Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11351 del 09/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 09/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15698/2014 proposto da:

V.L., V.G., C.L., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA VALADIER 39, presso lo studio dell’avvocato

VINCENZO SABIA, rappresentati e difesi dall’avvocato SAVERIO

D’AMBROSIO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

ALLIANZA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio

dell’Avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 138/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 26/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. V.G. e C.L., in proprio e “quali già esercenti la potestà genitoriale sul figlio V.L.”, nonchè costui ormai divenuto maggiorenne, hanno proposto ricorso contro il Ministero della Pubblica Istruzione e l’Allianz s.p.a., avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno del 26 febbraio 2014, con la quale è stato rigettato il loro appello contro la sentenza del Tribunale di Palermo, che aveva respinto la domanda a suo tempo proposta dai detti genitori nella doppia qualità per ottenere il risarcimento dei danni sofferti dal figlio L., allora minorenne, in occasione di un infortunio patito in ambito scolastico.

2. Al ricorso hanno resistito con separati controricorsi gli intimati.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso principale con declaratoria di manifesta sotto plurimi gradati profili.

4. L’Allianz ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Il Collegio condivide le valutazioni della proposta del relatore. Queste le ragioni.

2. I ricorrenti hanno inteso assolvere al requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, che si estende per trentacinque pagine, riproducendo, dopo due pagine e sette righe dedicate allo svolgimento del processo di primo grado, la sentenza di primo grado (che consta di otto pagine), la citazione di appello (per dieci pagine) e la sentenza di appello).

E’ doveroso precisare che tra una riproduzione e l’altra esistono sì delle parti espositive, ma esse, tuttavia, hanno contenuto e funzione meramente introduttiva delle successive “spillature”.

Non sono dunque idonee ad integrare la prescrizione di cui all’art. 366, n. 3, in quanto la vicenda fattuale, nonchè quella processuale, non sono assolutamente estrapolabili da esse.

2.1. Ora, nel solco di una consolidata pregressa giurisprudenza, simili forme di adempimento dell’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, sono da ritenere inidonee allo scopo da Cass. sez. un. n. 5698 del 2012, secondo la quale: “In tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso.

In base a tale principio di diritto, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (si vedano, da ultimo: Cass. (ord.) n. 10244 del 2013; (ord.) n. 17002 del 2013; (ord. n. 593 del 2013; (ord.) n. 594 del 2013; (ord.) n. 595 del 2013; Cass. n. 22039 del 2012, proprio in controversia avente ad oggetto vicenda similare a quella evocata dal ricorso e nella quale si fornisce ulteriore indicazione delle numerosissime pronunce precedenti; n. 19474 del 2012; n. 17447 del 2012; adde, Cass. n. 3385 del 2016, riassuntivamente).

3. Peraltro, se, superando la ragione di inammissibilità indicata, si potesse passare all’esame dei motivi, dovrebbe constatarsi che essi sono due, il primo di “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto artt. 1218-2048 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., commi 3 e 5”, ed il secondo “per omessa e insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 5”.

La loro illustrazione è congiunta.

Il secondo evoca il paradigma non più vigente dell’art. 360 c.p.c..

La loro illustrazione non rivela la deduzione di un vizio di violazione delle norme di diritto indicate, neppure sotto il profilo del c.d. vizio di sussunzione, ma si risolve nella postulazione di un’erronea valutazione di risultanze probatorie.

Riguardo ad esse non si fornisce l’indicazione specifica ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, mentre il tenore dell’illustrazione impedisce, al di là dell’evocazione erronea del paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, di attribuirle il valore di argomentazione di un vizio ai sensi del nuovo n. 5, siccome ricostruito da Cass. sez. un. nn. 8053 e 8054 del 2014.

3. Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile.

4. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza nei riguardi di entrambi i resistenti e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione alla resistente delle spese giudiziali, liquidate a favore del Ministero in euro duemilaottocento, oltre spese prenotate a debito, ed a favore dell’Allianz in Euro tremilaseicentoquarantacinque, oltre Euro duecento per esborsi, ed oltre alle spese generali al 15% e agli accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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