ricorso a percentuali di
ricarico, sia per l’accoglimento della tesi della contribuente in ordine alle quote
di ammortamento.

I

“La ricostruzione induttiva dei ricavi mediante il ricorso a percentuali di

Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 39 lett. d) d.p.r.
n. 600/1972 e 2697 c.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.pc. Osserva la ricorrente
che il ricorso al sistema della media semplice è legittimo a meno che il
contribuente non eccepisca, o comunque non risulti, che l’attività commerciale
sottoposta ad accertamento abbia ad oggetto prodotti con notevole differenza
di valore e che quelli maggiormente venduti presentino una percentuale di

merce ed il diverso costo incombe sul contribuente.
Con il terzo motivo si denuncia insufficiente motivazione ai sensi dell’art.
360 n. 3 (rectius 5) c.p.c. Osserva la ricorrente che la CTR, affermando che le
percentuali di ricarico sono state calcolate su alcuni articoli e non sulla totalità
dei prodotti (e richiamando una “antieconomicità della gestione” del tutto
assente negli atti processuali), non ha in alcun modo preso in considerazione
quanto affermato nell’appello, e cioè che il campione scelto a base della
ricostruzione della percentuale di ricarico rappresentava circa il 70% dei
fornitori della società e che i beni presi a campione per ciascun fornitore,
seppure pochi rispetto al totale dei prodotti commercializzati, rappresentavano
i beni effettivamente più venduti.
I motivi secondo e terzo sono inammissibili. Essi non colgono la più
complessiva

ratio decidendi,

la quale non è limitata al profilo della

rappresentatività della percentuale di ricarico e a quello del ricorso al sistema
della media semplice / ma al rilievo che la ricostruzione induttiva dei ricavi
mediante il ricorso a percentuali di ricarico non si giustifica per l’esigua
divergenza emergente dal raffronto della percentuale di ricarico calcolata
dall’Ufficio e quella emergente dalla dichiarazione della società. Afferma cioè la
CTR che, pur assumendo la percentuale di ricarico elaborata dall’Ufficio (sulla
base di alcuni articoli, e non della totalità della merce, e mediante il sistema
della media semplice), residua una esigua divergenza fra la percentuale di
ricarico accertata e quella dichiarata che fa ritenere infondata l’ipotesi di una
gestione chiaramente antieconomica dell’attività svolta. E’ questa esiguità di
divergenza fra accertato e dichiarato che per la CTR rende ingiustificata la
ricostruzione induttiva dei ricavi e si tratta di una

2

ratio decidendi che la

ricarico molto inferiore, e che l’onere della prova circa la disomogeneità della

ricorrente ha omesso di impugnare, rendendo non decisive le censure di cui al
secondo ed al terzo motivo.
Con il quarto motivo si denuncia difetto di motivazione ai sensi dell’art.
360 n. 5 c.p.c. Con riferimento alla questione delle quote di ammortamento
espone la ricorrente di avere evidenziato nell’atto di appello che, siccome
l’immobile in data 4 aprile 2002 era stato ceduto ad altra società e dunque il

quota di ammortamento per l’anno 2002 da imputare al conto economico
doveva essere ridotta (e la differenza era stata recuperata a tassazione).
Il motivo è fondato. La motivazione della sentenza impugnata, sul punto
incentrata sull’erronea registrazione nel registro dei beni ammortizzabili, non
riportata poi nel conto economico, non contempla la valutazione del rilievo
contenuto nell’atto di appello sulle ragioni della riduzione della quota di
ammortamento, soprattutto ove si consideri che la CTR parla di ininfluenza ai
fini della determinazione del reddito dell’ “erronea registrazione”, mentre
nell’atto di appello si evidenzia invece che la quota di ammortamento andava
ridotta a euro 3.885,33, con una ripresa fiscale pari ad euro 7.770,67. Sulla
base della motivazione non si comprende quindi se e come la circostanza
enunciata nell’atto di appello sia stata valutata dal giudice tributario e la
motivazione appare perciò gravemente deficitaria sui piano dell’esaustività
dell’illustrazione del procedimento logico seguito dalla CTR.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso, rigetta il primo e dichiara
inammissibile per il resto il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione, che
provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il giorno 17 maggio 2016
Il consigliere

t.

cespite era stato nella disponibilità della contribuente solo per tre mesi, la

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