Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11346 del 29/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 29/04/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 29/04/2021), n.11346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2839-2015 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA

D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE;

– ricorrenti principali –

PUBLISERVIZI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 86, presso lo

studio dell’avvocato ANDREA VARANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALBERTO NICCOLAI;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 636/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 17/07/2014 R.G.N. 616/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MUCCI ROBERTO, che ha concluso per l’accoglimento del principale;

udito l’Avvocato ANTONINO SGROI;

udito l’Avvocato ANDREA VARANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Firenze, in riforma del Tribunale, ha accolto l’opposizione proposta dalla soc Publiservizi avverso le cartelle esattoriali aventi ad oggetto la richiesta di pagamento di contributi dovuti all’Inps a titolo di CIG e CIGS, relativi agli anni dal (OMISSIS).

La Corte ha rigettato l’eccezione di decadenza per tardiva iscrizione a ruolo. Ha rilevato, infatti, che l’Inps aveva formulato domanda di accertamento e di condanna della contribuzione e la tardiva iscrizione determinava soltanto l’impossibilità per l’ente di avvalersi della cartella, quale titolo esecutivo.

Nel merito ha ritenuto che la società Publiservizi era da ritenersi avente natura di impresa pubblica; che, infatti, era costituita dai 36 comuni toscani per la gestione e la fornitura di servizi; che la società era ad integrale partecipazione pubblica e che assumeva valenza decisiva il legame tra l’impresa e la pubblica amministrazione.

Richiamato, quindi, il D.Lgt.C.P.S. n. 869 del 1947, art. 3 che esclude per le imprese industriali degli enti pubblici l’obbligo di pagamento della contribuzione per CIG e CIGS, ha concluso accogliendo l’opposizione della società.

2. Avverso la sentenza ricorre l’Inps con un unico articolato motivo. Resiste la soc Publiservizi che formula anche ricorso incidentale. La soc Publiservizi ha depositate memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. L’Inps denuncia violazione del D.Lgs.C.P.S.. n. 869 del 1947, art. 3 della L. n. 1115 del 1968, art. 2 e, in connessione con queste, del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 113 e dell’art. 2357 ter c.c.. Censura l’affermazione che il capitale sociale fosse interamente pubblico. Rileva che, dall’esame del certificato della camera di commercio, risultava che ben 22.000 azioni erano di proprietà della stessa Publiservizi spa; che le azioni ben potevano essere di soggetti terzi anche privati restando irrilevante che in un dato momento la proprietà azionaria fosse nell’esclusiva titolarità dei comuni; che l’oggetto sociale prevedeva anche lo svolgimento di attività a favore di terzi che non fossero enti pubblici; che i rapporti di lavoro erano disciplinati dal diritto privato.

Il ricorso è fondato.

Deve essere qui confermato il precedente di questa Corte (Cass. n 26872/2017) che, in relazione alla medesima società ed alla medesima tipologia di contributi oggetto del presente giudizio, ha affermato la sussistenza dell’obbligo contributivo relativo al periodo (OMISSIS). Le due cartelle esattoriali opposte dalla società, oggetto del presente giudizio, si riferiscono al successivo periodo (OMISSIS).

La questione qui riproposta è stata esaminata da plurime pronunce di questa Corte (v. da ultimo Cass. 22/3/2017 n. 7332 e Cass. 12/05/2016 n. 9816, ord. 10/5/2017 n. 15596, ed i numerosi precedenti conformi ivi richiamati) in cui si è ritenuto, con soluzione cui occorre dare continuità, che le società a capitale misto, ed in particolare le società per azioni a prevalente capitale pubblico, aventi ad oggetto l’esercizio di attività industriali, sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità. L’applicabilità dell’esenzione stabilita per le imprese industriali degli enti pubblici dal D.L.C.P.S. n. 869 del 1947) art. 3, è stata, infatti, esclusa sul rilievo della natura essenzialmente privata delle società partecipate, finalizzate all’erogazione di servizi al pubblico in regime di concorrenza, nelle quali l’amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, e restando irrilevante, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, la mera partecipazione – pur maggioritaria, ma non totalitaria – da parte dell’ente pubblico.

E’ stato in particolare precisato che la forma societaria di diritto privato è per l’ente locale la modalità di gestione degli impianti consentita dalla legge e prescelta dall’ente stesso per la duttilità dello strumento giuridico, in cui il perseguimento dell’obiettivo pubblico è caratterizzato dall’accettazione delle regole del diritto privato e che la finalità perseguita dal legislatore nazionale e comunitario nella promozione di strumenti non autoritativi per la gestione dei servizi pubblici locali è specificamente quella di non ledere le dinamiche della concorrenza, assumendo rilevanza determinante, in ordine all’obbligo contributivo, il passaggio del personale addetto alla gestione del servizio alle dipendenze di soggetto di diritto di diritto privato.

4. La società ha opposto che il capitale sociale di Publiservizi, almeno negli anni oggetto di pretesa contributiva, era detenuto interamente da enti pubblici, cioè i 36 comuni toscani, ed era volta all’erogazione di servizi pubblici essenziali, operando solo all’interno del territorio da cui risultava partecipata ed a beneficio dei medesimi comuni. Ha rilevato, inoltre, che la circostanza che alcune azioni fossero detenute in proprio dalla stessa società non alterava la natura pubblica, atteso che l’acquisto e la gestione delle azioni proprie della Publiservizi era frutto unicamente di una scelta operata da soggetti pubblici, deliberata da amministratori a loro volta scelti da soggetti pubblici e che, in sostanza, le azioni erano detenute da un’azienda pubblica e nella disponibilità esclusiva di enti pubblici.

In sintesi, lamenta l’erroneità della tesi dell’Istituto secondo cui andava esclusa la riconduzione della società tra le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato, che, in base all’art. 3 D.Lgs.C.P.S. cit., non erano tenute al pagamento della contribuzione per CIG/CIGS.

5. Gli argomenti opposti dalla società Publiservizi non appaiono dirimenti.

Devono, infatti, essere accolte le osservazioni dell’Istituto che, sulla base del certificato della camera di commercio, ha evidenziato che i comuni, soci convenzionati con la società, dovevano mantenere una partecipazione prevalente nel capitale, mai complessivamente inferiore al 50,1%, con la conseguenza che le restanti azioni ben potevano essere detenute da soggetti diversi dai comuni, senza esclusione dei privati.

La casuale circostanza che, nel periodo oggetto delle richieste contenute nelle due cartelle opposte, le azioni fossero interamente detenute dai comuni toscani non modifica la natura della società, aperta alla partecipazione di soggetti non pubblici.

In sostanza assume rilievo, ai fini dell’applicabilità del regime esonerativo di cui al D.L.C.P.S. n. 869 del 1947, come sostituito dalla L. n. 270 del 1988, art. 4, comma 1, – secondo cui sono escluse dall’applicazione delle norme sull’integrazione guadagni degli operai dell’industria” le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello stato ” – la previsione dello statuto che inibisca in modo assoluto la possibilità di cessione a privati delle partecipazioni societarie di cui gli enti pubblici siano titolari. Diversamente ove è prevista tale partecipazione di azionariato privato sussiste l’obbligo di pagamento della contribuzione CIG/CIGS. (cfr Cass. nn. 27513/2013 ed altre, n. 25354/2018). Va, quindi, confermato l’orientamento secondo cui la società partecipata non può identificarsi con “le imprese industriali degli enti pubblici, trattandosi di società di natura essenzialmente privata nella quale l’amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, dovendosi altresì escludere, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, che la mera partecipazione – per maggioranza, ma non totalitaria, da parte dell’ente pubblico sia idonea a determinare la natura dell’organismo attraverso cui la gestione del servizio pubblico viene attuata”.

Questa Corte ha, quindi, affermato, nelle sentenze sopra citate, che la forma societaria di diritto privato è per l’ente locale la modalità di gestione degli impianti consentita dalla legge e prescelta dall’ente stesso per la duttilità dello strumento giuridico, in cui il perseguimento dell’obiettivo pubblico è caratterizzato dall’accettazione delle regole del diritto privato. Quindi le società per azione a partecipazione pubblica vanno escluse dal concetto di “imprese pubbliche”.

6. Con il primo motivo del ricorso incidentale la società denuncia violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25. Deduce la natura sostanziale della decadenza, rileva di nessun rilievo la L. n. 78 del 2010, art. 38, comma 12.

Il motivo è infondato.

In ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25 all’interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, questa Corte di cassazione (da ultimo vd. Cass. n. 5963/2018, Cass. n. 19708 del 2017; 15211 del 2017) ha affermato, con orientamento consolidato, che:

– l’iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all’INPS per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che l’istituto agisca nelle forme ordinarie (su tale alternativa, per l’analoga posizione dell’INAIL, v. anche Cass. 6 agosto 2012 n. 14149);

– coerentemente, un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell’iscrizione a ruolo comporta soltanto l’impossibilità, per l’istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l’accertamento in sede giudiziaria dell’esistenza e dell’ammontare del proprio credito;

– il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25 cit. prevede in sostanza una decadenza processuale e non sostanziale e ciò è dimostrato: dal tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall’iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie; dall’impossibilità di estendere in via analogica una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale (per principio generale le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione: cfr., ad esempio, Cass. 25 maggio 2012 n. 8350); dalla non conformità all’art. 24 Cost. di un’opzione interpretativa che negasse all’istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie; dalla ratio dell’introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all’ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (v. Corte Cost. ord., n. 111/07), non già a renderne più difficoltosa l’esazione imponendo brevi termini di decadenza; dal rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva (quest’ultima in capo all’agente della riscossione) mal si concilierebbe con un’ipotesi di decadenza sostanziale.

Non sussiste, pertanto, la denunciata decadenza dell’Istituto dal diritto di pretendere il pagamento dei contributi e ciò a prescindere dalla formulazione di una domanda riconvenzionale di condanna atteso che una tale richiesta è implicita nella emissione della cartella.

7. Con il secondo motivo del ricorso incidentale la soc Publiservizi denuncia violazione della L. n. 388 del 2000, art. 116. Rileva l’esistenza di contrasti giurisprudenziali circa la sussistenza dell’onere contributivo per CIG e CIGS per le aziende partecipate anche solo in maggioranza da enti pubblici e che tale situazione giustificava l’applicazione del regime sanzionatorio più favorevole di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 8, lett. a).

8. Anche tale motivo è infondato dovendosi rilevare che in tema di riduzione delle sanzioni civili per omissioni contributive, di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 15, lett. a), per l’ipotesi in cui il ritardato o mancato versamento dei contributi derivi da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo, l’integrale pagamento della contribuzione controversa costituisce un presupposto indefettibile ai fini dell’applicazione, del più favorevole regime sanzionatorio ivi previsto. (cfr Cass. ord. N. 4077/2016, ord. n. 9185 del 2015, Cass. n. 27513 del 2013). Tale circostanza non risulta neppure allegata.

9. Per le considerazioni che precedono va accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale. In accoglimento del ricorso principale la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’orginaria domanda della soc Publiservizi.

Le spese di causa seguono la soccombenza.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in relazione al ricorrente incidentale.

PQM

Accoglie il ricorso principale; rigetta l’incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e decidendo nel merito rigetta l’originaria domanda della Publiservizi spa; condanna la soc a pagare Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge nonché Euro 200,00 per esborsi per il giudizio di Tribunale; Euro 3.000,00 per compensi professionali oltre 15% per spese generali ed accessori di legge nonché Euro 200,00 per esborsi per l’appello; Euro 4000,00 per compensi professionali oltre 15% per spese generali ed accessori di legge nonché Euro 200,00 per esborsi per il presente giudizio di Cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2021

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