Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11352 del 31/05/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 11352 Anno 2016
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: SCODITTI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso 12543-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

EMI HOLDING SPA in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S.
GIOVANNI IN LATERANO 210, presso lo studio
dell’avvocato CARMELINA PAGANELLI, rappresentato e
difeso dall’avvocato STEFANO LABBATE giusta delega a

Data pubblicazione: 31/05/2016

margine;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 45/2009 della COMM.TRIB.REG.
di CAMPOBASSO, depositata il 14/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SCODITTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI CUOMO che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.

udienza del 17/05/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO

Svolgimento del processo
Nei confronti di Larivera s.p.a. (poi Emi Holding s.p.a.) venne emesso avviso di
accertamento con rettifica, ai sensi degli artt. 41 bis d.p.r. n. 600/1973 e 54,
comma 5, d.p.r. n. 633/1972, della dichiarazione per l’anno d’imposta 2002. In
particolare l’Ufficio determinava una minor perdita quale conseguenza
dell’assoggettamento all’imposta per le plusvalenze derivanti dalla cessione di

quali risultava un prezzo diverso da quello risultante dall’atto pubblico (nel
caso della cessione a Quadrifoglio sulla base del prezzo risultante dal
preliminare di vendita, nel caso della cessione a SIA sulla base del prezzo
risultante da controdichiarazione). Il ricorso della contribuente venne accolto
dalla CTP e l’appello dell’Ufficio venne rigettato dalla Commissione Tributaria
Regionale del Molise sulla base della seguente motivazione.
Mancano precise circostanze idonee a supportare le presunzioni, e non
costituisce indizio valido la cessione stipulata fra soggetti che, pur avendo
elementi in comune nella compagine sociale, costituiscono entità giuridiche
distinte. “Dagli atti della causa non è possibile stabilire a quali documenti
l’Ufficio abbia inteso riferirsi per determinare l’esistenza di una maggiore base
imponibile delle operazioni sottoposte a controllo”. Circa la lamentata
violazione degli artt. 39 e 41 bis d.p.r. n. 600/1973, stante la complessità dei
rapporti fra la contribuente e Quadrifoglio s.r.l. il p.v.c. richiedeva ulteriori e
più approfondite indagini, che non sono state effettuate, ed in particolare:
trattandosi di beni immobili bisognava effettuarne la stima al fine di accertare
se il prezzo indicato dalle parti fosse verosimile; eventuali movimentazioni
finanziarie potevano essere verificate mediante l’esame dei conti correnti
bancari; non vi è stata un’indagine contabile circa i costi di acquisto dei beni o
di costruzione dei manufatti.
Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi l’Agenzia
delle Entrate. Resiste con controricorso la contribuente.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si denuncia omessa motivazione ai sensi dell’art. 360
n. 5 c.p.c. Espone la ricorrente di avere evidenziato nell’atto di appello che la

i

terreno a SIA s.a.s. e di terreni e fabbricato a Quadrifoglio s.r.I., cessioni per le

contribuente nel bilancio redatto al 31 dicembre 2002 non aveva indicato
alcuna plusvalenza relativamente alla vendita in favore di Quadrifoglio s.r.l. e
che, a prescindere dalla quantificazione, non era controverso che non era stata
dichiarata neppure la plusvalenza realizzata sulla base dei contratti di vendita.
Lamenta quindi che la CTR ha omesso di esaminare tale censura, annullando
l’intero accertamento per il sol fatto che mancava la prova del maggior valore

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli
artt. 86 ss. TUIR ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.. Osserva la ricorrente che la
CTR ha omesso di considerare che doveva essere assoggetta a tassazione
IRPEG la plusvalenza realizzata mediante la compravendita, non dichiarata
dalla parte neanche nei limiti risultanti dai contratti registrati.
I motivi sono inammissibili. La censura è priva di decisività in quanto non
risulta impugnata la ratio decidendi, idonea a sostenere la decisione, costituita
dall’illegittimità dell’avviso di accertamento per mancanza dei requisiti formali
dell’accertamento parziale di cui all’art. 41 bis d.p.r. n. 600/1973.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso
delle spese processuali che liquida in euro 4.100,00 per compenso, oltre le
spese forfettarie nella misura del 15% e gli oneri di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il giorno 17 maggio 2016
Il consigliere

Il P/esidente

stimato dall’Ufficio.

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