Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11346 del 31/05/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 11346 Anno 2016
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

SENTENZA

sul ricorso 11349-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE

in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2016
1064

DE SETA WALTER, elettivamente domiciliato in ROMA
C.SO VITTORIO EMANUELE II 287, presso lo studio
dell’avvocato ANTONIO IORIO, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIUSEPPE FALCONE giusta delega a
margine;

Data pubblicazione: 31/05/2016

- controricorrente

avverso la sentenza n. 789/2014 della COMM.TRIB.REG.
della CALABRIA, depositata il 22/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/03/2016 dal Consigliere Dott. MARIA

udito per il ricorrente l’Avvocato GUIDA che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato FALCONE che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per l’accoglimento e in subordine rimessione alle
SS.UU.

ENZA LA TORRE;

11349/15 Agenzia delle entrate c/ De Seta Walter

Ritenuto in fatto
Con ricorso del 28 aprile 2015 l’Agenzia delle entrate chiede la cassazione
della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria (n.
789/4/2014, dep. il 22/4/14), che ha dichiarato inammissibile l’appello
proposto avverso la sentenza della Commissione provinciale di Cosenza,
che aveva accolto il ricorso di Walter De Seta contro tre avvisi di

La CTR ha motivato la decisione sul presupposto, ritenuto insussistente
dalla ricorrente, della notifica per posta raccomandata, della quale sarebbe
stato omesso il deposito, nel termine di legge, della ricevuta di spedizione
dell’appello. Si tratterebbe invece, nel caso in esame, di diverso
procedimento notificatorio, eseguito mediante messo speciale autorizzato,
al procuratore costituito.
Si costituisce con controricorso l’intimato, eccependo la inammissibilità del
ricorso, trattandosi di errore di fatto denunciabile per revocazione.

Considerato in diritto
1. Con unico motivo l’Agenzia ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione degli artt. 22 e 53 del d.lgs. 546/92 (in relazione all’art. 360
n. 4 c.p.c.), avendo l’Ufficio correttamente notificato l’atto di appello ex
art. 137 c.p.c. – tramite messo speciale autorizzato- a mani proprie del
difensore domiciliatario, il quale ha sottoscritto per ricevuta la relata di
notifica. La relata di notifica è stata depositata nella segreteria della
Commissione unitamente all’atto di appello, come attestato dalla stessa
CTR. Il procedimento notificatorio si è pertanto regolarmente completato.
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. La ricorrente Agenzia rileva la nullità della sentenza della Commissione
Tributaria Regionale, emessa in violazione delle norme del d.lgs. 546/92
sulla costituzione in giudizio dell’appellante Agenzia, avendo questa
notificato per mezzo del messo speciale e depositato l’originale dell’appello
e della relata ai sensi dell’art. 22 d.lgs. 546/92, risultando pertanto del

3

accertamento per Irpef, Ilor, Irap., Iva anni d’imposta 1997, 1998, 1999.

11349/15 Agenzia delle entrate c/ De Seta Walter

tutto inconferenti i richiami contenuti nella sentenza alla notifica a mezzo
posta.
2.2.Ciò, però, costituisce vizio che può essere censurato (ed emendato)
solo in base all’art. 395 n. 4, c.p.c., cioè con l’impugnazione della sentenza
per revocazione innanzi allo stesso giudice che l’ha emessa in quanto, nella
prospettazione suddetta, la decisione di inammissibilità dell’appello per
assunto mancato adempimento – ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 31 dicembre

segreteria della Commissione tributaria adita), dell’originale del ricorso
notificato o copia dello stesso, unitamente a copia della ricevuta, sarebbe
fondata – come previsto dall’art. 395 c.p.c. cit. – sulla “inesistenza di un
fatto” (notifica a mezzo posta), posto invece a base della decisione.
2.3.Nel caso di specie, come desumibile, secondo la ricorrente, dalla
semplice lettura degli atti del giudizio, la notifica avvenne, invece, a mezzo
del messo abilitato ad effettuare, ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 546/92, sia in
primo grado sia nel giudizio di appello, le notificazioni degli atti
dell’Amministrazione finanziaria (secondo le norme di cui all’art. 137 s.s.
c.p.c., e all’art. 17 D.Lgs. 546/92). Tuttavia, costituendo l’apprezzamento
del giudice del merito – che ha ritenuto pacifica e non contestata la
circostanza di causa dell’avvenuta notifica dell’atto di appello a mezzo
posta – oggetto di un accertamento di fatto, e non di mera interpretazione
degli atti processuali, la parte che lamenti la statuizione d’inammissibilità
basata sull’erroneo presupposto dell’avvenuta notifica a mezzo posta (che
prevede il deposito di copia del ricorso e della ricevuta di spedizione in
base agli artt. art. 22 e 53 D.Lgs. 546/92), ha l’onere di impugnare la
sentenza con la revocazione ordinaria, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., e
non col ricorso per cassazione (cfr. con riferimento al caso similare del
mancato deposito di copia dell’atto di appello presso la segreteria del
giudice di primo grado: SU. n. 15227 del 30/06/2009; n. 27555 del
20/12/2011; v. anche n. 14420 del 10/07/2015).
3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.

4

1992, n. 546, richiamato dall’art. 53, comma secondo – del deposito (nella

11349/15 Agenzia delle entrate ci De Seta Walter

4. Si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13,
comma 1-guater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall’art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente Agenzia
delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in €. 6.700,00 oltre spese

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 marzo 2016
Il csigliere estens re

forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

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