Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11341 del 29/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 29/04/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 29/04/2021), n.11341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11115-2015 proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL’INTERNO, in persona dei

rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ope legis

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrenti principali –

M.R.L., M.G., domiciliati in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato ANDREA BAVA;

– controricorrenti – ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 88/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 05/02/2015 R.G.N. 795/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 88 del 5 febbraio 2015:

– confermava la sentenza del Tribunale di Pisa, nella parte in cui aveva accolto la domanda proposta nei confronti del Ministero della DIFESA e del Ministero dell’INTERNO da R.L. e M.G., fratelli superstiti di M.A.- cadetto della Accademia Militare di (OMISSIS), deceduto il (OMISSIS) durante un volo di addestramento – per l’accertamento in capo al defunto dello status di vittima del dovere ai sensi della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564 e per la attribuzione in loro favore dei conseguenti benefici.

– riformava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato il diritto dei medesimi alla iscrizione nell’elenco di cui al D.P.R. n. 243 del 2006, art. 3, comma 3, disponendo che venisse iscritto il nominativo del defunto M.A..

2. Per quanto ancora in discussione, la Corte di merito affermava la giurisdizione del giudice ordinario, atteso che i benefici richiesti spettavano ai familiari delle vittime del dovere iure proprio e, quindi, non afferivano al rapporto di lavoro del militare deceduto ed avevano funzione latamente assistenziale.

3.Nel merito, riteneva integrati i requisiti prescritti dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564.

4. Erano legittimati alla richiesta dei benefici anche i fratelli non conviventi, come disposto dalla L. n. 388 del 2000, art. 82, comma 4; non era contestato che gli appellati fossero gli unici superstiti del cadetto.

5. L’appello delle amministrazioni, nella parte in cui sosteneva la necessità di un particolare rischio della missione, non teneva conto dell’accertamento in fatto del Tribunale, non contestato dagli appellanti, secondo cui durante il volo di addestramento vi era stato un aggravamento del rischio connaturale all’esercitazione ordinaria, a causa delle condizioni atmosferiche avverse e della inopinata modifica del piano di volo da parte del pilota.

6. Gli appellati non avevano percepito l’indennizzo di cui alla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 258 (i genitori del cadetto, allora in vita e il fratello G. avevano ottenuto in via transattiva una somma a titolo risarcitorio); comunque, l’indennizzo ex lege n. 228 del 2012 era in sè cumulabile con i benefici di cui alla L. n. 266 del 2005.

7. Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza il Ministero della DIFESA ed il Ministero dell’INTERNO, affidato a quattro motivi di censura, cui hanno resistito R.L. e M.G., con controricorso contenete, altresì, ricorso incidentale condizionato, illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo le amministrazioni ricorrenti hanno dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 1 – il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore della giurisdizione del giudice amministrativo.

2. Il motivo è infondato.

3. La giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte è ormai da tempo attestata sul seguente principio di diritto: “In relazione ai benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui all’art. 1, comma 563 Legge cit., o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell’ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l’amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicchè la competenza a conoscerne è regolata dall’art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell’assistenza sociale” (Cass. Sez. Un. 16/11/2016, n. 23300; Cass. Sez. Un. 11/04/2018, n. 8982; Cass. Sez. Un. 22/08/2019 n. 21606).

4. Con il secondo motivo si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564 e del D.P.R. n. 243 del 2006, assumendosi l’insussistenza del presupposto del verificarsi dell’evento nel corso di una “missione” caratterizzata da particolari condizioni ambientali ed operative.

5. Il motivo è infondato.

6. La L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 563, individua come “vittime del dovere” i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 3 ed, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi nelle circostanze individuate dalla medesima norma.

7. Il successivo comma 564 equipara ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

8. In attuazione di quanto stabilito dal comma 565 medesima norma, è stato emanato il D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati. All’art. 1, comma 1, si prevede che ai fini del regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall’autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente; c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.

9. Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SU 21/09/2017 n. 21969; Cass. SU 22/06/2017 n. 15485), affinchè possa ritenersi integrata la fattispecie aperta di cui al comma 564 non è sufficiente la semplice dipendenza dell’infermità da causa di servizio, occorrendo che quest’ultima sia legata a “particolari condizioni ambientali o operative” implicanti l’esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. E’ dunque necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all’invalido per servizio, un elemento che comporti l’esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito.

10. La riconduzione della fattispecie all’esame del Collegio ai presupposti normativi sopraindicati è già stata effettuata dalle Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 15485 del 2017, nonchè da Cass. n. 28587 del 2018, Cass. n. 19677 e Cass. n. 19674 del 2019. Tali pronunce, con riferimento ad altro cadetto militare deceduto nel medesimo incidente, hanno confermato la decisione della Corte territoriale che aveva accertato la grave negligenza del pilota e, quindi, il maggior rischio cui era stato esposto il defunto cadetto nel corso del volo di ambientamento – preventivamente e debitamente autorizzato – e la sussistenza dell’ipotesi, contemplata dalla suddetta norma, del “sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.

11. La sentenza impugnata, conforme ai principi sopra richiamati, è immune da censure.

12. Con il terzo motivo le amministrazioni hanno denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e falsa applicazione: della L. n. 206 del 2005; del D.P.R. n. 243 del 2006; della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 258.

13. Si espone che per i familiari delle vittime dell’incidente del (OMISSIS) è stato previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 258, uno specifico indennizzo, definito “complessivo”, nel caso in cui gli aventi diritto non abbiano percepito somme a titolo di risarcimento del danno (risarcimento invece ottenuto dai signori M. a seguito di transazione).

14. Si assume che tale norma era finalizzata a concedere alle vittime del disastro aero del (OMISSIS) benefici analoghi a quelli previsti, per le vittime del dovere ed equiparati, dalla L. n. 266 del 2005 e dal D.P.R. n. 243 del 2006, atteso che, sulla base di una interpretazione rigorosa di queste ultime disposizioni normative, non sarebbe stato possibile riconoscere loro i relativi benefici. Era dunque evidente l’incumulabilità di detti benefici con l’indennizzo L. n. 228 del 2012, ex art. 1, comma 258 ovvero, in alternativa, con le somme ottenute quale risarcimento del danno.

15. Il motivo è infondato.

16. Questa Corte (Cass. n. 28587 del 2018; Cass. n. 19674/2019) ha già chiarito che la L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 258, intervenendo a favore di chi non avesse ricevuto somme a titolo di risarcimento del danno, ha introdotto una tutela indennitaria per i successori, che non è ostativa di qualsiasi altra provvidenza, non rinvenendosi alcun riferimento testuale in tal senso.

17. L’alternatività è stata limitata dal legislatore al solo risarcimento del danno, con implicito riferimento, considerato il lungo tempo trascorso, ad eventuali azioni risarcitorie intraprese dai successori delle vittime ed alle somme a tale titolo comunque conseguite, nell’ambito o al di fuori dei giudizi risarcitori intrapresi.

18. La lettura della tutela indennitaria introdotta nel 2012 come alternativa alle provvidenze assistenziali in favore dei successori, come richiedono le amministrazioni ricorrenti, paleserebbe profili di irragionevole disparità di trattamento tra quanti, ottenuto in via giudiziale il risarcimento del danno per quell’evento tragico abbiano, poi, avuto accesso alle provvidenze assistenziali e quanti, per converso, si vedrebbero negare quelle medesime provvidenze per il solo fatto di avere ottenuto l’elargizione dell’indennizzo.

19. In definitiva, la tutela indennitaria apprestata dal legislatore del 2012 ha inteso accordare un ristoro a quei successori che, per qualunque motivo, si fossero trovati nella condizione di non aver percepito somme a titolo risarcitorio; ciò ne avvalora, peraltro, la funzione indennitaria di ristoro del danno e non di beneficio assistenziale.

20. Con il quarto mezzo si denuncia- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 266 del 2005 (art. 1, commi 563 e 564), del D.P.R. n. 243 del 2006, della L. n. 228 del 2012 (art. 1, comma 258), assumendosi il difetto di legittimazione attiva degli originari ricorrenti.

21. Si deduce che la corretta interpretazione del complesso normativo induce a ritenere che tra i superstiti della vittima del dovere destinatari dei benefici vanno compresi i fratelli e le sorelle solo se conviventi ed a carico del militare deceduto e che di tale convivenza e del fatto di essere a carico non era stata offerta alcuna prova.

22. Il motivo è fondato.

23. Questa Corte con la sentenza a Sezioni Unite del 25 settembre 2018 n. 22753, cui ha dato continuità la giurisprudenza successiva (Cass. sez. lav. 23 luglio 2019 n. 19928; 31 luglio 2020, n. 16568), ha affermato – proprio in relazione alla domanda delle sorelle nè conviventi nè a carico, di un militare deceduto a causa di una sciagura aerea, volta al riconoscimento, quali superstiti di vittima del dovere, dei benefici previsti dalla normativa vigente – che i superstiti delle vittime del dovere sono quelli individuati dalla L. n. 466 del 1980, art. 6.

24. La norma per la categoria dei fratelli e delle sorelle richiede il requisito della convivenza e della dipendenza economica al fine dell’erogazione dei benefici, in ragione della natura assistenziale di questi ultimi.

25. La L. n. 266 del 2005, non ha provveduto, infatti, all’unificazione della categoria delle vittime del dovere con quella delle vittime della criminalità organizzata, avendo solo fissato l’obiettivo di un progressivo raggiungimento di tale fine; nè tale interpretazione si pone in contrasto con l’art. 3 Cost., trattandosi di erogazioni speciali previste per categorie portatrici di diritti posti a presidio di valori differenti, sia pure tutti di rilevanza costituzionale.

26. Nella memoria le parti controricorrenti, preso atto di tale indirizzo, pongono la questione di legittimità costituzionale della L. n. 466 del 1980, art. 6 come modificato dalla L. n. 388 del 2000, art. 82, comma 4, nella interpretazione datane da Cass. SU n. 22753/2018, per violazione dell’art. 29 Cost., evidenziando che la famiglia tutelata dal precetto costituzionale comprende anche i fratelli, alla pari degli altri congiunti laddove solo per i primi è stato fissato il requisito della convivenza a carico.

27. La questione è manifestamente infondata. Ed invero, come evidenziato dalla Sezioni Unite nella citata sentenza 22753/2018, per l’individuazione dei beneficiari superstiti la scelta legislativa è caduta solo su coloro che risultavano a carico o convivevano con il soggetto colpito; i benefici, concessi in virtù del principio assistenziale di cui agli artt. 4,32 e 38 Cost., vanno a favore dei superstiti che in qualche modo godevano o comunque contavano sul reddito del soggetto colpito dall’evento. Sotto questo profilo la posizione dei fratelli non è comparabile a quella del coniuge superstite e dei figli della vittima.

28. Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato, con il quale, in caso di accoglimento del primo motivo di ricorso, i controricorrenti sostengono la giurisdizione del giudice ordinario sul rilievo che il M., in quanto cadetto, non era legato alla amministrazione da un rapporto di pubblico impiego.

29. La sentenza impugnata deve essere conclusivamente cassata in accoglimento del quarto motivo di ricorso, respinti gli altri. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, in applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la causa va decisa nel merito, con il rigetto della domanda originaria.

30. Le spese dell’intero giudizio si compensano tra le parti, poichè la giurisprudenza di questa Corte in materia si è formata in epoca successiva alla introduzione del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso; rigetta il primo, il secondo ed il terzo, assorbito il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originaria. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA