Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11350 del 23/05/2011
Cassazione civile sez. I, 23/05/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 23/05/2011), n.11350
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 6643/2010 proposto da:
S.O. (OMISSIS) elettivamente domiciliata in
ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato FIORILLO Ernesto, giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ((OMISSIS)) in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 818/08 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del
9.1.09, depositato il 28/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
27/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO
VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che S.O., con ricorso del 5 marzo 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Firenze depositato in data 28 gennaio 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso della S. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso rimettendosi a giustizia -, ha condannato il resistente a pagare alla ricorrente la somma di Euro 7.090,00 a titolo di equa riparazione, oltre gli interessi dalla data della deliberazione del decreto al saldo;
che resiste, con controricorso, il Ministro della giustizia, il quale eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, per mancanza dei quesiti di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ..
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
preliminarmente, che il ricorso è inammissibile, per la mancata formulazione dei quesiti di diritto ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ.;
che infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in forza del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1 – secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione di legge contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo – nonchè del correlato specifico disposto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5 – in base al quale “Le disposizioni di cui all’art. 47 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente L. 4 luglio 2009” -, l’abrogazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., disposta dalla citata L. n. 69 del 2009, art. 47, ha effetto relativamente ai ricorsi per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per i ricorsi proposti,antecedentemente (ma dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, cioè dal 2 marzo 2006) detta norma codicistica è da ritenersi ancora applicabile (cfr., ex plurimis, l’ordinanza n. 7119 del 2010 e la sentenza n. 26364 del 2009);
che, nella specie, il decreto impugnato è stato depositato in cancelleria in data 28 gennaio 2009;
che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 600,00, oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 27 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2011