Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11354 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28468-2015 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 46,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI NOSCHESE, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

SIGIT SPA, in persona del Presidente e legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO DI DONO 3/A, presso lo

studio dell’avvocato VINCENZO MOZZI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PAOLO DE BERARDINIS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3875/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 26/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;

Rilevato:

1. che con sentenza n 3875/2015 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la legittimità del contratto a termine stipulato tra le parti ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 2;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso B.G. sulla base di un unico motivo;

2.1 che la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso con il quale ha preliminarmente eccepito la tardività del ricorso di controparte per decorso del termine breve di impugnazione decorrente dalla notifica della sentenza di appello, effettuata in data 2.9.2015;

2.2 che parte controricorrente ha depositato memoria;

Considerato:

3. che la preliminare eccezione di parte controricorrente risulta fondata in quanto dall’esame del documento n. 2 del fascicolo di parte controricorrente si evince che la sentenza impugnata è stata notificata in data 2 settembre 2015 a ” B.G., rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Maria Zichella, Emilio Sarro e Paola Casuscelli con domicilio eletto presso quest’ultima in Napoli, via Domenico Fontana n. 21″ mediante consegna a mani di persona incaricata della ricezione atti.

3.1. che tale notifica era, pertanto, idonea a determinare il decorso del termine breve di impugnazione atteso che, secondo quanto emerge dalla epigrafe della sentenza medesima e dalla procura a margine della memoria di costituzione in appello dell’odierno ricorrente, nel giudizio di secondo grado questi era rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sarro e Anna Maria Zichella e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Casuscelli, in Napoli, via Domenico Fontana n. 21;

3.2 che a tanto consegue la tardività del ricorso per cassazione consegnato all’Ufficiale giudiziario per la notifica in data 24.11.2015 e quindi decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza di appello;

4. che non avendo parte ricorrente provveduto, in violazione del disposto dell’art. 369 c.p.c. c. al deposito della copia notificata della sentenza il ricorso per cassazione deve essere definito con statuizione di improcedibilità il cui riscontro precede quello dell’eventuale inammissibilità (tra le altre, Cass. n. 20883 del 2015, n. 7469 del 2014);

5. che le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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