Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11342 del 11/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/05/2010, (ud. 22/03/2010, dep. 11/05/2010), n.11342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SOCIETA’ COOPERATIVA “AZIONE SOCIALE” a r.l., in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, Circ.ne TRIONFALE

n. 77, presso lo studio dell’Avvocato GUGLIOTTA ANTONIO,

rappresentato e difeso dall’Avvocato SORBELLO GAETANO per procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.I. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, via DEL VIMINALE n. 38, presso lo studio

dell’Avvocato MACEDONIO VINCENZO, rappresentato e difeso

dall’Avvocato MAZZAGLIA ANNA MARIA per procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 209/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 18/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/03/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

R.I. con ricorso al giudice del lavoro di Messina impugnava il licenziamento per superamento del periodo di comporto irrigatogli dalla Coop. Azione sociale s.r.l., di cui era stato dipendente con mansioni di assistente domiciliare polifunzionale.

Il primo giudice accoglieva la domanda, ritenendo tardivo il licenziamento, in quanto il datore aveva tollerato il comportamento del dipendente, comminandogli il licenziamento solo quando aveva sommato nel triennio 572 giorni di assenza per malattia, a fronte del limite contrattuale di 365 giorni. La Cooperativa proponeva appello sostenendo che, per le dimensioni della propria attività istituzionale, gli organi preposti non erano stati in grado di valutare il comportamento del dipendente prima della maturazione del maggior termine.

La Corte d’appello di Messina con sentenza 17.2-18.3.09 rigettava l’impugnazione, in quanto dall’istruttoria era emerso che il datore era ben a conoscenza delle assenze e ne aveva tollerato la ripetitività anche dopo la maturazione del comporto, così ingenerando nell’interessato il convincimento dell’irrilevanza delle assenze stesse e dell’acquiescenza della controparte.

Proponeva ricorso per cassazione la cooperativa con un unico motivo con il quale deduceva violazione dell’art. 2110 c.c. e carenza di motivazione, sostenendo che in tema di superamento del periodo di comporto la tempestività del licenziamento non può ridursi alla mera considerazione del dato cronologico, ma deve essere il prodotto di una valutazione delle concrete circostanze di fatto. A tale onere il giudice di merito si sarebbe sottratto, non avendo considerato la circostanza, dedotta in giudizio, delle notevoli dimensioni della Cooperativa e della particolare organizzazione sul territorio della sua attività, il che aveva ritardato le determinazioni degli organi preposti. Quanto alla tolleranza, rilevava, inoltre che tra la maturazione del termine (gg. 365) ed il licenziamento (gg. 572), il datore non aveva tenuto alcun atteggiamento tale da ingenerare il dubbio che non volesse recedere dal rapporto, anzi, il licenziamento era stato irrogato proprio al momento della cessazione del periodo di malattia, quando il dipendente si era ripresentato al lavoro.

Si difendeva con controricorso il R..

Il consigliere relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore generale ed è stata notificata ai difensori costituiti.

Preliminarmente deve rilevarsi l’inammissibilità del controricorso, in quanto notificato dopo la scadenza del termine fissato dall’art. 370 c.p.c. (notifica del ricorso in data 11.6.09, notifica del controricorso in data 19.9.09).

Tanto premesso, deve rilevarsi l’infondatezza del ricorso.

La giurisprudenza di legittimità ritiene che per il licenziamento per superamento del periodo di comporto, opera ugualmente il criterio della tempestività del recesso, sebbene, difettando gli estremi di urgenza che si impongono nell’ipotesi di giusta causa, la valutazione del tempo fra la data di detto superamento e quella del licenziamento – al fine di stabilire se la durata di esso sia tale da risultare incompatibile con la volontà di porre fine al rapporto -vada condotta con criteri di minor rigore che tengano conto delle circostanze significative, così contemperando da un lato l’esigenza del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale e, dall’altro, quella del datore di lavoro al vaglio della gravità di tale comportamento, soprattutto con riferimento alla sua compatibilità con la continuazione del rapporto. (Cass. 3.10.98 n. 9831, 8.5.03 n. 7047, 23.1.08 n. 1438).

Nel caso di specie il giudice ha proceduto ad una valutazione di merito circa l’atteggiamento del datore, in particolare ponendo in evidenza che quando erano maturate assenze già per 537 gg. egli aveva accettato la prestazione del dipendente senza l’adozione di alcun provvedimento, ritenendo tale iniziativa incompatibile con la volontà di recedere dal contratto e tale da giustificare l’affidamento dell’interessato. Trattasi, dunque, di valutazione di merito congruamente motivata ed incensurabile in sede di legittimità.

Il ricorso è, dunque, infondato e deve essere rigettato.

In ragione dell’inammissibilità del controricorso, in forza della procura ricevuta, il difensore del R. era solo abilitato a partecipare alla discussione orale. Non avendo egli svolto detta discussione, nulla deve statuirsi in punto di spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla disponendo per le spese.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010

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