Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11346 del 23/05/2011

Cassazione civile sez. I, 23/05/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 23/05/2011), n.11346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5719/2010 proposto da:

C.F. (OMISSIS), B.E.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUCHINO

DAL VERME 118, presso lo studio dell’avvocato CICCARELLI OLIMPIA,

rappresentati e difesi dall’avvocato MAGALDI Gabriella, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 444/08 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

10.3.09, depositato il 26/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Angelo Pizzorno (per delega aw.

Gabriella Magaldi) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che C.F. ed B.E., con ricorso del 4 marzo 2010, hanno impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Firenze depositato in data 26 maggio 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso dei predetti ricorrenti – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare ai ricorrenti, in solido tra loro, la somma di Euro 3.000,00 a titolo di equa riparazione, oltre gli interessi dalla domanda;

che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

preliminarmente, che il ricorso è inammissibile, per la mancata formulazione dei quesiti di diritto ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ.;

che infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in forza del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1 – secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione di legge contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo – nonchè del correlato specifico disposto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5 – in base al quale “Le disposizioni di cui all’art. 47 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente L. 4 luglio 2009” -, l’abrogazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., disposta dalla citata L. n. 69 del 2009, art. 47, ha effetto relativamente ai ricorsi per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per i ricorsi proposti antecedentemente (ma dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, cioè dal 2 marzo 2006) detta norma codicistica è da ritenersi ancora applicabile (cfr., ex plurimis, l’ordinanza n. 7119 del 2010 e la sentenza n. 26364 del 2009);

che, nella specie, il decreto impugnato è stato depositato in cancelleria in data 26 maggio 2009;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alle spese, che liquida in complessivi Euro 600,00, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2011

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