Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11354 del 23/05/2011

Cassazione civile sez. I, 23/05/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 23/05/2011), n.11354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9834/2010 proposto da:

V.M. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato DE

SANTIS GIULIA, rappresentato e difeso dall’avvocato DEFILIPPI Claudio

(dello Studio Legale Associato Defilippi e Associati), giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ((OMISSIS)), in persona del Ministro

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 33/09 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

10.6.09, depositato il 29/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che V.M., con ricorso del 9 aprile 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo un articolato motivo di censura, illustrato con memoria -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Torino depositato in data 29 giugno 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del V. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha respinto la domanda, compensando le spese;

che resiste, con controricorso, il Ministro della giustizia;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 9.800,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 14 gennaio 2009 -, era fondata sui seguenti fatti: a) il V., rimasto vittima in data 21 luglio 2003 di un infortunio sul lavoro, il 20 febbraio 2004 aveva presentato denuncia-querela al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia; b) tale denuncia-querela era stata iscritta nel registro delle notizie di reato soltanto nel 2006; c) dopo le indagini preliminari, il Procuratore della Repubblica adito, con richiesta del 28 luglio 2008, aveva richiesto l’archiviazione degli ipotizzati reati, per intervenuta prescrizione; c) il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di La Spezia aveva disposto l’archiviazione del procedimento, in quanto i reati ipotizzati erano estinti per intervenuta prescrizione;

che la Corte d’Appello di Torino, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver premesso che l’art. 6 della CEDU tutela il diritto alla ragionevole durata del processo esclusivamente per una causa “propria” – ha affermato che la persona offesa dal reato non può considerarsi “parte” del procedimento penale fintantochè non si costituisce parte civile in tale procedimento, con la conseguenza che, nella specie, il ricorrente non è legittimato a chiedere l’indennizzo per equa riparazione, in quanto il procedimento penale si era concluso nella fase delle indagini preliminari.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il motivo di censura, vengono denunciati come illegittimi:

a) la affermata mancanza di legittimazione del ricorrente alla richiesta di indennizzo per l’irragionevole durata del procedimento penale, la CEDU non distinguendo tra procedimento civile e procedimento penale e non presupponendo la acquisita qualità di “parte” nello stesso procedimento penale; b) la omessa considerazione che, secondo l’interpretazione data dalla Corte di Torino, la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 Cost.;

che il ricorso non merita accoglimento;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di equa riparazione, il diritto alla trattazione del processo entro un termine ragionevole è riconosciuto dall’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, specificamente richiamato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, come legittima pretesa di qualsiasi persona che attenda da un tribunale la decisione “sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga, rivolta” e, quindi, a condizione che la stessa sia parte del processo, con la conseguenza che la persona offesa dal reato, che non riveste tale qualità – pur potendo svolgere un’attività d’impulso particolarmente incisiva nel procedimento penale – non è legittimata a proporre domanda di equa riparazione se non si sia costituita parte civile (cfr., ex plurimis, le sentenze n. 10303 del 2010 e 19032 del 2005);

che inoltre, quanto alla sollevata eccezione di illegittimità costituzionale, questa Corte ha già affermato che, in tema di equa riparazione per l’eccessiva durata dei processi, è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24, 97 e 111 Cost., la eccezione di legittimità costituzionale della 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 – nella parte in cui attribuisce alla persona offesa dal reato ed al querelante il diritto alla trattazione del processo entro un termine ragionevole e, conseguentemente, la legittimazione a chiedere l’indennizzo previsto dalla medesima legge, solo se abbiano assunto la qualità di parte nel processo penale, vale a dire solo se si siano costituiti parte civile -, in quanto, mentre i principi di buon andamento ed imparzialità riguardano l’organizzazione e il funzionamento della P.A., il rilievo costituzionale del principio di ragionevole durata del processo attiene alla posizione di chi il processo promuova o subisca, e quindi alla posizione delle sole parti costituite in giudizio (cfr. la sentenza n. 2969 del 2006);

che il ricorrente non adduce alcun nuovo argomento che possa indurre questa Corte a rimeditare i citati e condivisi orientamenti giurisprudenziali;

che le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 500,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA