Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11341 del 09/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.09/05/2017), n. 11341
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16560-2016 proposto da:
D.V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
VINCENZO CONFORTI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) MILANO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2642/49/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 06/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
D.V.A. ricorre, affidandosi a quattro motivi, nei confronti dell’Agenzia dell’entrate (che non resiste) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia, rigettandone l’appello ha, integralmente, confermato la decisione di primo grado che, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento portante iperf per l’anno 2008, aveva ridotto il reddito accertato in Euro 34.000.
A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
I primi tre motivi, con i quali si lamenta omessa pronuncia su specifici motivi di appello, già introdotti con l’originario ricorso, sono fondati apparendo evidente dal testo della sentenza impugnata che i Giudici di appello non hanno esaminato le doglianze, prodromiche, a quella effettivamente trattata.
Il quarto motivo è assorbito.
Ne consegue, in accoglimento dei primi tre motivi, assorbito il quarto, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia anche per il regolamento delle spese.
PQM
In accoglimento dei primi tre motivi, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017