Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11343 del 11/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/05/2010, (ud. 22/03/2010, dep. 11/05/2010), n.11343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.F.G. (c.f. DFNGPP53D15F839L), elettivamente

domiciliato in ROMA, via COPENAGHEN 10, presso lo studio

dell’Avvocato PAGLIA GIANPAOLO, rappresentato e difeso dall’Avvocato

CECCOLI ARMANDO per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.S.L. NAPOLI (OMISSIS) SUD, in persona del Commissario

Straordinario

Dott.ssa C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, viale

DELL’ARTE n. 68, presso gli avvocati BENTIVOGLIO BARBARA e MAGGIORE

ENRICO dell’Ufficio legale dell’A.S.L. Roma (OMISSIS),

rappresentato e

difeso dall’avvocato PELUSO ROSA ANNA per procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2342/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 06/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/03/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;

udito l’Avvocato CECCOLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso al giudice del lavoro di Nola il Dott. D.F. G., premesso di essere medico convenzionato per la medicina generale con il S.S.N., esponeva che a seguito della pubblicazione del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, recettivo del nuovo accordo collettivo nazionale decorrente dall’1.1.99 per il trattamento economico e normativo del personale sanitario, da questa data era stato privato degli importi già corrisposti ai sensi del precedente D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484, per indennità forfettaria di rischio e di avviamento professionale, ma non più previsti dalla nuova fonte normativa. Ritenendo che l’interpretazione data dall’Azienda sanitaria alla nuova normativa fosse errata, essendo stato ad essa assegnato un carattere retroattivo formalmente non sancito, chiedeva che l’Azienda stessa fosse condannata a corrispondere detta indennità fino all’entrata in vigore del D.P.R. n. 270 ed a restituire le somme indebitamente recuperate.

Accolta la domanda, l’ASL Napoli (OMISSIS), Azienda di competenza, proponeva appello lamentando che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto che l’abrogazione della precedente disciplina decorreva dall’entrata in vigore del nuovo decreto e che, in ogni caso, non aveva tenuto conto che la nuova fonte aveva integralmente sostituito il trattamento economico-retributivo già previsto dal precedente D.P.R. n. 484 del 1996.

La Corte d’appello di Napoli con sentenza 1.4-6.6.08 accoglieva l’impugnazione ritenendo che nel caso di specie non potesse affermarsi semplicemente l’irretroattività del D.P.R. n. 270 del 2000, in punto di godimento dell’indennità richiesta, quanto piuttosto che non dovesse riconoscesi la non ultrattività del trattamento precedente, atteso che la nuova fonte regolatrice aveva adottato una disciplina del compenso dei medici convenzionati che assorbiva tutte le voci precedenti che, pur previste fino al 31.12.98, non erano più dovute in quanto non erano state espressamente conservate dall’1.1.99.

Avverso questa sentenza proponeva ricorso il D.F. deducendo violazione del D.P.R. 28 luglio 2000, art. 45 (e non 1.10.00 come indicato in ricorso) n. 270 e degli artt. 11 e 15 preleggi, nonchè carenza di motivazione. Sostiene il ricorrente che un atto di normazione secondaria (quale il decreto presidenziale di recezione dell’accordo collettivo L. n. 833 del 1978, ex art. 48) ai sensi dell’art. 11 preleggi, non può disporre retroattivamente, in quanto l’abrogazione di una disposizione (in questo caso a contenuto economico) deve risultare espressamente dalla norma successiva, mentre invece l’abrogazione implicita è possibile solo nel caso che la nuova norma regoli ex uovo l’intera materia e non quando si limiti a rideterminare solo alcune voci economiche. Il D.P.R. n. 270, art. 45, in questo contesto, in ogni caso non prevede alcuna retroattività del nuovo trattamento economico, nè sopprime l’indennità di rischio.

Si difendeva con controricorso, l’ASL Na (OMISSIS), subentrata all’Azienda appellante.

Il consigliere relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore generale ed è stata notificata ai difensori costituiti.

Il ricorso è infondato.

In tema di successione degli accordi collettivi triennali per la disciplina dei rapporti dei medici convenzionati, stipulati ai sensi della L. n. 412 del 1991, art. 4, comma 9, e del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 – accordi che non costituiscono fonte diretta di disciplina del rapporto considerato, ma rappresentano soltanto la fase consensuale di un complesso procedimento di produzione normativa che si conclude con l’emanazione di un d.P.R. avente per contenuto un atto di normazione secondaria la cui violazione o falsa applicazione può essere denunziata in cassazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 – devono applicarsi il principio generale di irretroattività e la norma dettata dall’art. 15 preleggi, prevedente l’istituto dell’abrogazione nella successione delle leggi (principio costantemente affermato, v. per tutte Cass. S.u. 2.12.93 n. 12595, nonchè Cass. 25.7.02 n. 10980).

In applicazione di questo principio, e con riferimento al precedente D.P.R. n. 484 del 1996, era stato ritenuto che il nuovo trattamento economico per i medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale introdotto da detta fonte regolatrice (ed in special modo il D.P.R. 484 del 1996, art. 45), fosse abrogativo del precedente istituto della quota aggiuntiva professionale, previsto dall’ancora precedente D.P.R. n. 314 del 1990, escludendosi il cumulo di tale istituto con il nuovo trattamento con decorrenza da data anteriore (1^ gennaio 1995) a quella della sua entrata in vigore, così impedendosi il cumulo con il nuovo trattamento (Cass. n. 10980 cit. e 26.1.06 n. 1563).

Sviluppando tali principi, la giurisprudenza più recente ha ritenuto che nella stipula dei detti accordi nazionali triennali per la determinazione del trattamento economico e normativo del personale medico a rapporto convenzionale, le parti possono prevedere l’applicazione retroattiva dell’accordo, salvo il rispetto di limiti interni, legati alla ragionevolezza delle relative scelte, e di limiti esterni, ispirati al rispetto di interessi che ricevono tutela legale sovraordinata. Conseguentemente, la Corte, non ravvisando nella specie i rilevati limiti di coerenza, ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la legittimità della scelta delle parti di far retroagire all’1.1.99 l’accordo di cui al D.P.R. 28 novembre 2000, n. 270 – reso esecutivo dall’1.11.00, che succedeva all’accordo di cui al D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484, scaduto il 31.12. 97 – nella parte (art. 45) relativa alle quote fisse del nuovo trattamento (Cass. 4.5.09 n. 10237).

Essendosi il giudice di merito adeguato a detta giurisprudenza, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 (duemila) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010

 

 

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