Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1135 del 18/01/2018
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1135 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 28467/2012 R.G. proposto da
Franco Vago Spa, rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Turci e
dall’Avv. Alessandro Fruscione, presso quest’ultimo elettivamente
domiciliata, in Roma via Giambattista Vico n. 22, giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
Agenzia delle dogane,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
– controricorrOilte avverso In sentenza della Commissione trillutaria regionale dello
Toscana sez. staccata di Livorno n. 114/23/12, depositata il 19
aprile 2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre
2017 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.
RILEVATO CHE
– a seguito di verifica fiscale nei confronti della Franco Vago Spa,
titolare di un deposito Iva ex art. 50 bis del d.l. n. 331 del 1993,
emergeva che numerosi importatori (Coloniali d’Oriente Sas, Clarex
Data pubblicazione: 18/01/2018
Sri, Novamach Srl, Emme Sri, Allforgolf Sri, Cristalleria Europa
1966 Srl, Euroricami Sri, Fitex Sas, Fonmar Sri) avevano omesso il
versamento dell’Iva all’importazione attesa l’immissione solo
virtuale di merce extra UE nel detto deposito, così avvalendosi
indebitamente del trattamento agevolativo della sospensione del
pagamento dell’Iva ivi prevista, sicché l’Agenzia delle dogane
– il ricorso avverso gli avvisi di rettifica venivano rigettati dalla CTP
di Livorno, decisione poi confermata dalla CTR della Toscana con la
sentenza in epigrafe;
– ha proposto ricorso per cassazione la Franco Vago Spa con sette
motivi chiedendo altresì rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia,
cui resiste l’Agenzia delle dogane con controricorso;
– l’Agenzia deposita altresì, ex art. 372 c.p.c., istanza di cessazione
della materia del contendere;
CONSIDERATO CHE
– con il ricorso Franco Vago Spa lamenta, nella sostanza, la
mancanza di un obbligo di introduzione fisica delle merci nel
deposito fiscale, nonché l’idoneità e l’efficacia dell’autofatturazione
e del meccanismo dell’inversione contabile per il soddisfacimento
dell’obbligazione doganale, sottolineando altresì l’illegittimo ricorso
da parte dell’Ufficio del procedimento di revisione ex art. 11, d.lgs.
n. 374 del 1990 e, comunque, l’insussistenza della propria
responsabilità nella qualità di gestore del deposito fiscale;
– ha carattere preliminare all’esame delle ragioni di doglianza,
peraltro, la valutazione della richiesta di declaratoria di cessazione
della materia del contendere in relazione al provvedimento di
annullamento in autotutela degli avvisi di rettifica depositato, ai
sensi dell’art. 372 c.p.c., dall’Agenzia delle dogane;
– la questione è fondata;
– va osservato, in primo luogo, che il giudizio ha ad oggetto solo il
recupero Iva e non anche l’irrogazione di sanzioni;
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riprendeva a tassazione VIVA non versata;
- l’Ufficio, inoltre, ha depositato atti di annullamento in autotutela
n. 20265 del 17 maggio 2017, n. 4816 del 2 febbraio 2017 e n.
38143 del 3 ottobre 2016, relativi agli atti impositivi di cui agli
avvisi nn. 10266, 10267, 10268, 10269, 10270, 1271, 10272,
10273 e 10274 del 2009, nn. 17770, 17773, 17776, 17777 e
17779 del 2009, nonché n. 18570 del 2009, oggetto del presente
– la sentenza va pertanto cassata senza rinvio per cessazione della
materia del contendere;
– le spese dell’intero giudizio vanno compensate attesa, da un lato,
la particolarità della vicenda e, dall’altro, per essere intervenuta,
nelle more del giudizio di cassazione, la decisione della Corte di
Giustizia, risolutiva delle questioni in diritto;
P.Q. M.
La Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza
impugnata per cessazione della materia del contendere. Compensa
le spese dell’intero giudizio.
Deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 24 ottobre 2017
Il Presidente
Ernestino Luigi Bruschetta
giudizio, sicché è venuto meno l’oggetto della controversia;