Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11351 del 12/06/2020

Cassazione civile sez. I, 12/06/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 12/06/2020), n.11351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

ul ricorso 13164/2017 proposto da:

P.M.G., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato Pietro Martire, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Domus 83 Società Cooperativa Edilizia Arl;

– intimata –

avverso la sentenza n. 54/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 06/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/02/2020 da FIDANZIA ANDREA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO

LUCIO, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato Pietro Martire per il ricorrente, che si riporta

agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Bari ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da P.M.G. avverso la sentenza del Tribunale di Foggia che l’aveva condannata al rilascio dell’immobile assegnatole dalla Domus 83 s.c.a.r.l., appellata, per essersi l’appellante resa morosa sia nel pagamento della quota da lei dovuta per il riscatto del terreno su cui era stato realizzato l’immobile assegnatole, sia nel pagamento degli oneri condominiali relativi al periodo 2004-2008.

La Corte Territoriale ha ritenuto tardivo l’appello proposto in data 9.2.2015 dalla P., residente in Germania, rilevando che la notifica della sentenza di primo grado a lei diretta per mezzo posta era stata correttamente eseguita secondo le modalità prescritte dal paese destinatario (appunto la Germania), essendo stata effettuata con raccomandata inviata il 15.10.2014 e restituita al notificante il 28.11.2014, con conseguente inosservanza del termine di giorni 30 previsto dall’art. 325 c.p.c., comma 1.

Ha proposto ricorso per cassazione P.M.G. affidandolo a tre motivi.

La Domus 83 s.c.a.r.l. non ha svolto difese.

Con ordinanza interlocutoria del 4.4.2019 e stata disposta l’acquisizione del fascicolo d’ufficio dalla Corte d’Appello di Bari.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stato chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE e del Reg. CE 1393 del 2007, art. 8.

La ricorrente vuole, in particolare, sottoporre all’esame della Corte di Giustizia la correttezza dell’interpretazione dell’art. 8 reg. CE 1393/2007, effettuata dalla Corte di Appello di Bari, la quale ha ritenuto che tale norma presupponga la presenza del destinatario della notifica – insussistente nel caso di specie – atteso che solo in tale eventualità si giustificherebbe la previsione, stabilita dalla norma comunitaria, circa l’obbligo di informazione dello stesso destinatario della facoltà di rifiutare l’atto.

Osserva, inoltre, la ricorrente che quando un atto giudiziario è notificato, ai sensi dell’art. 14 regolamento cit., direttamente al destinatario con lettera raccomandata, sulla busta di spedizione deve essere indicato nella lingua del paese destinatario che il plico contiene un atto giudiziario ed alla busta va allegata la ricevuta di cui all’allegato II del detto regolamento.

Nel caso di specie, tale dicitura non era rinvenibile sulla busta del plico esibita dalla cooperativa, di talchè il postino notificante non avrebbe mai potuto informare il destinatario della facoltà di rifiutare la notifica dell’atto.

2. Con il secondo motivo la ricorrente intende sottoporre alla Corte di Giustizia il quesito se l’art. 19 del regolamento 1393/07 si applichi solo agli atti di citazione o ricorsi con invito a comparire o anche alla notifica di un provvedimento giudiziario, ai fine della decorrenza del termine per proporre l’impugnazione.

3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 292 e 326 c.p.c..

Lamenta la ricorrente che, essendo la notifica a mezzo posta della sentenza di primo grado affetta da nullità, l’appello dalla medesima proposto entro il termine lungo (sei mesi dalla pubblicazione della sentenza) non può considerarsi tardivo.

4. Il ricorso è fondato ed i tre motivi possono essere esaminati unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate.

Va, in primo luogo, osservato che è del tutto superflua la questione sottoposta dalla ricorrente in ordine alla dedotta violazione dell’art. 8 del regolamento UE n. 1393/2007.

Viene lamentato che sulla busta di spedizione non era stato indicato, nella lingua dello Stato in cui la raccomandata era stata inviata (Germania), che l’atto notificando aveva la natura di atto giudiziario, di talchè il postino notificante non avrebbe mai potuto informare il destinatario della facoltà di rifiutare la notifica dell’atto.

Va osservato, in merito, che, nel caso di specie, la ricorrente non avrebbe mai potuto rifiutare la notifica dell’atto, non essendo la stessa una cittadina straniera, ma una cittadina italiana residente all’estero (iscritta con conseguente inapplicabilità dell’art. 8 reg. cit., che consente di rifiutare l’atto oggetto di notifica solo se non redatto in una “lingua compresa dal destinatario” o nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto.

Nel caso in esame, in particolare, l’atto – che recava l’inequivoca dicitura “Ufficio Unico Esecuzioni e Protesti Tribunale di Foggia – era dunque stato redatto nella stessa lingua della destinataria.

Va, inoltre, rilevato che appare superfluo sottoporre alla Corte di Giustizia anche il secondo quesito proposto dalla ricorrente e ciò sul rilievo che, alla luce della normativa Eurounitaria, come interpretata dalla Corte di Giustizia (organo cui è demandato specificamente tale compito), non sussiste alcun dubbio che, nel caso di specie, la notifica della sentenza di primo grado effettuata alla ricorrente non sia andata a buon fine ed è quindi affetta da nullità.

In proposito, va osservato che la Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 2 marzo 2017, nella causa C- 354/15, Henderson vs. Novo Banca 5.A., nell’occuparsi proprio della notifica a mezzo posta, a norma dell’art. 14 del regolamento n. 1393/2007, ha preliminarmente affermato che la previsione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento costituisce una formalità idonea alla notifica di un atto giudiziario in quanto tale modalità offre la garanzia che il destinatario riceva effettivamente la raccomandata contenente l’atto notificato (par. 75). Inoltre, se è pur vero che l’art. 14 reg. cit. consente una modalità di trasmissione alternativa dell’atto, ovvero “con mezzo equivalente”, tuttavia, tale mezzo di comunicazione o notifica è ammissibile purchè offra garanzie paragonabili a quelle di un invio tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dovendo presentare il medesimo livello di certezza e affidabilità in ordine al ricevimento dell’atto da parte del destinatario (par. 81).

In tale prospettiva, la Corte di Giustizia, nella sentenza sopra citata, ha quindi precisato che il “mezzo equivalente” può ritenersi integrato in caso di ricevimento dell’atto giudiziario da parte di un terzo all’interno della residenza del destinatario solo se si tratta di un familiare convivente o di persona che lavora come dipendente a tale indirizzo, potendosi solo in tale ipotesi ragionevolmente ritenere che tali persone rimetteranno effettivamente l’atto in questione al suo destinatario (par. 96). Ciò non avviene, invece per altri terzi, come il vicino di casa o persona che risiede nello stesso stabile del destinatario, ritenendosi che la ricezione dell’atto da parte di tali persone non offra sufficienti garanzie che il destinatario sarà realmente informato del procedimento giudiziario pendente (par. 97).

Addirittura, ha ritenuto la Corte di Giustizia che, anche in caso di notifica al familiare convivente o al dipendente, in cui la comunicazione o notificazione è formalmente regolare, il destinatario dell’atto mantiene comunque la possibilità di dimostrare, con qualsiasi ammissibile mezzo di prova dinanzi al giudice adito nello Stato membro mittente, che non è stato in grado di venire a conoscenza del procedimento giudiziario avviato nei suoi confronti, spettando poi a detto giudice valutare la pertinenza degli elementi di prova offerti in considerazione di tutte le circostanze del caso di specie (par. 98).

Va, dunque, osservato che se, da un lato, il legislatore comunitario, prevedendo la possibilità di notifica a mezzo posta con lettera raccomandata, ha voluto consentire alla parte mittente una modalità di notifica alternativa alle vie ordinarie – che avviene tramite gli organi mittenti e riceventi designati dagli Stati membri, secondo la disciplina di cui al reg. n. 1393 del 2007, artt. da 4 a 8, – idonea a realizzare l’obiettivo della efficacia e rapidità di trasmissione degli atti processuali, dall’altro, con l’introduzione delle formalità dell’avviso di ricevimento o mezzo equivalente (come interpretate nei termini sopra illustrati dalla Corte di Giustizia) ha inteso comunque assicurare una tutela adeguata dei diritti di difesa del destinatario degli atti da notificare. Si è voluto quindi attraverso le predette formalità (e l’interpretazione rigorosa della Corte di Giustizia) garantire un giusto equilibrio tra gli interessi del ricorrente alla speditezza del procedimento di notificazione e quelli del convenuto, facendo in modo che la notifica a mezzo posta assolva alla funzione di rendere effettivamente il destinatario edotto dell’esistenza di un procedimento nei suoi confronti.

Non vi è dubbio che un’analoga esigenza di tutela del diritto di difesa del convenuto ricorra parimenti allorquando venga, come nel caso di specie, emessa una sentenza nei confronti di una parte processuale contumace straniera o, come nel caso di specie, cittadina italiana residente all’estero, e ciò allo scopo di consentire alla medesima di proporre tempestivamente l’atto di impugnazione.

Nel caso di specie, il diritto di difesa è della ricorrente non è stato in alcun modo tutelato, risultando per tabulas dall’esame degli atti processuali – attività consentita a questa Corte quando viene dedotta la violazione di una norma processuale – che il plico è stato restituito al mittente “non reclamè”. In sostanza, la Corte d’Appello, ai fini di valutare la regolarità della notifica, non solo non ha potuto verificare che la destinataria fosse effettivamente venuta a conoscenza dell’atto notificando (come richiesto dalla giurisprudenza comunitaria), ma anzi ha acquisito la certezza dell’esatto contrario.

La nullità della notifica così effettuata comporta che, al fine di accertare la tempestività dell’appello, occorre considerare il termine “lungo” di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, di cui all’art. 327 c.p.c..

In particolare, nel caso di specie, considerato che la sentenza di primo grado è stata depositata il 3 luglio 2014, l’appello proposto dalla ricorrente – come ricostruito dalla sentenza impugnata – in data 9 febbraio 2015 è stato tempestivo. Infatti, al momento della proposizione del predetto atto di impugnazione, il periodo di sospensione dei termini feriali era ancora di 46 giorni, atteso che D.L. n. 132 del 2014, art. 16, che al comma 1 ha modificato la L. n. 742 del 1969, art. 1, riducendo il periodo feriale a 31 giorni, ne ha stabilito la decorrenza dall’anno 2013.

Deve pertanto essere cassata la sentenza impugnata con rinvia alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

Infine, sì dà atto che il presente ricorso è stato deciso in data 11 marzo 2020 a seguito di riconvocazione del Collegio.

P.Q.M.

Cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

“Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a)”.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020

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