Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11347 del 11/05/2010

Cassazione civile sez. III, 11/05/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 11/05/2010), n.11347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI M. Margherita – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21977-2006 proposto da:

V.G. (OMISSIS), C.R.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SALARIA

227, presso lo studio dell’avvocato IASONNA STEFANIA, rappresentati e

difesi dall’avvocato PROCACCINI ERNESTO giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO FIN SPORT FORZA BOLOGNA SPA in persona del suo curatore

Dr. P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FRANCESCO DENZA 50/A, presso lo studio dell’avvocato LAURENTI LUCIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MOLLAME RICCARDO giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

INTESA GESTIONE CREDITI SPA, CONDOMINIO

(OMISSIS);

– intimati –

e contro

P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PROBA PETRONIA 27, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

PISA, rappresentata e difesa dall’avvocato PISA FRANCESCO giusta

procura speciale del Dott. Notaio ANDREA SACCHETTI in ROMA

22/12/2009, rep. n. 63236, resistente con procura;

– resistente –

avverso la sentenza n. 6537/2006 del TRIBUNALE di ROMA, 4^ SEZIONE

CIVILE, emessa il 3/3/2006, depositata il 20/03/2006, R.G.N.

23664/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/01/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato GIOVANNI ATTINGENTI per delega dell’Avvocato ERNESTO

PROCACCINI;

udito l’Avvocato FRANCESCO PISA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale che nulla

osserva.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.-Con ricorso notificato a mezzo posta tra il 14 e il 15 luglio 2006 V.G. e C.R. impugnano per cassazione, affidandosi a due motivi, la sentenza del Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Roma, del 26 marzo 2006, che, tra l’altro, per quel che interessa in questa sede:

1) ha rigettato l’opposizione all’esecuzione nei confronti del creditore procedente FIN SPORT FORZA BOLOGNA s.p.a. e degli intervenuti Condominio di via (OMISSIS), della Intesa Gestione crediti ora Banca Commerciale Italiana s.p.a., da parte degli attuali ricorrenti;

2) ha dichiarato inammissibile, in quanto proposta dopo la scadenza del termine di cui all’art. 617 c.p.c. l’opposizione agli atti esecutivi proposta dagli stessi ricorrenti per far valere i vizi della procedura esecutiva proposta precedenti all’aggiudicazione provvisoria del bene;

3) ha dichiarato inammissibile in quanto domanda nuova l’opposizione agli atti esecutivi proposta per far valere i vizi della procedura relativa al pagamento del prezzo da parte di P.G.;

4) ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi, proposta dagli attuali ricorrenti avente ad oggetto il decreto di trasferimento emesso a favore di P.G..

Il ricorso è corredato dei relativi quesiti.

Resiste con controricorso il Fallimento FIN SPORTA FORZA BOLOGNA, in persona del suo curatore.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La relazione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha il seguente tenore:

“Ritiene il relatore che il ricorso sia inammissibile sotto tutti i profili delineati nella illustrazione dei motivi.

In primis, va dichiarato che il ricorso nel suo contenuto, contrariamente a quanto enunciato, non riguarda quella parte della sentenza che ha respinto l’opposizione all’esecuzione, bensì il rigetto della opposizione agli atti esecutivi.

In merito ai due motivi del ricorso va detto quanto segue.

2. Il primo motivo posto ad illustrazione del quesito, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice dell’esecuzione ha ritenuto tardivamente proposta l’opposizione agli atti esecutivi, sotto il profilo della omessa pronuncia.

Il quesito, all’esito della illustrazione, risulta così formulato:

“Dica quindi codesta Ecc.ma Corte che, ove risulti del tutto omesso di decidere in ordine alla eccepita tardività del pagamento del “saldo-prezzo” da parte dell’aggiudicatario, il giudice dell’opposizione alla esecuzione e agli atti esecutivi è incorso nel vizio di omessa pronuncia, violando il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e, quindi,va dichiarata la nullità della sentenza impugnata e, quindi, decisa la questione nel merito” (p. 11-12 ricorso).

Nel caso in esame, contrariamente a quanto ritenuto e poi richiesto alla corte, nella sentenza impugnata il giudice ha esaminato la domanda ed ha ritenuto che i debitori erano venuti a conoscenza dell’istanza di conversione depositata il 2 maggio 1988 (p. 9 sentenza impugnata).

E ciò ha statuito dopo che in precedenza aveva affermato che, come risulta dalla documentazione contenuta nel fascicolo, dalla quale risulta anche che “nella procedura esecutiva, prima della delega al notaio, vi erano numerosissime istanze dei debitori, compresa una istanza di conversione” (p. 6 sentenza impugnata).

Pertanto, il giudice ha esaminato la domanda e non è incorso in nessun vizio di omessa pronuncia, il quale, come è noto, presuppone la effettiva obliterazione della postulazione di giudizio, in almeno una delle sue articolazioni e, quindi, non sussiste quando la domanda è stata comunque esaminata senza che rilevino motivi di rito o di merito, per i quali sia stata disattesa (Cass. n. 11517/95).

Ne consegue che il quesito non coglie nel segno e si appalesa ultroneo rispetto alla decisione impugnata sul punto e, quindi, è inammissibile.

3.- Il secondo motivo ad illustrazione del quesito, è inammissibile per carenza di interesse, oltre che per genericità.

I ricorrenti censurano la sentenza impugnata laddove il giudice ha dichiarato la contumacia della curatela del fallimento.

A seguito della illustrazione essi propongono il seguente quesito:

“Dica, quindi, codesta Ecc.ma Corte che ove risulti erroneamente dichiarata la contumacia della Curatela della FIN SPORT FORZA BOLOGNA s.p.a. il giudice dell’opposizione alla esecuzione e agli atti esecutivi è incorso nella violazione e falsa applicazione dell’art. 291 e ss. c.p.c. e, quindi,va dichiarata la nullità e, quindi, la illegittimità della sentenza impugnata” (p. 12-13 ricorso).

Al riguardo, va osservato che i ricorrenti in questo caso non hanno un interesse a denunciare l’eventuale erronea declaratoria di contumacia della resistente curatela, in quanto non hanno alcuna utilità concreta derivante dall’accoglimento della loro censura.

Infatti, ammesso e non concesso che la contumacia sia stata erroneamente dichiarata, tale erroneità non ha riflessi pratici sulla decisione adottata, nè essi deducono o indicano quali potrebbero essere questi effetti, potendosi configurare in capo ad essi un mero interesse astratto di cui non indicano la pregnanza e la valenza ai fini della decisione adottata, appellandosi, invece, ad una violazione meramente astratta del principio, di cui non denunciano alcuno effetto decisivo per la definizione della procedura.

In sintesi, si rinviene sia una carenza di interesse, sia una genericità della censura.

Ne consegue che nessuna risposta può essere data al quesito così come formulato, stante la inammissibilità sopra ritenuta ed emergente dallo stesso motivo della proposta censura”.

Ritiene il Collegio che le argomentazioni della relazione siano pienamente condivisibili, precisando, soltanto che, contrariamente a quanto ritenuto nella stessa, la opposizione all’esecuzione era ricorribile per cassazione stante la novella legislativa n. 52 del 2006 all’art. 616 c.p.c., essendo la sentenza impugnata del 20 marzo 2006 e concernente il contenuto del ricorso anche la posizione processuale della FIN SPORT FORZA BOLOGNA s.p.a..

Il ricorso va, dunque, respinto e le spese che seguono la soccombenza vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna V.G. e C. R., in solido, al pagamento a favore dei resistenti FALL. FIN SPORT FORZA BOLOGNA e P.G. delle spese del presente giudizio per cassazione che liquida in Euro 3.200 per il fallimento, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge; Euro 4.100 a favore di P.G., di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010

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