Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11355 del 11/05/2010

Cassazione civile sez. III, 11/05/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 11/05/2010), n.11355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 160-2006 proposto da:

R.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE BRUNO BUOZZI 19 SC. A INT. 19, presso lo studio dell’avvocato

SUCCI ANTONELLA, che la rappresenta e difende giusta delega in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.N.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4795/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA, 3^

SEZIONE CIVILE, emessa il 16/7/2004, depositata il 08/11/2004, R.G.N.

2269/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2010 dal Consigliere Dott. ALBERTO TALEVI;

udito l’Avvocato ANTONELLA SUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro che ha concluso per l’inammissibilità.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.

“Con semenza n. 269/01 del 2.10.00/17.2,2001, il Tribunale di Velletri, ritenuto che la corresponsione in due tranche della somma di L. 129.000.000 effettuata a mezzo bonifico bancario da A. N. su un conto corrente formalmente intestato alla cognata, R. P., era stata effettuata a titolo di mutuo e non come spontaneo adempimento dei debiti contratti dal defunto marito Se.

R., nè a titolo di donazione indiretta, pur revocando il decreto ingiuntivo n. 224/98 concesso dal Presidente di quel Tribunale sulla base dei due depositati bonifici bancari, condannava R.P. a restituire ad A.N. l’importo di L 129.000.000 con gli interessi al tasso legale dal 15.10.1998, oltre al rimborso dei due terzi delle spese del giudizio.

Avverso detta decisione ha proposto rituale gravame la R., criticandola con più motivi e chiedendone la riforma con il rigetto della domanda. Ha resistito l’appellata, costituitasi in giudizio …”.

Con sentenza 16.7 – 8,11.2004 la Corte di Appello di Roma provvedeva come segue:

“… rigetta l’appello proposto da R.P. avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 269/01 del 2.10.0017.2.2001 e, questa confermando, condanna la predetta R. a rimborsare a A. N. le spese del presente grado del giudizio, guidate in complessivi Euro 5050,00, di cui Euro 1900,00 per diritti ed Euro 3000,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge”.

Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione R. P..

La controparte non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso vanno esaminati insieme in quanto connessi.

Con il primo motivo la ricorrente R.P. denuncia “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto – Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie e conseguente disapplicazione dell’art. 2697 c.c.” esponendo doglianze da riassumere come segue. Erroneamente è stata ritenuta provata l’esistenza del mutuo sulla scorta dell’unica testimonianza resa dal teste P., considerando non credibili gli altri tre testi escussi e trascurando di correlare le testimonianze di costoro con la documentazione in atti. Ma il P. (denunciato per falsa testimonianza) non è affatto credibile per motivi di un triplice ordine: -A) testuale e storico, -B) logico; indiziario e deduttivo la parte ricorrente espone poi una serie di valutazioni critiche in ordine alle risultanze istruttorie. E’ errato quanto afferma la Corte (pag. 5) che cioè “i versamenti del 5 e 7 luglio 1995 sono anteriori al deposito dell’inventario, avvenuto il 25-2603.96 che evidenziava le esposizioni debitorie del marito, sicchè la lettera dell’ A. (OMISSIS) … esattamente è stata ritenuta dal 1 Giudice come mera dichiarazione d’intento e comunque non può essere messa in relazione con la dazione della somma avvenuta 4 mesi prima”.

E’, al contrario, di tutta evidenza che allorchè la A. effettuò i due bonifici in questione su conto della Società Assicurazioni e Servizi rappresentata, nell’occasione, da S. E., ella intese ripianare, sia pure parzialmente, i debiti del marito, in perfetta consapevolezza della situazione debitoria pregressa. Ciò trova ulteriore conferma nella lettera ove la A. afferma “comunque, facendomi assistere ed utilizzando tutti i mezzi di legge che potrò, cercherò di realizzare tutto il patrimonio per pagare fino all’ultima (ira di debito, anche quelli nei vostri confronti”.

Con il secondo motivo la parte ricorrente denuncia “Erronea od omessa valutazione delle risultanze probatorie emerse dalla definizione resa dai testi S.E., M.A. e R.B..

Violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione all’art. 2697 c.c.” esponendo doglianze da riassumere nel modo seguente. 1) Non è vero, come afferma la Corte, che “l’omesso esame della deposizione del feste D.M., direttore della filiale, è irrilevante in quanto non spiega a quale titolo furono effettuali i versamenti merce i due bonifici bancari del (OMISSIS)”; ciò si evince dalla deposizione in questione. A riprova della veridicità di tale deposizione, sono stati depositati sia l’estratto conto da cui risulta l’esatta corrispondenza tra la somma versata dalla A. tramite i due bonifici de quibus, che n. 13 assegni bancari datati dal (OMISSIS) utilizzati dalla Società Assicurazione e Servizi per effettuare pagamenti all’INA e transitati sul conto ridetto. 2) Dei pari credibili sono, sia il teste S.E. (mentre un certo P. in realtà non è mai stato escusso nè indicato da alcuno e non si comprende dove la Corte l’abbia reperito) liquidato sbrigativamente senza alcuna motivazione anche se par di comprendere per il solo motivo di essere socio della Società Assicurazioni e Servizi e creditore, insieme col B. (teste di cui si è già detto) del defunto Se.Ro..

L’essere socio della Società ridetta, che non è parte in causa, non inficia affatto la veridicità dei testi, così come l’essere costoro creditori del defunto Ro., posto che la eredità di quest’ultimo è stata accettata con beneficio d’inventario dalla A. e successivamente rinunciata. Pertanto, nessun interesse diretto o concreto, neppure mediato, può loro attribuirsi tale da inficiare la veridicità.

Con il terzo motivo la parte ricorrente denuncia “Erroneità e omessa motivazione della sentenza ex art. 360 c.p.c., nn 3 e 5 in relazione alla reiezione della tesi della donazione indiretta formulata in prime cure ex art. 809 c.c.” lamentando: – che appare indubitabile che la A. abbia quanto meno, voluto adempiere gli obblighi restitutori assunti dal marito, dopo la scoperta che egli aveva apposto firma falsa del fratello S.E. e dell’altro socio B., indebitando la Società di cui era Amministratore, nonchè traendone vantaggio, come riconosciuto espressamente nella dichiarazione a sua firma, predisposta dal P. nel suo ufficio (in atti); – che tale forma di donazione indiretta è tipica ed è caratterizzata, come nella fattispecie, da uno scopo diverso da quello della liberalità, che non è direttamente voluta ma costituisce una conseguenza secondaria ed ulteriore dell’atto compiuto.

Con il quarto motivo la parte ricorrente denuncia “Difetto, insufficienza o contraddittorietà della motivazione ex art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, in relazione al vizio di ultrapetizione” lamentando, – che la Corte ha errato nel ritenere infondato il primo motivo di gravame con cui veniva dedotto il vizio di ultrapetizione per avere il Giudice di primo grado pronunziato condanna senza espressa richiesta da parte dell’opposta; – che non è vero neppure che l’opposta abbia chiesto la conferma del decreto (nella qual cosa sarebbe insita, secondo la Corte, la richiesta di condanna). Invero, l’opposta richiedeva meramente il rigetto della opposizione e, trattandosi di due distinti procedimenti (monocratico e di merito a cognizione piena) allora è evidente che non necessariamente la richiesta di conferma del decreto (che nel caso de quo neppure vi è stata) comprenda la condanna al pagamento della somma dallo stesso portata, ben potendo alla pronunzia di rigetto della opposizione residuare il decreto, a tal punto da se solo costituente titolo esecutivo.

La parte ricorrente espone infine che “… il caso di remissione, si reitera la richiesta di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c., art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

I motivi sopra riassunti non possono essere accolti.

Infatti l’impugnata decisione si sottrae al sindacato di legittimità in quanto fondata su una motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione.

In particolare debbono ritenersi inammissibili prima ancora che prive di pregio tutte le doglianze basate su specifiche risultanze istruttorie in quanto il contenuto delle medesime non viene ritualmente riportato in tutte le parti rilevanti. Infatti, come questa Corte ha osservato più volte (cfr. tra le altre Cass. Sentenza n. 15952 del 17/07/2007; Cass. Sentenza n. 4849 del 27/02/2009; Sentenza n. 4849 del 27/02/2009) ai fini della specificità del motivo di censura, sotto il profilo dell’autosufficienza dello stesso, il ricorrente per cassazione il quale deduca l’omessa o comunque viziata motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di una risultanza processuale che asserisce decisiva, ha l’onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima, dato che per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative.

Le doglianze sono in gran parte inammissibili anche in quanto, al di là della formale prospettazione, in realtà si basano semplicemente su una diversa valutazione delle risultanze processuali (cfr. Cass. n. 9234 del 20/04/2006; Sentenza n. 1754 del 26/01/2007; Sentenza n. 5066 del 05/03/2007; Cass. Sentenza n. 15489 del 11/07/2007; Cass. Sentenza n. 17477 del 09/08/2007; Sentenza n. 18119 del 02/07/2008;

Cass. Sentenza n. 42 del 07/01/2009).

Per il resto, come già esposto, si tratta di censure che non riescono ad evidenziare reali vizi logici o giuridici.

Non rimane dunque che rigettare il ricorso.

Non si deve provvedere sulle spese in quanto la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA