Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11350 del 11/05/2010

Cassazione civile sez. III, 11/05/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 11/05/2010), n.11350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22204-2006 proposto da:

L.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUPI FRANCESCO con studio in CAVA DE’ TIRRENI,

CORSO PRINCIPE AMEDEO 33 giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MONTESANTO COSTANTINO ANTONIO con studio in

CETARA, VIA GROTTA 10 giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 235/2006 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

emessa il 1/12/2005, depositata il 07/03/2006, R.G.N. 353/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/02/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

IN FATTO

P.S. convenne in giudizio, dinanzi al tribunale di Salerno, L.C., per sentirlo dichiarare responsabile della violazione della L. n. 392 del 1978, artt. 28, 29 e 30 e conseguentemente obbligato a risarcirgli i danni derivanti da tali violazioni, giusta disposto dell’art. 31 della stessa Legge, avendo sopportato maggiori spese di ristrutturazione e di affitto di altro locale commerciale.

Espose l’attore di aver condotto in locazione un immobile ad uso commerciale di proprietà del convenuto dal (OMISSIS), e di esserne stato costretto al rilascio a seguito di una missiva inviatagli dal proprietario nell’aprile del 1993 (precedente di pochi giorni la scadenza dei primi sei anni dalla stipula del contratto) con la quale quest’ultimo gli comunicava l’intento di adibire l’immobile ad uso proprio.

Ciononostante, il P., ottenuta la disponibilità del bene, lo aveva nuovamente locato a terzi.

Il giudice di primo grado respinse la domanda.

L’impugnazione proposta dall’attore fu accolta dalla corte di appello di Salerno che, ritenuto il diritto del P. al risarcimento del danno (avendo egli optato per tale richiesta in luogo del ripristino del contratto), condannò il Leopoldo al pagamento di una somma pari a 48 mensilità del canone di locazione percepito prima della risoluzione del contratto.

Ritenne, in particolare, il giudice territoriale che la questione relativa alla validità o meno del diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza (giusta raccomandata dell’ (OMISSIS)) fosse assorbita in altro decisum, reso dal pretore di Salerno che, investito dalle stesse parti della (diversa) questione relativa all’indennità di avviamento dovuta dal locatore L. n. 392 del 1978, ex art. 34 l’aveva determinata, con sentenza passata in cosa giudicata, in complessive L. 17.586.000.

La sentenza è stata impugnata da L.C. con ricorso per cassazione sorretto da 2 motivi.

Resiste con controricorso P.S..

Diritto

IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c..

Con il secondo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, artt. 28, 29, 31.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati attesane la intrinseca connessione, meritano accoglimento.

Come correttamente opinato dal giudice di prime cure, e diversamente da quanto di converso ritenuto dalla corte di appello campana, in alcun modo poteva attribuirsi efficacia di regiudicata implicita alla pronuncia del pretore di Salerno, investito della questione relativa all’indennità di avviamento, con riferimento alla qualificazione della comunicazione inviata dall’odierno ricorrente alla controparte nell'(OMISSIS). Tra la vicenda giudiziaria celebratasi dinanzi al pretore e quella tuttora sub iudice, difatti, pur nell’identità di soggetti-parte, emerge una irredimibile diversità di petitum e causa petendi, la prima essendo stata introdotta al solo fine di quantificare l’indennità di avviamento dovuta all’odierno resistente, onde la questione della comunicazione dell'(OMISSIS) non poteva che risultare oggetto di accertamento incidentale solo a tale, limitato fine processuale, accertamento del tutto inidoneo, ex se, ad integrare gli estremi del giudicato, sia pur implicito, nessuna considerazione o affermazione in punto di validità o meno della comunicazione quale preavviso di recesso essendo contenuta in sentenza.

Altrettanto correttamente, il tribunale salernitano in prime cure aveva ritenuto del tutto inefficace la comunicazione de qua, perchè priva dei necessari requisiti, di forma e di tempo, richiesti dall’art. 29 della Legge sull’equo canone, e come tale destinata a cadere sotto la scure della nullità sancita dal comma 4 della medesima disposizione di Legge (in argomento, Cass. 5637/97;

9545/97).

Predicata – del tutto legittimamente – tale nullità, la decisione del presente procedimento non poteva che essere quella del rigetto della domanda attorea, come correttamente stabilito in prime cure.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, a questa corte non resta, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., che decidere nel merito cassando la sentenza della corte di appello oggi impugnata e confermando, per l’effetto, la pronuncia di primo grado.

La disciplina delle spese – che possono per motivi di equità essere in questa sede compensate – segue come da dispositivo.

PQM

La corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, cassa la sentenza impugnata confermando per l’effetto la sentenza di primo grado. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010

 

 

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