Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11341 del 12/06/2020

Cassazione civile sez. I, 12/06/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 12/06/2020), n.11341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9916/2019 proposto da:

A.J., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato Manuel Gabrielli, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune San Giuliano Milanese, in persona del legale rappresentante

pro tempore, in qualità di tutore provvisorio delle minori

I.O.G. e A.E., elettivamente domiciliato in Roma,

via Antonio Gramsci, 7, presso lo studio dell’avvocato Cattel

Alessandra, rappresentato e difeso dall’avvocato Cesaro Grazia

Ofelia, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

Ar.Ma.Ch. I.O.E.;

– intimati –

e sul ricorso 9989;2019 proposto da:

I.O.E., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso

la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato Veronica Baggio, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune San Giuliano Milanese, in persona del legale rappresentante

pro tempore, in qualità di tutore provvisorio delle minori

I.O.G. e A.E., elettivamente domiciliato in Roma,

via Antonio Gramsci, 7, presso lo studio dell’avvocato Cattel

Alessandra, rappresentato e difeso dall’avvocato Cesaro Grazia

Ofelia, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

A.J., Ar.Ma.Ch.

– intimati –

avverso la sentenza n. 9/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/01/2020 dal Cons. Dott. DE MARZO GIUSEPPE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato D’Antonio Daniela con delega scritta per A.J.,

che si riporta agli atti;

udito l’Avvocato Cattel Alessandra con delega scritta per il Comune

di San Giuliano Milanese, che si riporta agli atti;

udito l’Avvocato Baggio Veronica per I.O.E., che si

riporta agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 14 febbraio 2019, la Corte d’appello di Milano: a) ha dichiarato l’inammissibilità dei motivi di appello proposti da I.O.E., per difetto di legittimazione attiva rispetto alla minore A.E., che egli non aveva mai riconosciuto; ha rigettato i restanti motivi del medesimo atto di appello e l’appello proposto da A.J., madre delle minori, nei confronti della sentenza del 12 gennaio – 13 febbraio 2018, con la quale il Tribunale per i minorenni di Milano aveva dichiarato lo stato di adottabilità di I.O.G. e A.E., disponendo la sospensione dei genitori dalla responsabilità genitoriale, con nomina del Comune di San Giuliano Milanese quale tutore provvisorio.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato, all’esito di una analitica ricostruzione degli elementi acquisiti, che l’osservazione nel tempo non aveva registrato reali cambiamenti dei genitori, al di là, degli intenti manifestati e non consentiva una prognosi favorevole di recupero in tempi compatibili con la crescita delle bambine bisognose di un contesto solido ed accudente.

3. Avverso tale sentenza A.J. e I.O.E. hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, ciascuno dei quali affidato ad un motivo, ai quali ha resistito, con distinti controricorsi, il Comune di San Giuliano Milanese, in persona del sindaco, nella qualità di tutore provvisorio delle minori I.O.G. e A.E.. In data 20 dicembre 2019 sono state depositate nell’interesse della ricorrente una dichiarazione di quest’ultima e una relazione di sintesi relativa alla stessa proveniente dalla Direzione della II Casa di reclusione di (OMISSIS) con allegati; in data 27 dicembre 2019 è stata depositata altra dichiarazione scritta.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va, preliminarmente, disposta, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi.

Ciò posto, si rileva l’inammissibilità delle produzioni documentali del 20 e del 27 dicembre 2019, in quanto estranee all’ambito oggettivo delineato dall’art. 372 c.p.c.. La stessa conclusione vale per la documentazione datata 4 marzo 2019 e 5 aprile 2019, menzionata nel primo motivo del ricorso della A.J., della quale si dirà subito infra.

2. Con l’unico, articolato motivo del ricorso proposto nell’interesse di A.J., si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ossia il percorso di crescita intrapreso dalla ricorrente all’interno della struttura carceraria nella quale ella è ristretta da circa un anno – il Carcere di (OMISSIS) – e il conseguente prospettato recupero delle capacità genitoriali.

La Corte d’appello, osserva la ricorrente, non ha in alcun modo considerato il trasferimento presso il carcere di (OMISSIS) e gli interventi messi in atto in favore della donna, limitandosi a considerare vicende occorse sino alla data della sentenza di primo grado. Si aggiunge che la seria e operosa resipiscenza della donna è comprovata dalle comunicazioni del 4 marzo 2019 e del 5 aprile 2019, rispettivamente inviate al difensore dal funzionario giuridico pedagogico e dal ministro di culto.

Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.

Il prioritario diritto dei minori a crescere nell’ambito della loro famiglia di origine non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità quando, nonostante l’impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga tuttavia la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli e non risulti possibile prevedere con certezza l’adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l’esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psico-fisica (v., ad es., Cass. 21 giugno 2018, n. 16357; Cass. 28 giugno 2019, n. 17603).

Ciò posto, si osserva che la sentenza impugnata è stata depositata in data 14 febbraio 2019. Viene, pertanto, in questione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (pubblicata nel S.O. n. 171, della Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012, n. 187), e applicabile, ai sensi del medesimo art. 54, comma 3, alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (al riguardo, va ricordato che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge di Conversione, quest’ultima è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come novellato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, oncorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

E, come Specificamente affermato nelle ordinanze 10 febbraio 2015, n. 2498 e 1 luglio 2015, n. 13448, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

In tale cornice di riferimento si osserva che la sentenza della Corte distrettuale ha certamente preso in esame le considerazioni svolte dal primo giudice, per sottolineare l’assoluta assenza di specificità delle critiche formulate con l’atto di appello, ma ha anche sviluppato un esame autonomo ed attuale della situazione relazionale.

In particolare, la relazione di aggiornamento del 21 giugno 2018 successiva alla sentenza di primo grado – ha confermato le precedenti valutazioni in ordine al permanere di un’incapacità critica della madre sul suo ruolo genitoriale e sulla gravità delle condotte poste in essere e accuratamente descritte nella decisione impugnata.

Quanto alla dedotta presa di coscienza da parte della ricorrente di tali profili, si rileva che nella sentenza impugnata si dà atto che la prolungata osservazione nel tempo non ha registrato, al di là degli intenti manifestati, reali cambiamenti, rispetto alla pregressa condotta caratterizzata da menzogne e dissimulazione, talchè non era possibile formulare alcuna prognosi positiva di recupero in tempi compatibili con le esigenze di crescita delle minori.

3. Con l’unico motivo del ricorso proposto nell’interesse di I.O.E. si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ossia il percorso di crescita intrapreso dal ricorrente all’interno della struttura carceraria e agli arresti domiciliari, svolgendo considerazioni che, sul piano generale, sono in gran parte sovrapponibili a quelle del primo ricorso.

Il ricorso è inammissibile: a) con riguardo alla posizione della minore A.E., giacchè non risulta proposta alcuna censura rispetto alla declaratoria di inammissibilità dell’appello per carenza di legittimazione attiva; b) per il resto, per l’assoluta assertività e genericità delle critiche, prive di qualunque concreto riferimento alle vicende e alle obiettive risultanze processuali, che si collocano del tutto al di fuori dello spettro applicativo del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

4. La natura del giudizio e delle questioni esaminate inducono a compensare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta i ricorso proposto da A.J.; dichiara inammissibile il ricorso proposto da I.O.E.; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020

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