Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11355 del 09/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11551-2016 proposto da:

B.K., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VALDINIEVOLE, 11, presso lo studio dell’avvocato ESTER FERRARI

MORANDI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CLEMENTINA PULLI,

EMANUELA CAPANNOLO e MAURO RICCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9912/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

17/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;

Rilevato:

1. che il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 6, ha respinto la domanda con la quale B.K., quale genitore esercente la potestà sulla minore B.F., aveva chiesto l’accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell’indennità di frequenza prevista dalla L. n. 289 del 1990 ed ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite;

1.1. che la statuizione di condanna alle spese, l’unica ancora rilevante, è stata fondata sulla considerazione che nè nelle conclusioni dell’atto introduttivo, nè nell’autocertificazione del 10 gennaio 2014, il genitore esercente la potestà aveva indicato in termini numerici il reddito fruito, risultandone impedita al giudicante la verifica sul rispetto dei limiti di legge.

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso, B.K. quale madre e tutrice della figlia B.F., sulla base di un unico motivo;

2.1 che l’INPS ha resistito con tempestivo controricorso;

Considerato:

3. che con l’unico motivo parte ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. censurando la decisione per avere ritenuto le dichiarazioni in atti inidonee a giustificare l’esonero dalle spese di lite ex art 152 disp. att. c.pc.; in particolare ha osservato che l’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo attualmente vigente non impone all’interessato di formulare la dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo uno schema rigido e predeterminato e che in particolare non era richiesta l’indicazione in termini numerici del reddito ma solo l’attestazione del mancato superamento dei limiti di legge;

3.1. che il ricorso è da qualificarsi come manifestamente fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte (v. tra le altre, Cass. ord. n. 24587 del 2016) ed analogamente a quanto ritenuto dal giudice di legittimità in tema di esclusione dell’obbligo di specifica assunzione dell’impegno a comunicare le variazioni di reddito rilevanti previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 1;

3.2. che è stato, infatti, precisato che il significato normativo da attribuire alla circostanza che il legislatore, nel delineare l’onere autocertificativo a carico dell’interessato, si è limitato a richiamare il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, commi 2 e 3 e non anche il primo, è da intendersi nel senso della non necessità che nella dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sia specificata anche la concreta entità del reddito, in quanto è il comma primo dell’art. 79 cit., che disciplina il contenuto dell’istanza per l’ammissione al gratuito patrocinio, ad esigere, espressamente, che la dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante la sussistenza delle prescritte condizioni di reddito, contenga “la specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalitàindicate nell’art. 76”. (Cass. ord. n. 24303 del 2016, n. 24387 del 2016);

5. che in continuità con i richiamati precedenti il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata;

5.1 che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con declaratoria di irripetibilità delle spese del giudizio di appello;

6. che le spese del presente giudizio sono regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara irripetibili le spese del giudizio di appello. Condanna l’INPS alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge. Con distrazione in favore dell’Avv. Ester Ferrari Morandi, antistataria.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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