Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11342 del 12/06/2020

Cassazione civile sez. I, 12/06/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 12/06/2020), n.11342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10663/2019 proposto da:

I.A., e G.S., rispettivamente padre e madre

delle Ia.Al., I.M.M., I.G.,

I.E., domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi

dall’avvocato Massimiliano Venta, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.S., R.G., Procuratore Generale presso Corte

d’Appello L’aquila, Procuratore Generale Presso la Corte Di

Cassazione;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 20/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/01/2020 dal Cons. Dott. DE MARZO GIUSEPPE;

udito il P.M., in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per l’accoglimento del quarto motivo

del ricorso, rigetto nel resto;

udito l’Avvocato Venta Massimiliano, che ha chiesto l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 20 febbraio 2019 la Corte d’appello di L’Aquila ha respinto gli appelli proposti da I.A. e da G.S., genitori di Ia.Al., M.M., G. ed E., nei confronti della sentenza che aveva dichiarato lo stato di adottabilità di questi ultimi.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato che l’assoluta assenza di una progettualità della coppia in grado di superare la situazione di degrado morale e materiale riscontrata, unitamente alla mancanza di qualunque apporto da parte della nonna paterna e, in ultima analisi, all’accertato rifiuto di avvalersi dell’aiuto che era stato offerto a genitori, imponeva di privilegiare l’esigenza delle bambine di essere accolte in un ambiente familiare che consentisse alle stesse di ricevere le necessarie cure e protezione.

3. Avverso tale sentenza lo I. e la G. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio costituito dalla relazione della consulente tecnica di parte depositata in occasione dell’appello e della ulteriore relazione predisposta dalla medesima professionista sull’esito degli incontri autorizzati da giudice di secondo grado.

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1, 7 e 8, per non avere la Corte territoriale preso atto della mancata adozione delle misure ritenute dalla legge necessarie per favorire il rientro dei minori della famiglia di origine.

3. Con il terzo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1, 7 e 8, in quanto la motivazione della sentenza impugnata era fondata su elementi non più attuali: la Corte d’appello non aveva tenuto in considerazione la partecipazione attiva dei genitori agli incontri organizzati, il fatto che la G. avesse trovato lavoro e, in definitiva, la presa di coscienza, da parte dei genitori, degli errori passati.

4. I primi tre motivi esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione sono inammissibili.

Questa Corte ha chiarito, in linea generale, che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476).

Peraltro, la sentenza impugnata è stata depositata il 20 febbraio 2019.

Pertanto, viene in questione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (pubblicata nel S.O. n. 171, della Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012, n. 187), e applicabile, ai sensi del medesimo art. 54, comma 3, alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della Legge di Conversione del decreto (al riguardo, va ricordato che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge di Conversione, quest’ultima è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come novellato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo: l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

E, come specificamente affermato nelle ordinanze 10 febbraio 2015, n. 2498 e 1 luglio 2015, n. 13448, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Ora, all’analitico esame operato dalla Corte territoriale, quanto alla situazione relazionale e alla mancata collaborazione rispetto alle iniziative assunte per sostenerli, i ricorrenti contrappongo il mancato esame di alcuni dati, quale, ad es., la consulenza di parte o alcune fotografie, senza neppure curarsi di indicare in quale udienza o occasione l’avrebbero prodotte, al fine di verificarne, attraverso l’esame del ricorso, la rituale produzione in giudizio e senza, soprattutto, riuscire a dimostrarne la decisività – destinata a riflettersi sulla mera apparenza di una motivazione che le avesse trascurate rispetto alla globale valutazione della storia delle relazioni familiari.

A questo, riguardo, va ribadito che il prioritario diritto dei minori a crescere nell’ambito della loro famiglia di origine non esclude la pronuncia della dichiarazione di adattabilità quando, nonostante l’impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà persona; e genitoriali, permanga tuttavia la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli e non risulti possibile prevedere con certezza l’adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l’esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita tisico-fisica (v., ad es., Cass. 21 giugno 2018, n. 16357; Cass. 28 giugno 2019, n. 17603).

5. Con il quarto motivo si lamenta violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 130 e 133, per non avere la Corte d’appello considerato, nel porre a carico dello I. e della G. il pagamento delle spese giudiziali, il fatto che essi erano stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

La doglianza è infondata, giacchè l’ammissione di una parte al patrocinio dello Stato non le consente di sottrarsi alla condanna al pagamento delle spese in favore della controparte che sia risultata vincitrice.

Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133, nel disporre che “il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”, si occupa, infatti di individuare il destinatario del pagamento, quando la parte ammessa al patrocinio risulti vincitrice.

Al contrario, il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 74, comma 2, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all’altra parte, risultata vittoriosa (Cass. 31 marzo 2017, n. 8388; C-1355. 19 giugno 2012, n. 10053).

5. Con il quinto motivo si lamenta violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130 e omesso esame della richiesta di liquidazione del compenso da parte cella consulente tecnica di parte dei ricorrenti.

La doglianza è inammissibile, per carenza di legittimazione attiva, dal momento che dell’eventuale omessa pronuncia, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, sull’istanza di liquidazione presentata dalla consulente di parte, solo quest’ultima ha titolo a dolersi, peraltro attivando i rimedi previsti dal citato D.P.R..

Inammissibiie è, pertanto, l’impugnazione proposta dalle parti del processo nel quale la prima abbia prestato la sua attività.

6. Con sesto motivo si lamenta violazione del D.M. n. 55 del 2014, con riguardo alla liquidazione del compenso in favore del difensore dello I. e della G..

L’impugnazione è inammissibile anche in questo caso per carenza di legittimazione passiva.

Ancorchè alla liquidazione del compenso spettante al difensore della parte rimessa al patrocinio a spese dello Stato si sia provveduto contestualmente all’emissione della sentenza che chiude la fase dinanzi al giudice (ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 3-bis “il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”), il provvedimento non perde la sua autonomia giuridica, con la conseguenza che lo strumento di impugnazione resta l’opposizione disciplinata dagli artt. 84 e 170 del citato D.P.R., alla cui proposizione è legittimato il difensore e non la parte.

7. In conclusione, il ricorso, complessivamente infondato, deve essere Nulla per le spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

PQM

Rigetta il ricorso.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020

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