Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11355 del 12/06/2020

Cassazione civile sez. I, 12/06/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 12/06/2020), n.11355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAZZICONE Loredana – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21768/2016 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l., in persona del presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Dardanelli n. 46, presso lo

studio dell’avvocato Baratta Giovanni Maria, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore Dott.

S.D., elettivamente domiciliata in Roma, Via Francesco Denza n.

3, presso lo studio dell’avvocato Martucci Angelo, rappresentata e

difesa dall’avvocato Bottero Nicola, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea; Procura della

Repubblica presso la Corte d’Appello di Torino;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1443/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/03/2020 dal Consigliere VELLA Paola.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. La Corte d’Appello di Torino ha respinto il reclamo proposto dalla (OMISSIS) S.r.l. avverso la sentenza con cui il Tribunale di Ivrea, dichiarata improcedibile la domanda di concordato “con riserva” dopo aver abbreviato (con provvedimento non impugnato) il termine concesso L.Fall., ex art. 161, comma 6, ne aveva dichiarato il fallimento, su istanza del pubblico ministero.

2. La (OMISSIS) S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui la curatela fallimentare ha resistito con controricorso, corredato da memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

3. L’eccezione di tardività del ricorso è fondata, avendo la controricorrente allegato e provato che la sentenza d’appello è stata depositata l’11 agosto 2016 e in pari data notificata a cura della cancelleria, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo pec solo il 15 settembre 2016, dunque oltre il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione telematica della sentenza impugnata.

4. Al riguardo è sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte per cui “la notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi della L. Fall., art. 18, comma 13, dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PEC), ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 4, convertito con modifiche dalla L. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione ai sensi della L. Fall., art. 18, comma 14, non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133 c.p.c., comma 2, come novellato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito con modifiche dalla L. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c., perchè la norma del codice di rito trova applicazione solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme derogatorie e speciali che ancorano la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria” (, Cass. 23443/2019, 27685/2018, 26872/2018, 23575/2017, 9974/2017, 2315/2017, 10525/2016).

5. Va altresì’ricordato che “la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, prevista dalla L. n. 742 del 1969, art. 1, non si applica (ai sensi del successivo art. 3 della citata legge, in relazione all’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, approvato con R.D. n. 12 del 1941) alle “cause inerenti alla dichiarazione e revoca fallimento”, senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi ed i diversi gradi del giudizio, sicchè neppure opera con riguardo al ricorso per cassazione contro la sentenza di rigetto pronunciata in sede d’appello avverso la dichiarazione di fallimento” (Cass. 622/2016).

6. Segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo.

7. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019 e 4315/2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020

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