Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11342 del 29/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 29/04/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 29/04/2021), n.11342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11587-2015 proposto da:

G.O., L.S., in proprio e nella qualità di

eredi di L.A., elettivamente domiciliate in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 326 (STUDIO RENATO E CLAUDIO SCOGNAMIGLIO),

presso lo studio degli avvocati STEFANO GUADAGNO, VINCENZO MARINO,

che le rappresentano e difendono;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN,

LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO;

– controricorrente –

nonchè contro

ASL (OMISSIS) GENOVESE;

– intimata –

e contro

AGENZIA DELL’ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, MINISTERO DELL’INTERNO, MINISTERO DELLA SALUTE, in persona

dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 464/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 19/11/2014 R.G.N. 384/201;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza del 19 novembre 2014 n. 464 la Corte d’appello di Genova, per quanto ancora in discussione, riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede nella sola parte in cui, accogliendo la domanda proposta da L.A. – invalido a seguito di un attentato terroristico del (OMISSIS) – aveva riconosciuto il suo diritto ai fini della quantificazione della pensione alla rivalutazione della retribuzione percepita nell’ultimo anno di lavoro nel periodo intercorso tra la cessazione del rapporto e la decorrenza della pensione (anni (OMISSIS)). Per l’effetto, ritenuta l’inapplicabilità della rivalutazione, rideterminava in riduzione quanto liquidato dal Tribunale per rateo di pensione maturato al (OMISSIS) e per arretrati. Condannava l’INPS al pagamento in favore degli eredi del L., costituiti in appello.

2.La Corte territoriale osservava essere applicabile la L. n. 206 del 2004, art. 4, comma 2 bis a tenore del quale la misura del trattamento di quiescenza è pari all’ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni dell’art. 2, comma 1. Il richiamato art. 2 prevedeva un aumento dell’ultima retribuzione del 7,5%; ciò escludeva che si potesse procedere ad una ulteriore rivalutazione, sulla base degli indici ISTAT.

3. Non poteva essere applicata la rivalutazione automatica delle pensioni, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, in quanto le vittime del terrorismo già godevano, ai sensi della medesima L. n. 206 del 2004, art. 7 di uno speciale beneficio, costituito dall’adeguamento costante delle pensioni al trattamento del personale in servizio con pari anzianità e posizione economica.

4. Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza G.O. e L.S., in proprio e quali eredi di L.A., articolato in due motivi, al quale ha resistito l’INPS con controricorso.

5. La AGENZIA DELLE ENTRATE, il MINISTERO DELL’INTERNO ed il MINISTERO DELLA SALUTE si sono costituiti al solo fine di partecipare alla udienza di discussione. La ASL (OMISSIS) GENOVESE è rimasta intimata.

6. Le parti ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo le ricorrenti hanno dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. 3 agosto 2004, n. 206, art. 4, comma 2 bis, della L. n. 297 del 1982, art. 3, dell’art. 12 preleggi, censurando la interpretazione della normativa di riferimento accolta nella sentenza impugnata ed assumendo la compatibilità del regime di cui alla L. n. 206 del 2004, art. 4, comma 2 bis, con la L. n. 297 del 1982, art. 3 (ovvero con il principio generale di rivalutazione della retribuzione dalla data di cessazione del rapporto di lavoro alla data di pensionamento).

2. Hanno evidenziato che la rivalutazione era stata già riconosciuta dall’INPS nel riliquidare la pensione, a seguito della entrata in vigore della L. n. 206 del 2004, per il periodo dal (OMISSIS). Dal gennaio 2007, ai sensi dell’aggiunto comma 2 bis dell’art. 4, era cambiata soltanto la base di calcolo della pensione (che coincideva con l’ultima retribuzione integralmente percepita e maturata) ma ciò non aveva incidenza sulla rivalutazione disciplinata dalla L. n. 297 del 1982, art. 3.

3. Il motivo è infondato.

4. In questa sede resta in discussione la disciplina pensionistica mentre resta definitivo l’accertamento, operato nei gradi merito, del fatto che il L. aveva riportato a seguito dell’attentato terroristico di cui era rimasto vittima una invalidità permanente del 77%.

5. Giova premettere in diritto che la L. 3 agosto 2004, n. 206, art. 2 (“Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”), nel testo storico, prevedeva, al comma 1, in favore di chiunque subisse o avesse subito un’invalidità permanente, di qualsiasi entità e grado, in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice la applicazione ai fini della liquidazione della pensione dei benefici previsti per gli ex combattenti ed invalidi di guerra (L. 24 maggio 1970, n. 336, art. 2 e successive modificazioni). Per coloro che, come il L., fossero già stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della legge, il comma 2 medesimo articolo ha riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della pensione, sulla base degli stessi criteri.

6. Detti criteri sono stati poi sostituiti dal decreto L. 1 ottobre 2007, n. 159 – convertito, con modificazioni, in L. 29 novembre 2007, n. 222, art. 34, comma 3, lett. b), che ha modificato il testo della L. n. 206 del 2004, art. 2, comma 1 con decorrenza retroattiva dalla entrata in vigore della disposizione modificata (D.L. n. 159 del 2007, art. 3, comma 3bis).

7. All’esito di tale intervento, la norma dispone che in favore di chiunque subisca o abbia subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice ai fini della liquidazione della pensione la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento. E’ restato fermo il diritto alla maggiorazione delle pensioni già liquidate (cit. art. 2, comma 2).

8. A tale aumento si aggiungono altri benefici, come l’aumento figurativo della contribuzione e l’esenzione da IRPEF della pensione (L. n. 204 del 2006, art. 3) nonchè l’adeguamento della misura delle pensioni al trattamento del personale in servizio (art. 7 medesima Legge).

9. Nella fattispecie di causa viene in rilievo la L. n. 204 del 2006, art. 4, comma 2bis inserito dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 792, a tenore del quale in favore dei soggetti che abbiano proseguito l’attività lavorativa, ancorchè l’evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge, nel caso in cui l’invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile (anche con il concorso della contribuzione figurativa prevista dal precedente art. 3, comma 1) la misura del trattamento di quiescenza “è pari all’ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, “rideterminata secondo le previsioni di cui all’art. 2, comma 1”.

10. Da tali norme deriva il diritto del L.:

– alla maggiorazione della pensione dal (OMISSIS), rateo maturato dopo l’entrata in vigore della L. n. 206 del 2004, con l’applicazione alla retribuzione pensionabile dell’aumento del 7,5% (L. n. 206, art. 2, comma 1, come modificato retroattivamente dal D.L. n. 159 del 2007);

– alla riliquidazione della pensione dal gennaio 2007, dopo la entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 792, con la determinazione della retribuzione pensionabile in misura pari all’ultima retribuzione integralmente percepita, sempre aumentata del 7,5% (“rideterminata secondo le previsioni di cui all’art. 2, comma 1”).

11. Oggetto del ricorso è la determinazione del rateo di pensione maturato dal (OMISSIS).

12. Corretta è l’interpretazione della L. n. 204 del 2006, art. 4, comma 2 bis posta a base della sentenza impugnata, secondo cui una volta determinato per legge l’importo della pensione – in misura pari all’ultima retribuzione integralmente maturata, aumentata del 7,5% – non possono ulteriormente applicarsi i criteri generali di liquidazione della pensione.

13. Il regime speciale è infatti un regime esaustivo, dal quale si ricava un importo preciso della pensione; fino al (OMISSIS), invece, era previsto un semplice aumento della base pensionabile, per determinare la quale dovevano applicarsi i criteri ordinari. Del resto il sistema introdotto, che garantisce un trattamento pensionistico superiore all’ultima retribuzione percepita e costantemente adeguato all’importo delle retribuzioni del personale in servizio (L. n. 206 del 2004, ex art. 7), appare coerente alla ratio di tutela delle vittime del terrorismo indipendentemente dall’integrazione con la ben più limitata rivalutazione riconosciuta nel regime generale.

14. Tutto ciò senza considerare l’ulteriore assegno continuativo di cui alla L. n. 206 del 2004, art. 5, comma 3.

15. Con il secondo motivo le parti ricorrenti hanno dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 324 c.p.c. nonchè dell’art. 2909 c.c.

16. Si espone che l’appello dell’INPS aveva riguardato l’applicazione del beneficio di cui alla L. n. 206 del 2004, art. 4, comma 2 bis soltanto per il periodo temporale decorrente dal (OMISSIS) e che, pertanto, si era formato il giudicato interno sull’importo degli arretrati maturati nel periodo dal (OMISSIS) al (OMISSIS). Tali arretrati erano stati determinati dal Tribunale in Euro 15.902,39. Si censura la sentenza impugnata per avere ridotto l’importo riconosciuto dal Tribunale ad Euro 12.588,16.

17. Il motivo è inammissibile.

18. Invero, anche in caso di denunzia di un vizio processuale, il potere di questa Corte di accesso diretto agli atti ai fini della verifica del fatto processuale resta condizionato al previo assolvimento dell’onere della parte ricorrente di indicare specificamente gli atti sui quali la censura si fonda (art. 366 c.p.c., n. 6) sicchè l’esame diretto degli atti che la Corte è chiamata a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato (Cass. SU 22/05/2012, n. 8077).

19. Nella fattispecie di causa le parti ricorrenti non hanno trascritto, nella parte rilevante, nè il contenuto della sentenza del Tribunale nè le deduzioni dell’appello dell’INPS, così impedendo a questa Corte di verificare il fondamento della censura.

20. Il ricorso deve essere complessivamente respinto.

21. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

22. Il giudice dell’impugnazione, ove pronunci l’integrale rigetto o l’inammissibilità o la improcedibilità dell’impugnazione, può esimersi dalla attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). La L. 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 26, dispone, per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice ed i loro superstiti che siano state parti in causa in un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile comunque dipendente da atti di terrorismo o di stragi di tale matrice, l’esenzione dagli obblighi previsti dal Testo unico in materia di spese di giustizia (dovendo così interpretarsi l’espressione sono esenti dall’obbligo di pagamento di “ogni altra imposta”).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 4.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2021

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