Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11351 del 11/05/2010

Cassazione civile sez. III, 11/05/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 11/05/2010), n.11351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CHIARINI M. Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ALBERGO MALTA S.R.L. (OMISSIS) in persona del rappresentante

legale pro tempore G.D., elettivamente domiciliata in

Roma VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio dell’avv. COLUCCI

ANGELO che la rapp. e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.E.B. (OMISSIS) elettivamente dom. in ROMA

P.ZZA UNITA’ 13, presso lo studio dell’avvocato PANNELLA PAOLO, che

la rappresenta e difende giusta procura speciale del Dott. Notaio

ADRIANO CASINI in ROMA 18/2/2010, rep. n. 3307;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5234/2005 della CORTE D’APPALLO di ROMA, 3^

SEZIONE CIVILE, emessa il 2/12/2005, depositata il 05/01/2006, R.G.N.

3577/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato ANGELO COLUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per manifesta infondatezza e

condanna alle spese.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 7.4.2004, la Albergo Malta s.r.l. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5198/2004 che aveva dichiarato risolto, per inadempimento della società conduttrice, il contratto di locazione ad uso alberghiero, intercorso tra P.E. e la Albergo Malta s.r.l., condannando quest’ultima al rilascio dell’immobile concesso in locazione e al pagamento della somma di Euro 1.032,91 (oltre accessori, a titolo di canone di locazione per il mese di (OMISSIS).

L’adita Corte territoriale di Roma, costituitasi l’appellata, con la sentenza in esame n. 5234/2005, rigettava l’appello, confermando quanto statuito in primo grado; affermava in particolare detta Corte che “la risoluzione del contratto in locazione per inadempimento della società conduttrice è stata pronunciata dal primo Giudice sulla base dei seguenti elementi, in quanto idonei a fondare un giudizio di rilevanza dell’inadempimento ex art. 1455 c.c.: non vi è prova del pagamento del canone relativo al mese di maggio 2001; la conduttrice ha eseguito diversi pagamenti in ritardo; il ricorso allo strumento del vaglia postale quale mezzo di pagamento deve considerarsi illegittimo (non essendo stato concordato tra le parti);

quand’anche fosse vero che la locatrice ha ostacolato l’adempimento in denaro presso il proprio domicilio, la conduttrice avrebbe dovuto offrire il pagamento dei canoni scaduti con le modalità previste dall’art. 1206 ss. c.c..

Secondo la tesi prospettata dall’odierna appellante, alla data in cui fu intimato lo sfratto per morosità, il pagamento della mensilità di aprile 2001 non era ancora stato eseguito perchè la stessa locatrice aveva manifestato il proprio impedimento a ricevere il pagamento presso il proprio domicilio (come fino ad allora era avvenuto), essendo assente per accudire la madre malata. Tale circostanza (che avrebbe alterato il regolare andamento del rapporto contrattuale, dando luogo alla richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento) è stata negata dalla P. in sede di interrogatorio formale, ed è rimasta del tutto sfornita di prova”.

Ricorre per cassazione l’Albergo Malta con cinque motivi; resiste con controricorso la P..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1188 e 1189 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, riguardo alla ritenuta erronea valutazione della Corte di merito riguardo all’omesso pagamento del canone locativo di (OMISSIS).

Si afferma in proposito che “dalla documentazione prodotta, tra l’altro già allegata alla memoria integrativa del 8.1.02, si evince in modo inequivocabile che la ricorrente, oltre all’assegno bancario del (OMISSIS) di L. 2.000.000 relativo alla mensilità di (OMISSIS), aveva consegnato alla controricorrente anche l’assegno bancario datato al (OMISSIS), di L. 2.000.000 versato nelle mani dell’avv. Manzi (legale ad interim della locatrice) a saldo del pagamento della mensilità di Maggio, il cui vaglia postale era appunto tornato non riscosso”.

Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 1175 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; si afferma che “è, altresì, erronea la valutazione (a senso unico) della Corte di merito, volta a riscontrare l’inadempienza solo nella condotta dell’appellante”.

Con il terzo motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1206 e 1220 c.c. in relazione al punto in cui la Corte territoriale ha affermato che “a fronte del rifiuto del locatore di ricevere il pagamento, questo sarebbe dovuto avvenire con le modalità dell’offerta reale ex art. 1206 c.c.” non considerando la stessa Corte l’ulteriore aggravio di spese per la conduttrice.

Con il quarto motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1197 e 1220 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, riguardo alle ritenute non consentite modalità di pagamento a mezzo di vaglia postale.

Con il quinto motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 1340 c.c., art. 1587 c.c., n. 2 ed L. n. 392 del 1978, art. 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; si afferma che “erra, infine la Corte a quo, quando ritiene che i pagamenti dei canoni siano stati effettuati in ritardo, affermando che in mancanza di termine stabilito contrattualmente dalle parti, questo è da individuarsi il primo giorno di ogni mese”.

Il ricorso non merita accoglimento in relazione alle suesposte doglianze.

Deve premettersi che la Corte territoriale, nell’ambito del potere discrezionale di valutazione delle risultanze processuali (non ulteriormente valutabili nella presente sede di legittimità), spettante al giudice del merito, e sulla base di un compiuto esame di queste ultime, ha logicamente e sufficientemente motivato in ordine al ritenuto grave inadempimento del contratto di locazione alberghiera in questione.

In particolare la Corte di merito ha considerato detto inadempimento fondato sia sull’omesso pagamento di una mensilità, sia sul pagamento tardivo di altre mensilità, non ritenendo, tra l’altro, “corretta” e conforme a quanto pattuito il pagamento di un canone ((OMISSIS)) a mezzo vaglia postale, non essendovi, inoltre, in proposito prova alcuna del pagamento di detto canone mensile.

A fronte di ciò nei primi quattro motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente, la società ricorrente si limita a prospettare, basandosi su circostanze di fatto, la propria tesi dell’insussistenza dell’inadempimento in questione.

Non meritevole d’accoglimento è, infine, anche il quinto motivo:

erronea è la tesi prospettata in proposito dalla ricorrente in quanto fondata sul disposto della L. n. 392 del 1978, art. 5 avente ad oggetto disciplina della “locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione”, come tale non riguardante assolutamente la controversia in esame in tema di locazione alberghiera.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 2.700,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010

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