Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11341 del 11/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/05/2010, (ud. 22/03/2010, dep. 11/05/2010), n.11341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGIGRUP S.p.a. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, viale

DI VILLA PAMPHILI n. 59, presso lo studio dell’avvocato SALAFIA

ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARRI

ANTONIO per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (c.f.

(OMISSIS)), in proprio e quale mandatario della SCCI – Società

per la cartolarizzazione dei crediti dell’INPS, elettivamente

domiciliato in ROMA, via DELLA FREZZA n. 17, presso l’Avvocatura

centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dell’Avvocato MARITATO

LELIO, unitamente agli Avvocati LUIGI CALIULO e SGROI ANTONINO per

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA POLIS S.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 759/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 02/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/03/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;

udito l’Avvocato MARRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso al giudice del lavoro di Bologna la AGIGRUP s.p.a.

propose opposizione ad una cartella esattoriale notificata da GE.RI.CO. s.p.a. per la riscossione della somma di Euro 12.406,00 a titolo di contributi previdenziali dovuti in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato instaurato dall’opponente ed oggetto di accertamento da parte dell’INPS. Nello stesso contesto AGIGRUP proponeva opposizione contro il verbale di accertamento e la pronunzia del Comitato provinciale INPS che aveva rigettato il ricorso contro l’accertamento in questione.

Ritenuto inammissibile il ricorso e interposto appello da AGIGRUP, la Corte d’appello di Bologna con sentenza 11.11.08-2.2.09 rigettava l’impugnazione ritenendo che l’opposizione era stata tardivamente proposta, dato che il ricorso era stato presentato dopo la scadenza del termine perentorio per l’opposizione alla cartella previsto dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5.

Proponeva ricorso per cassazione AGIGRUP s.p.a. deducendo: 1) la violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 4, in ragione dell’avvenuta iscrizione a ruolo dei contributi prima ancora che fosse esaurito l’iter dei ricorsi in sede amministrativa; 2) la conseguente nullità della cartella esattoriale e la sua inidoneità a consentire la decorrenza del termine di opposizione; 3) la nullità della cartella per tardiva iscrizione del debito nei ruoli esattoriali, essendo stato l’accertamento INPS notificato nell’anno 2001 ed essendo pertanto consentita l’iscrizione, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, solo entro il 31.12.02; 4) la violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, in quanto il termine per l’impugnazione della cartella esattoriale ivi previsto (comma 5) ha natura ordinatoria e non perentoria.

L’INPS – in proprio e quale mandatario di S.C.C.I. (Società per la cartolarizzazione dei crediti Inps) – si difendeva con controricorso.

Non svolgeva attività difensiva Equitalia Polis s.p.a., succeduta a GE.RICO. s.p.a., pure evocata in giudizio.

Il consigliere relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore generale ed è stata notificata al difensore costituito.

AGIGRUP s.p.a. ha depositato memoria.

Il ricorso è infondato.

Va chiarito preliminarmente che le doglianze di AGIGRUP circa la correttezza dell’emissione della cartella esattoriale e circa il procedimento della formazione dell’accertamento della violazione, in tanto possono entrare nella presente controversia in quanto sia accertata la correttezza dell’opposizione all’atto impositivo dell’Istituto Nazionale, ed in primis la sua tempestività.

Tanto premesso, deve rilevarsi che solo il quarto motivo di ricorso colpisce la sentenza della Corte d’appello, essendo gli altri mezzi di gravame indirizzati alla questione di merito, non esaminata dalla pronunzia impugnata.

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 – recante riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma della L. 28 settembre 1998, n. 337, art. 1 – disciplina le iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali e, al comma 5, prevede che “contro l’iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all’ente impositore”.

Circa la natura del termine di impugnazione ivi previsto, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell’ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un’espressa indicazione in tal senso, perchè diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell’ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l’art. 24 Cost., poichè rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v.

Corte Cost., ord. n. 111 del 2007), nè per contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost., comma 1, rientrando nell’ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso” (v. da ultimo Cass. 5.2.09 n. 2835 e, in precedenza, 1.7.08 n. 17978 e 25.6.07 n. 14692).

Per completezza, deve rilevarsi che – contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata – non va di contrario avviso la pronunzia di questa Corte 16.6.08 n. 16203, la quale si limita ad affermare che detto principio non può estendersi al caso in cui l’emanazione della cartella intervenga quando sia già in corso un giudizio nel quale il contribuente previdenziale abbia contestato nel merito la fondatezza della pretesa contributiva, dato che quando sia stato notificato in precedenza un atto di accertamento, e sia stato impugnato, o quando comunque il contribuente previdenziale abbia già proposto, anche in via meramente preventiva, un giudizio in cui contesti la pretesa di merito, non è necessaria una specifica opposizione, che sarebbe del tutto inutile, per riproporre le medesime questioni.

Essendosi la Corte di merito adeguata al principio giurisprudenziale indicato, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Le spese di giudizio nei confronti dell’INPS, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Nulla deve statuirsi al riguardo, invece, nei confronti dell’intimata Equitalia Polis s.p.a.

che non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 (duemila) per onorari, nei confronti dell’INPS. Nulla per le spese nei confronti di Equitalia Polis s.p.a..

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA