Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11344 del 29/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 29/04/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 29/04/2021), n.11344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11920-2015 proposto da:

AERFER S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. QUIRINO VISCONTI 61,

presso lo studio dell’avvocato PAOLA BASTIANELLI, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A., – DIREZIONE REGIONALE (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE

VARI’, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,

EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO,

ESTER ADA SCIPLINO;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 8325/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/12/2014 R.G.N. 1113/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di rigetto dell’opposizione proposta dalla soc Aerfer ai sensi dell’art. 615 c.p.c. all’esecuzione della cartella relativa a contributi ed oneri dovuti all’Inps per Euro 626.821. Con riferimento all’eccezione di prescrizione, maturatasi dopo la notifica della cartella, la Corte ha ritenuto valida la produzione in giudizio della comunicazione interruttiva della prescrizione, costituita dal preavviso di fermo, da parte dell’Inps che non ne era l’autore materiale ed ammissibile che l’Istituto se ne potesse avvalere.

Ha poi affermato che nel preavviso si leggeva che “il credito era costituito dai tributi iscritti a ruolo e dagli oneri accessori elencati nel presente preavviso” e dunque, tale chiaro tenore letterale consentiva di ritenere esistente un elenco dei tributi ed oneri costituenti parte integrante dell’avviso e coincidente con quello prodotto dall’Inps al documento 3.

Ha ritenuto, inoltre, che doveva trovare applicazione la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. spettando al ricevente dimostrare che il plico non conteneva alcun documento al suo interno o uno diverso.

Con riferimento alle contestazioni dell’opponente secondo cui l’elenco dei tributi non era allegato o era difforme dal suo originale ed al successivo disconoscimento della conformità della copia dell’elenco all’originale ai sensi dell’art. 2719 c.c. la Corte ha confermato la sua piena efficacia probatoria.

Infine, la Corte territoriale ha ritenuto infondata la censura secondo cui il preavviso di fermo non era autosufficiente ad interrompere il termine prescrizionale.

2.Avverso la sentenza ricorre l’Aerfer con cinque motivi. Resiste Equitalia Sud. L’Inps ha rilasciato delega in calce al ricorso notificato.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. Con il primo motivo la società denuncia violazione dell’art. 2943 c.c., comma 3 e art. 2697 c.c.. Lamenta che la Corte aveva erroneamente ritenuto interrotta la prescrizione da un atto non sottoscritto dal creditore, nè da lui formato, ma da un terzo privo del potere di rappresentanza, nonchè in violazione dell’art. 2697 c.c. ha ritenuto che l’Inps potesse dare la prova dell’interruzione con un atto formato, sottoscritto e spedito da un terzo privo del potere di rappresentanza. Il motivo è infondato. Va rilevato, infatti, che l’Inps ha depositato un atto formato da Equitalia la quale in base ad esplicite norme può svolgere compiti nell’interesse del primo, come del resto può emettere la cartella. In sostanza l’atto dell’Agente della riscossione può ben produrre effetti nei confronti dell’ente impositore.

Non si ravvisa poi la violazione dell’art. 2697 c.c. che è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece ove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), come nella specie laddove chi ricorre critica l’apprezzamento operato dai giudici del merito circa l’esistenza di un valido atto interruttivo da parte dell’Inps, onerata di tale prova, opponendo una diversa valutazione che non può essere svolta in questa sede di legittimità.

4. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 2943 c.c., comma 3 e art. 2697 c.c. circa la ritenuta esattezza e legittimità della esegesi del testo del foglio, compiuta dal primo giudice, contenente la comunicazione del preavviso di fermo e che detta attività esegetica tendeva alla valutazione della sufficienza della prova della interruzione della prescrizione prodotta da soggetto diverso da quello cui incombeva il relativo onere eicomunque,non dal creditore.

Il motivo è infondato. Si contesta di fatto la motivazione con cui il giudice ha ritenuto ammissibile ai fini dell’interruzione della prescrizione il documento costituito dal preavviso di fermo, redatto e depositato da Equitalia, nonchè il suo valore probatorio. Risulta evidente che, al di là della denuncia di violazione di varie norme codicistiche, le censure si risolvono in una inammissibile, in questa sede, richiesta di rivalutazione dei fatti quali emergenti dagli atti e dell’interpretazione degli stessi operata dalla Corte territoriale secondo cui, correttamente, ai fini dell’interruzione della prescrizione, il contenuto letterale del preavviso risultava ampiamente sufficiente.

Quanto alla violazione dell’art. 2697 c.c. va richiamato quanto affermato al precedente capitolo.

5. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 1335 c.c. in ordine all’applicazione della presunzione di conoscenza del preavviso di fermo comunicato da Equitalia con lettera raccomandata e del contenuto del plico che secondo Aerfer comprendeva solo il preavviso di fermo e che, invece, secondo Inps ed Equitalia conteneva anche l’indicazione dei crediti o altri fogli con la conseguenza che sarebbe stato onere dei controricorrenti provare il contenuto del plico, non potendo operare, in tal caso, la presunzione di conoscenza del contenuto del plico.

6. Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 2727 e 2729 c.c. in relazione alla presunzione formulata sulla effettiva allegazione al preavviso dell’elenco dei debiti, avendo il giudice utilizzato detta presunzione in assenza del fatto noto ed impiegando a tal fine fatti sprovvisti dei caratteri prescritti dall’art. 2729 c.c..

7. Con il quinto motivo si denuncia violazione dell’art. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 2719 c.c. avendo il giudice formulato la presunzione di conformità e non sulla genuinità della copia fotostatica dell’elenco prodotto dall’Inps e costituente il preteso allegato al preavviso di fermo, avendo il giudice formulato la detta presunzione di conformità impiegando fatti sprovvisti dei caratteri legali prescritti dall’art. 2729 c.c..

8. I tre motivi in esame, in sostanza, attengono all’erroneo utilizzo della prova per presunzioni. Essi sono infondati. Nella specie la Corte ha svolto una valutazione di merito, congruamente motivata non illogica nè contraddittoria, non censurabile in cassazione neppure sotto il profilo della violazione delle norme sulla presunzione il cui richiamo, nella fattispecie, finisce per tradursi in un’inammissibile censura di merito in ordine alla valutazione spettante esclusivamente al giudice di merito.

In sostanza costituisce giurisprudenza pacifica che, “in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificata la cartella di pagamento senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, di guisa che l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione” (Cass. 6 giugno 2012, n. 9111).

Si è altresì precisato che (Cass. 30 settembre 2011, n. 20027; Cass. 19 agosto 2003, n. 12135), che ove l’involucro della raccomandata contenga plurime comunicazioni, e il destinatario ne riconosca solo una, è necessario, perchè operi la presunzione di conoscenza posta dall’art. 1335 c.c., che l’autore della comunicazione, il quale abbia scelto detta modalità di spedizione per inviare due comunicazioni, fornisca la prova che l’involucro le conteneva, atteso che, secondo l’id quod plerumque accidit, ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione.

9. Nella specie correttamente la Corte territoriale ha affermato l’applicabilità della presunzione ex art. 1335 c.c. sottolineando che nel preavviso di fermo risultava testualmente che “il credito era costituito dai tributi iscritti a ruolo e dagli oneri accessori elencati nel presente preavviso”.

Secondo la Corte territoriale il chiaro tenore letterale rivelava che esisteva un elenco di tributi ed oneri riferiti ad una certa cartella costituente parte integrante dell’avviso e portato a conoscenza del debitore, così come affermato dall’Inps e di fatto coincidente con quello prodotto dall’Istituto.

Ne consegue che la Corte ha correttamente rilevato che era operante la presunzione di conoscenza spettando al destinatario eventualmente provare che il plico aveva un contenuto diverso o non conteneva alcun documento.

Le censure di Aerfer secondo cui l’elenco degli oneri contributivi non era allegato al preavviso di fermo risultano, pertanto, infondate alla luce degli argomenti adottati dalla Corte territoriale basate sul “testo chiaro ed intellegibile” (cfr pag. 4 sentenza impugnata).

Analoghe osservazioni vanno fatte con riferimento alle censure relative alla difformità di detto elenco, allegato al preavviso di fermo, al documento depositato dall’Inps. Con riferimento alla violazione dell’art. 2719 la Corte d’appello ha rilevato che l’eccezione di difformità deve essere specifica e deve investire in modo circostanziato gli aspetti per i quali si assume che la copia differisca dall’originale. Ha osservato, altresì, che il disconoscimento di una copia fotografica o fotostatica all’originale di una scrittura ex art. 2719 c.c. non preclude al giudice la possibilità di accertare la conformità all’originale aliunde ed anche a mezzo presunzioni. In applicazione di tali principi, e valutate le censure mosse dall’appellante, è pervenuta ad affermare la piena efficacia probatoria del documento prodotto con motivazione ineccepibile avverso la quale le censure di parte ricorrente non sono idonee a scalfirne la validità.

9. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite a favore di Equitalia Sud seguono la soccombenza, Non deve provvedersi alla liquidazione delle spese a favore dell’Inps che non ha svolto attività difensiva.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare ad Equitalia Sud Euro 13.000,00 per compensi professionali oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, nonchè Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2021

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