Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11350 del 12/06/2020

Cassazione civile sez. I, 12/06/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 12/06/2020), n.11350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22137/2016 proposto da:

Vt Marozzi Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Alessandria 130, presso lo

studio dell’avvocato Zammit Maria Beatrice, che la rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Air Autoservizi Irpini Spa, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, P.le Clodio 61, presso

lo studio dell’avvocato Maffey Caterina, rappresentata e difesa

dagli avvocati Frasca Ferdinando, Tesauro Paolo, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1450/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/02/2020 da FIDANZIA ANDREA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO

LUCIO, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato Zammit Maria Beatrice per la ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento;

udito l’Avvocato Maffey Caterina con delega orale per il

controricorrente, che si riporta agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Napoli, in accoglimento parziale sia dell’appello principale proposto da Viaggi e Turismo Marozzi s.r.l., sia di quello incidentale proposto da Autoservizi Irpini – A.I.R. – entrambe società concessionarie di linee di collegamento di trasporto su gomma – ha condannato l’appellante principale a versare alla A.I.R. la somma di Euro 270.000,00, oltre accessori, a titolo di risarcimento danni per concorrenza sleale, per avere la Viaggi e Turismo Marozzi s.r.l., nell’ambito dell’esercizio di due autolinee ((OMISSIS)), illecitamente effettuato fermate non autorizzate in località (OMISSIS) ((OMISSIS)) sottraendo clientela alla Autoservizi Irpini s.p.a., abilitata all’esercizio di una coppia di corse giornaliere sul percorso (OMISSIS).

Il giudice di secondo grado, per quanto di interesse, ha preliminarmente rigettato l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata dalla Viaggi e Turismo Marozzi s.r.l., rilevando che nel ricorso ex art. 700 c.p.c., che aveva preceduto il presente giudizio, la A.I.R., nell’indicare l’azione di merito che intendeva promuovere, aveva manifestato non solo la volontà di inibire la prosecuzione dell’attività abusiva della propria concorrente, ma anche quella di ottenere il risarcimento dei danni, con la conseguenza che al promovimento del procedimento cautelare in oggetto doveva attribuirsi un’efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato dalla A.I.R..

La Corte d’Appello ha confermato l’impostazione del giudice di primo grado nel ritenere provato il danno da sviamento di clientela e nel provvedere alla sua liquidazione in via equitativa.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Viaggi e Turismo Marozzi s.r.l., affidandolo a due motivi.

La Autoservizi Irpini (A.I.R.) s.p.a. ha resistito con controricorso.

La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2945 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta la ricorrente l’inidoneità del ricorso proposto, ex art. 700 c.p.c., da A.I.R. all’interruzione del decorso della prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato dalla predetta società con l’atto introduttivo del giudizio di merito, sul rilievo che nel ricorso cautelare non era neppure stata prospettata, rispetto all’instaurando giudizio di merito, la pretesa risarcitoria fatta valere con il successivo atto di citazione dei 13.2.2007.

In particolare, il ricorso ex art. 700 c.p.c., era volto esclusivamente ad ottenere l’inibitoria dell’attività di concorrenza sleale svolta dalla odierna ricorrente, non contenendo, invece, la richiesta di danni.

2. Il motivo è inammissibile.

Va preliminarmente osservato che è orientamento consolidato di questa Corte che, in tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel relativo fascicolo, mediante la sua produzione, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che esso è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in cassazione o lo faccia senza fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso oppure attinente alla sua fondatezza e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa ne:l’ambito del ricorso. (Cass. n. 27475 dei 20/11/2017; vedi anche Cass. 7161/2010).

Nel caso di specie, la società ricorrente ha dedotto che il ricorso ex art. 700 c.p.c., della A.I.R. non conteneva la prospettazione, per l’instaurando giudizio di merito, della domanda risarcitoria (circostanza che determinerebbe la prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato nel giudizio di merito), senza, tuttavia, trascrivere neppure in minima parte, nell’ambito del ricorso, il contenuto di tale domanda o quantomeno gli elementi essenziali idonei per valutare la fondatezza della censura, senza specificare se e in quale sede processuale tale documento (il ricorso cautelare appunto) sia stato depositato nelle precedenti fasi di merito e senza neppure precisare se il fascicolo di parte (in cui tale documento dovrebbe eventualmente rinvenirsi) sia stato o meno prodotto in sede di legittimità.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. e dei principi generali in materia di liquidazione del danno.

Espone la ricorrente che la liquidazione del danno in via equitativa presuppone non solo che sia accertata l’esistenza di un danno risarcibile, ma anche che l’impossibilità di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi, e non già dalla negligenza della parte danneggiata.

Nel caso di specie, non è stata provata dalla A.I.R. l’obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di provare il danno nel suo preciso ammontare, con la conseguenza che la Corte d’Appello non avrebbe potuto procedere alla liquidazione del danno in via equitativa.

4. Il motivo è inammissibile.

Dall’esame della sentenza impugnata – che contiene la sintesi non contestata dei motivi di appello proposti dall’odierna ricorrente emerge che la Viaggi e Turismo Marozzi, con l’ultimo motivo di gravame, aveva censurato la sentenza di primo grado deducendo che il giudice non avrebbe potuto procedere alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., in primo luogo, per la ragione assorbente che la A.I.R., su cui gravava il relativo onere, non aveva dimostrato l’esistenza stessa del danno, non avendo provato l’effettiva diminuzione del numero di viaggiatori da essa trasportati ed il correlativo incremento di viaggiatori viaggianti con Marozzi. In ogni caso, ad avviso della Marozzi, il metodo seguito dal Tribunale per la determinazione del danno era “cervellotico”: sia perchè basato su “rilevamenti giornalieri” effettuati nel 1999, e quindi estranei al periodo oggetto del giudizio (2001-2006); sia perchè correlato a presupposti indimostrati riguardanti il numero di passeggeri (23) giornalieri che la Marozzi aveva trasportato sulla sola tratta (OMISSIS), sottraendoli alla concorrente. Infine, il Tribunale avrebbe dovuto accertare non solo il numero di passeggeri asseritamente sottratti dalla Marozzi alla sua concorrente, ma anche individuare i costi di esercizio occorrenti per trasportare i viaggiatori medesimi.

Orbene, nonostante la pluralità di doglianze, la ricorrente non aveva censurato il profilo – dedotto per la prima volta nel presente ricorso secondo cui l’impossibilità di una stima esatta del danno sarebbe dipesa dalla negligenza della parte danneggiata.

Tale doglianza si appalesa quindi nuova e come tale inammissibile.

L’accertata inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

“Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a)”.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020

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