Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11354 del 11/05/2010

Cassazione civile sez. III, 11/05/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 11/05/2010), n.11354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 138-2006 proposto da:

EPIFARMA SRL (OMISSIS) in persona dell’amministratore unico

legale rappresentante Sig. I.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 114, presso lo studio

dell’avvocato MARRAPESE CLAUDIO, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARRAPESE GIOVANNI giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BIOSAN SRL in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI 11, presso lo studio dell’avvocato

NAPOLETANO PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato SCARAVILLI FABIO MARIA giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1607/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO, 3^

SEZIONE CIVILE, emessa il 7/6/2005, depositata il 22/06/2005, R.G.N.

4499/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2010 dal Consigliere Dott. ALBERTO TALEVI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.

“Con citazione del 6.11.2003, la Srl Epifarma ha interposto appello, per i motivi di cui segue, nei confronti della Srl Biosan, avverso la sentenza del Tribunale di Milano 16 settembre 2003, n. 12681, notificata il 6.11 seg..

Il Tribunale ha respinto la domanda 19.3.1999 di Epifarma tendente sia all’accertamento di illegittimità e quindi alla dichiarazione di nullità della risoluzione per clausola espressa quanto ad un contratto in data (OMISSIS) di somministrazione di un integratore alimentare denominato Lacloglucan, sia al risarcimento di danni.

Ha resistito anche in questa sede Biosan, eccependo preliminarmente l’inammissibilità sia del gravame in quanto proposto in forza di procura speciale a margine dell’atto introduttivo del giudizio ritenuta limitata al primo grado, sia della domanda nuova di indennità per mancato preavviso èo di fine rapporto e contestando, nel merito, la fondatezza del gravame di cui ha chiesto il rigetto …”.

Con sentenza 7 – 22.6.05 la Corte d’Appello di Milano decideva come segue.

“… respinge l’appello proposto con citazione del 6.11.2003, dalla Srl Epifarma, nei confronti della Srl Biosan, avverso la sentenza del Tribunale di Milano 16 settembre 2003, n. 12681, e condanna la soccombente Epifarma al rimborso delle spese processuali del grado, liquidate complessivamente a favore di Biosan in Euro 10.927,03, più cpa, e iva se ed in quanto dovuta, come per legge”.

Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione Epifarma s.r.l..

La BIOSAN s.r.l. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 primi due motivi vanno esaminati insieme in quanto connessi.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione di legge artt. 1453, 1455 e 1456 c.c.. Mancata applicazione di principi di diritto” esponendo doglianze da riassumere come segue. E’ risultato provato e comunque la circostanza non è contestata che la Epitarma per ogni anno del rapporto non ha mai raggiunto il quantitativo minimo fissato nel contratto e ciononostante, a fronte di tali ordinazioni, sebbene inferiori a quelle pattuite, non vi fu mai, da parte della Biosan, nè alcuna contestazione, nè alcun accenno a violazioni contrattuali o comunicazioni di alcun genere che facessero riferimento alla possibilità di avvalersi della clausola risolutiva di cui all’art. 4), lett. a) del predetto contratto. Solo in data 1.3.99 Biosan ha reclamato l’applicazione della clausola risolutiva espressa. Eppure, l’adempimento spontaneo e senza riserve per tutti i tre anni precedenti degli ordini di fornitura regolarmente eseguiti anche all’esito del mancato raggiungimento dei quantitativi minimi previsti, induceva inequivocabilmente a ritenere che la Biosan avesse ormai di fatto abbandonato ogni interesse all’applicazione della clausola risolutiva (v. Cass. 86/7618 e Cass. 79/5457).

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “Violazione art. 360 c.p.c., n. 5 omessa e/o insufficiente motivazione” lamentando che secondo la Corte di merito “La protrazione quasi triennale del rapporto non può valere a ritenere una rimi naia tacita di Biosan ad avvalersi della clausola, nè l’illegittimità della dichiarazione di risoluzione con raccomandata del (OMISSIS)”, ma detto Giudice non spiega le ragioni per cui è pervenuto a tali conclusioni che da sole non rendono neanche palese l’iter logico-giuridico della decisione;

eppure sull’argomento era incentrata tutta la causa perchè la Epifarma aveva invece sostenuto, in applicazione del suddetto principio di diritto, che proprio la protrazione per tre anni dell’accettazione da parte di Biosan di quantitativi al di sotto dei minimi contrattuali, aveva fatto si che la stessa Biosan avesse ormai assunto un comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi della clausola risolutiva.

Le doglianze in questione non possono essere accolte Infatti la Corte di merito ha esposto una motivazione che si sottrae al sindacato di legittimità in quanto sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione.

In particolare detto Giudice ha ritenuto (evidentemente, pur se in modo parzialmente implicito) insufficiente a provare l’assunto dell’Epifarma la mera circostanza della “… protrazione quasi triennale del rapporto…”, senza proteste od iniziative significative della controparte; e ciò in quanto in favore dell’assunto medesimo non sussistevano (secondo la Corte) ulteriori valide risultanze.

Anche con riferimento a tale punto si è di fronte ad una motivazione immune dai vizi denunciati (v, Cass. n. 9234 del 20/04/2006: “il disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico- formate e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione data dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, senza che lo stesso giudice del merito incontri alcun limite al riguardo, salvo che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, non essendo peraltro tenuto a vagliare ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, risultino logicamente incompatibili con la decisione adottata”; cfr, inoltre Cass. S.U. n. 05802 del 11/06/1998; cfr. anche, tra le successive: Cass. Sentenza n. 18119 del 02/07/2008; Cass. Sentenza n. 18119 del 02/07/2008;

Cass. Sentenza n. 42 del 07/01/2009).

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia “Violazione di legge artt. 1375, 1455 e 1456 c.c.. Violazione art. 360 c.p.c., n. 5 omessa e/o contraddittoria/insufficiente motivazione” esponendo doglianze da riassumere come segue. Non è ben chiaro che cosa abbia voluto sostenere la corte di appello di Milano a proposito delle sue considerazione sul recente ordinativo di acquisto per 10.000 pezzi (anzichè gli almeno 20.000 per volta) e sul rilevante elemento di inadempienza della Epitarma. L’ordinativo di soli 10.000 per volta non costituisce inadempimento grave e di tanto anche la Corte di merito da atto laddove sostiene che il predetto ordine di acquisto si pone al di fuori della clausola risolutiva espressa Dunque la valutazione doveva, al più, farsi con riferimento al quantitativo annuale; e nel caso di specie l’anno in considerazione era 16/4/98 – 16/4/99; in cui con l’ultimo ordinativo dei 10,000 pezzi del 29 gennaio 99 (tenuto altresì conto che per lo scadere dell’anno di contratto mancavano ancora 4 mesi) la Epifarma aveva raggiunto e comunque era nei termini per raggiungere il quantitativo minino annuale previsto nel contratto. Biosan ha agito in mala fede perchè non ha neanche concesso la moratoria prevista nel contratto (art. 4, lett. b).

Anche il terzo motivo non può essere accolto.

E’ infatti palese che si è di fronte ad una argomentazione ad abundantiam, non essendo in realtà questa la vera ratio decidendi posta a base della sentenza;

ogni doglianza sul punto è dunque inammissibile (prima ancora che comunque priva di pregio: data l’assenza dei vizi lamentati). Va infatti confermato il seguente principio di diritto: “E’ inammissibile in sede di legittimità il motivo di ricorso che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta “ad abtutdantiam” e, pertanto, non costituente una “ratto decidenti” della medesima, infatti, un’affermazione siffatta contenuta nella sentenza di appello, che non abbia sfregato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse” (Cass., Sentenza n. 3068 del 05/06/2007; v. anche la successiva Cass. Sentenza n. 4053 del 19/02/2009).

Sulla base di quanto sopra esposto il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come stabilito nel seguente dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 4.000,00 (quattromila Euro) per onorario oltre Euro 200,00 (duecento Euro) per spese vive ed oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010

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