Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11347 del 29/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 29/04/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 29/04/2021), n.11347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6999-2015 proposto da:

EQUITALIA NORD S.P.A., AGENTE DELLA RISCOSSIONE, SOCIETA’ CON SOCIO

UNICO, SOGGETTA ALL’ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI

EQUITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo

studio dell’avvocato ANTONINO SPINOSO, rappresentata e difesa

dall’avvocato CARLO DALL’ASTA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,

GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE;

– controricorrenti –

e contro

B.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 321/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 10/09/2014 R.G.N. 126/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MUCCI ROBERTO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONINO SPINOSO;

udito l’Avvocato LELIO MARITATO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha accolto l’opposizione di B.F. avverso l’iscrizione ipotecaria sull’immobile di sua proprietà per crediti portati da 50 cartelle notificate negli anni precedenti e non opposte.

La Corte ha ritenuto che i vizi relativi alla mancata notifica di alcune cartelle avrebbero dovuto essere rilevati con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. da proporsi entro 20 giorni e che, pertanto, stante l’inosservanza di tale termine l’eccezione era inammissibile.

Circa la prescrizione maturata successivamente alla notifica delle cartelle la Corte ha ritenuto applicabile il termine decennale e che, dunque, la prescrizione non si era perfezionata ad esclusione della cartella notificata il 10/4/2001 per l’importo di Euro 15.563,23 in ordine alla quale non risultavano atti interruttivi ed, in particolare, la notifica dell’avviso di intimazione in data 12/3/2005 non risultava dagli estratti dell’archivio informatico.

2. Avverso la sentenza ricorre in Cassazione Equitalia Nord con due motivi. Rimasto intimato B. si è costituito l’Inps aderendo alle censure e rilevando che,comunque, legittimato passivo per i vizi formali era solo Equitalia.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Equitalia denuncia omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Censura l’affermata intervenuta prescrizione anche del credito portato dalla cartella n (OMISSIS).

Rileva che fin dal primo grado aveva dedotto la notifica del fermo amministrativo nel (OMISSIS) e depositato l’avviso di ricevimento del 15/9/2006. Con tale atto l’agente della riscossione aveva esposto il proprio credito nei confronti del B. nel quale era ricompreso l’importo portato dalla citata cartella.

Osserva che la notifica era avvenuta presso la residenza del destinatario e costituiva valido atto interruttivo della prescrizione, ma la Corte non aveva neppure accennato a detta produzione; che in precedenza le cartelle erano state notificate tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) e che la notifica preventiva dell’iscrizione ipotecaria era avvenuta nel corso del (OMISSIS) nel rispetto del termine decennale.

4. Con il secondo motivo denuncia nullità parziale per omessa pronuncia (art. 360 c.p.c., n. 4) in relazione all’interruzione della prescrizione relativa alla cartella di cui sopra.

5. Il ricorso deve essere rigettato previa parziale correzione della motivazione.

6. Va, in primo luogo rilevato, circa la prescrizione maturata successivamente alla notifica delle cartelle, che deve trovare applicazione il principio enunciato da SSUU n. 23397/2016 e successivamente confermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui la scadenza del termine pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30 conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010).

Sotto tale profilo la motivazione della Corte d’appello è inesatta.

7. Nè potrebbe opporsi la formazione del giudicato interno circa la durata decennale della prescrizione per non essere stata oggetto di censure in appello, nè nel presente giudizio.

Va qui ribadito il principio affermato più volte da questa Corte secondo cui, ai fini della selezione delle questioni di fatto o di diritto suscettibili di giudicato interno se non censurate e quindi devolute in appello, occorre aver riguardo all’unità minima suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato siccome individuata dalla sequenza logica fatto-norma-effetto giuridico, di talchè l’impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo degli aspetti di tale sequenza riapre la cognizione sull’intera statuizione che abbia affermato l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico (cfr. in tal senso tra le più recenti Cass. nn. 2217 del 2016, 12202 del 2017 e 16853 del 2018, n. 24783/2018, n. 10760/2019).

8. Nella specie le censure formulate dalla ricorrente in ordine all’avvenuta interruzione della prescrizione consentono a questa Corte di riesaminare l’intera questione, anche sotto il profilo della prescrizione, applicabile, non essendosi formato giudicato interno sulla mera affermazione dell’applicabilità del termine decennale riguardo al credito dichiarato prescritto dalla Corte d’appello di Brescia.

9. Sulla base delle considerazioni che precedono, applicata la prescrizione quinquennale, pur considerando l’efficacia interruttiva della prescrizione del preavviso di fermo amministrativo (funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell’Amministrazione finanziaria e altresì valido come richiesta di pagamento a garanzia della quale si avvisa il contribuente che sarà iscritto il fermo in caso di inadempimento: cfr. Cass. n. 5469/19), va evidenziato che fra la prima interruzione ((OMISSIS), notifica del fermo amministrativo) e la seconda (notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, avvenuta nel (OMISSIS)) sono comunque decorsi più di 5 anni.

10. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Non deve provvedersi sulle spese di causa in quanto il B. è rimasto intimato.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2021

 

 

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