Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11349 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 09/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13454/2014 proposto da:

N.A., N.D., I.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio

dell’avvocato BARBARA PICCINI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

SALENTO STORE SRL, FERITRADE SRL, N.L.;

– intimati –

nonchè da:

FERITRADE SRL, SALENTO STORE SRL, in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

BELSIANA 71, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DELL’ERBA,

rappresentate e difese dall’avvocato SALVATORE NISI;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

N.L., N.D., N.A.,

I.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 807/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 20/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. – I.G., N.A. e N.D. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 807-13, pronunciata dalla Corte d’Appello di Lecce, in riforma della sentenza n. 72-11, emessa dal GOT del Tribunale di Lecce. Il ricorso è stato proposto contro la Salento Store s.r.l. e la Feritrade s.r.l., quali successori in parti uguali della Magazzini Primavera s.r.l., a seguito di scissione, nonchè contro N.L..

2. Al ricorso hanno resistito con controricorso e società intimate nella qualità, svolgendo in esso ricorso incidentale.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso principale con declaratoria di manifesta inammissibilità e di definizione del ricorso incidentale con conseguente dichiarazione di inefficacia ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2. Della proposta è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza.

4. Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Il Collegio condivide le valutazioni della proposta del relatore.

Queste le ragioni.

2. Nello specifico il ricorso de qua riproduce per mezzo copia fotostatica in spregio all’esigenza di sintesi invocata dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3: l’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo (pp. 5,6 e 7); la memoria difensiva per il procedimento Rg. N. 160-06 e la comparsa di risposta per il procedimento Rg. N. 161-06 (pp. 8-11 (si suppone, in assenza di diversa specificazione, che i due atti abbiano identico contenuto)); l’ordinanza di provvisoria esecuzione del d.i. pronunciata in data 9-02-07 (pp. 12-14); l’atto di citazione in appello (pp. 17-22); la comparsa di risposta in appello (pp. 23-25); comparsa di risposta di N.L. (pp. 25-26); l’integrale motivazione della sentenza della Corte d’Appello di Lecce (pp. 27-32).

E’ doveroso precisare che tra una riproduzione e l’altra esistono sì delle parti espositive, ma esse, tuttavia, hanno funzione meramente introduttiva delle successive “spillature”.

Non sono dunque idonee ad integrare la prescrizione di cui all’art. 366, n. 3, in quanto la vicenda fattuale, nonchè quella processuale, non sono assolutamente estrapolabili da esse.

2.1. Ora, nel solco di una consolidata pregressa giurisprudenza, simili forme di adempimento dell’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, sono da ritenere inidonee allo scopo da Cass. sez. un. n. 5698 del 2012, secondo la quale: “In tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso.

In base a tale principio di diritto, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (si vedano, da ultimo: Cass. (ord.) n. 10244 del 2013; (ord.) n. 17002 del 2013; (ord. n. 593 del 2013; (ord.) n. 594 del 2013; (ord.) n. 595 del 2013; Cass. n. 22039 del 2012, proprio in controversia avente ad oggetto vicenda similare a quella evocata dal ricorso e nella quale si fornisce ulteriore indicazione delle numerosissime pronunce precedenti; n. 19474 del 2012; n. 17447 del 2012; adde, Cass. n. 3385 del 2016, riassuntivamente).

Nella memoria parte ricorrente osserva che le riproduzioni effettuate per assolvere al requisito dell’esposizione del fatto sarebbero state funzionali all’adempimento del c.d. principio di autosufficienza, ma l’assunto è privo di pregio, atteso che questa Corte ha già evidenziato nell’ord. n. 593 del 2013 come e perchè questa prospettazione si erronea.

Sempre nella memoria si deduce del tutto genericamente che il ricorso riporterebbe un “excursus dettagliato delle fasi di merito”, ma non si dice dove.

Se si è inteso alludere alle parti intermedie di cui s’è già detto, è sufficiente rinviare a quanto si è prima osservato.

Il ricorso principale è, dunque, dichiarato inammissibile.

3. Ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, il ricorso incidentale, essendo avvenuta la sua notificazione otre il termine breve decorso dalla notificazione della sentenza impugnata, dev’essere dichiarato inefficace. Infatti, la notifica della sentenza avvenne ad iniziativa delle resistenti e fece decorrere il termine anche per esse (Cass. sez. un. n. 23829 del 2007).

4. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza, che è da riferire ai ricorrenti principali (Cass. n. 4074 del 2014, seguita da altre conformi) e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione ai resistenti delle spese giudiziali, liquidate in euro duemilasettecento, oltre euro duecento per esborsi, ed oltre le spese generali al 15% e gli accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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