Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11340 del 31/05/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 11340 Anno 2016
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 47-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

FORMICHELLA ATTILIO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA LUCREZIO CARO 38, presso lo studio dell’avvocato
PERAINO ANTONINO, rappresentato e difeso dall’avvocato
ELISABETTA MUSSO giusta delega a margine;
controricorrente –

Data pubblicazione: 31/05/2016

avverso la sentenza n. 143/2007 della COMM.TRIB.REG. di
ROMA, depositata il 29/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/03/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che ha

N.R.G.47/2009
RITENUTO IN FATTO
A seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza,
l’Agenzia delle Entrate di Civitavecchia emetteva nei confronti di Formichella
Attilio un avviso di rettifica per l’anno di imposta 1992 con il quale accertava un
reddito di impresa di lire 540.841.000, a fronte di un reddito dichiarato di lire
93.161.000.
Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di

il processo verbale di constatazione non era stato depositato agli atti.
L’Agenzia delle Entrate di Civitavecchia proponeva appello alla Commissione
tributaria regionale che lo accoglieva con sentenza n.23 del 30.3.2005.
Contro la sentenza della Commissione tributaria regionale Formichella Attilio
proponeva ricorso per revocazione ordinaria a norma dell’art.395 comma 1 n.5
cod.proc.civ. , accolto dalla Commissione tributaria regionale di Roma con
sentenza n.143 del 29.10.2007 che rilevava il contrasto della sentenza
impugnata per revocazione con altre sentenze ed in particolare con la sentenza
n.134/10/2000 ( relativa alla l’impugnazione dell’avviso Irpef ed Ilor anno di
imposta 1991) che aveva dichiarato inattendibile la verifica compendiata nel
processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza.
Contro la sentenza che ha accolto la richiesta di revocazione l’Agenzia delle
Entrate propone ricorso per i seguenti motivi:1) violazione degli artt. 64 decreto
legislativo 31 dicembre 1992 n.546 e 395 comma 1 n.5 cod.proc.civ. , in
relazione all’art.360 comma 1 n.4 cod.proc.civ., nella parte in cui ha affermato
l’esistenza di un contrasto di giudicati nonostante la sentenza divenuta
irrevocabile riguardasse una diversa annualità di imposta e non contenesse
alcuna accertamento in fatto; 2) vizio di motivazione insufficiente ai sensi
dell’art..360 comma 1 n,.5 cod.proc.civ.
Il contribuente resiste con controricorso. Deposita memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è fondato. Questa Corte ha affermato il principio che, nel
contenzioso tributario, ai fini della configurabilità della causa di revocazione
prevista dall’art. 395, n. 5, cod. proc. civ., richiamato dall’art.64 decreto
legislativo 31 dicembre 1992 n.546, perché una sentenza possa considerarsi
contraria ad altra precedente avente autorità di cosa giudicata, occorre che tra i
due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che l’oggetto del secondo
giudizio sia costituito dal medesimo rapporto tributario definito irrevocabilmente
nel primo, ovvero che in quest’ultimo sia stato definitivamente compiuto un
accertamento radicalmente incompatibile con quello operante nel giudizio
1

Roma che lo accoglieva con sentenza n.628 del 2000, sul rilievo preliminare che

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N.131 TAB. ALL. B – N. 5

MATERIA TRIBUTARIA
successivo; ne consegue che – posto che, ex art. 7 TUIR, l’imposta sui redditi è

dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria
autonoma – non è configurabile il detto motivo di revocazione allorché il
precedente giudicato si riferisca ad un’annualità di imposta sui redditi diversa dal
periodo d’imposta considerato nella impugnata sentenza. (Sez. 6 – 5, Ordinanza
n. 14719 del 11/06/2013, Rv. 627169).
Nel caso in esame non è controverso tra le parti che la precedente sentenza
passata in giudicato, alla quale la Commissione tributaria regionale ha attribuito

diverso oggetto costituito dall’avviso di accertamento Irpef ed Ilor relativo
all’anno di imposta 1991.Pertanto l’istanza di revocazione era inammissibile per
difetto dei presupposti previsti dall’art.395 cod.proc.civ.
2. Il secondo motivo è assorbito.
Il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione, senza rinvio, della
sentenza impugnata ai sensi dell’art.382 comma terzo ultima parte cod.proc.civ.
Compensa le spese del giudizio di revocazione; condanna la parte resistente
Formichella Attilio al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della
Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 7.000 oltre eventuali spese prenotate a
debito.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa le
spese del giudizio di revocazione; condanna la parte resistente Formichella Attilio
al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della Agenzia delle
Entrate, liquidate in euro 7.000 oltre eventuali spese prenotate a debito.
Così deciso il 18.3.2016

valenza di causa di revocazione a norma dell’art.395 n.5 cod.proc.civ., aveva un

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