Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11340 del 12/06/2020

Cassazione civile sez. I, 12/06/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 12/06/2020), n.11340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23159/2017 proposto da:

Banca Imi s.p.a., Banca Monte Paschi di Siena s.p.a., Banca Nazionale

del Lavoro s.p.a., Banco di Sardegna s.p.a., Intesa Sanpaolo s.p.a.,

Unicredit s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresenti pro

tempore, elettivamente domiciliate in Roma P.za Adriana 5, Palazzo

A, Int. 13, presso lo studio dell’avvocato Elena Vaccari e

rappresentate e difese dagli avvocati Valeria Mazzoletti e Carlo

Alberto Giovanardi, in forza di procura speciale in calce al ricorso

per la prima e di procure speciali alle liti in calce alla comparsa

di costituzione risposta in primo grado per le altre;

– ricorrenti –

contro

Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio Soc. Coop.,in liquidazione

coatta amministrativa, Chubb Insurance Company Europe SE

Rappresentanza Generale per l’Italia, Coestra s.r.l. in liquidazione

e in concordato preventivo;

– intimati –

e contro

Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio s.p.a., ora Banca Tirrenica

s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via P.S. Mancini 2, presso lo

studio dell’avvocato Michelangelo Capua e rappresentata e difesa

dall’avvocato Pier Lorenzo Parenti in forza di procura in calce

all’atto di citazione per chiamata di terzo in primo grado;

– controricorrente –

e contro

Coestra s.r.l., in liquidazione e in concordato preventivo, in

persona del liquidatore giudiziale pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, via Carso 57, presso lo studio degli avvocati

Salvatore Sanzo e Michele Petriello, che la rappresentano e

difendono in forza di procura a margine dell’atto di citazione in

primo grado;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il

27/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI;

uditi gli Avvocati ELISA CAZZANI e NABILA GRISA per delega orale

dell’Avvocato CARLO ALBERTO GIOVANARDI

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’inammissibilità del

regolamento di competenza.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 3/12/2014 la società Coestra s.r.l., in liquidazione e concordato preventivo, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze gli istituti di credito Unicredit s.p.a., Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., Banco di Sardegna s.p.a., Intesa San Paolo s.p.a., Banca Imi s.p.a. e Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio soc.c.oop. in amministrazione straordinaria, chiedendo nei loro confronti il risarcimento dei danni per concessione abusiva di credito con riferimento all’accordo di ristrutturazione con esse stipulato il 30/11/2011.

Secondo l’attrice, le Banche le avevano consentito di indebitarsi ulteriormente verso il sistema bancario quando erano già stati violati i parametri finanziari dell’accordo, provocando un danno di Euro 34.629.055,44, pari all’aggravamento del dissesto, o, in subordine pari a Euro 4.070.000,00.

Si sono costituite in giudizio le Banche convenute, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva del liquidatore di Coestra e contestando nel merito le pretese dell’attrice.

Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio soc.c.oop. in amministrazione straordinaria, ha chiesto di chiamare in causa le altre convenute, a titolo di regresso, nonchè la compagnia assicurativa Chubb Insurance Company Europ SE, a titolo di manleva. A ciò provvedeva, previa autorizzazione, la Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio s.p.a., costituita con D.L. 22 novembre 2015, n. 183 e cessionaria di tutti i diritti, attività e passività della Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio.

All’udienza del 23/3/2016 di prima comparizione la società attrice ha formulato nuove domande, ritenute consequenziali alle difese svolte dalle convenute, incorrendo nel rifiuto del contraddittorio ex adverso manifestato.

Dopo la dichiarazione di contumacia della Chubb Insurance Company Europ SE, sono state scambiate le memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c..

In seguito alla richiesta di ammissione delle prove dedotte, con ordinanza dell’8/3/2017 il Giudice ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni, ritenendo necessario risolvere pregiudizialmente il profilo attinente alla competenza funzionale del Tribunale rispetto alla eventuale competenza della sezione specializzata in materia di impresa, e ha quindi concesso i termini per gli scritti conclusionali.

Il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 27/7/2017, comunicata il 2/8/2017, ha dichiarato la propria incompetenza per materia indicando contestualmente quale giudice competente la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Firenze, dichiarando compensate le spese di causa.

2. Avverso la predetta ordinanza di primo grado hanno proposto ricorso per regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., notificato il 28/9/2017 (a Coestra) e il 5/10/2017 (a Chubb Insurance Company Europ SE) gli istituti di credito Unicredit s.p.a., Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., Banco di Sardegna s.p.a., Intesa San Paolo s.p.a., Banca Imi s.p.a., svolgendo due motivi.

In via preliminare le ricorrenti hanno osservato che il provvedimento impugnato si atteggiava in termini di vera decisione sulla competenza, idoneo a definire il giudizio, e non come provvedimento ordinatorio a valenza meramente amministrativa, sia per la qualificazione e la trattazione del tema effettuate dal Giudice, sia per il contenuto del provvedimento terminativo emesso e l’avvenuta regolazione delle spese di lite.

Con memoria ex art. 42 c.p.c., del 16/10/2017 Coestra s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo ha chiesto dichiararsi inammissibile o respingersi il ricorso.

Invece la Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio s.p.a., ora Banca Tirrenica s.p.a., ha aderito al ricorso proposto dagli altri Istituti di credito.

Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del regolamento di competenza.

Con memoria di replica ex art. 380 ter c.p.c., le ricorrenti hanno argomentato circa l’ammissibilità del ricorso e Coestra ha ribadito la propria tesi.

Con ordinanza interlocutoria del 12/4-7/9/2018 della 6-1 sezione civile la trattazione del ricorso è stata rimessa alla pubblica udienza.

Le parti hanno depositato ulteriore memoria illustrativa in data 4/12/2019.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente.

1.1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, le ricorrenti denunciano la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 38 c.p.c., comma 3, in ragione della tardività del rilievo d’ufficio della incompetenza: ciò perchè il Tribunale di Firenze ha rilevato d’ufficio la questione di competenza solo con l’ordinanza dell’8/3/2017 e quindi oltre la soglia preclusiva fissata dall’art. 38 c.p.c., comma 3 (udienza di prima comparizione delle parti), senza spendere parola, oltretutto, sulla puntuale eccezione di tardività del rilievo officioso sollevata dalle Banche convenute.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, le ricorrenti denunciano la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione sollevata dalle Banche circa l’inammissibilità della nuova domanda di parte attrice e comunque per violazione dell’art. 183 c.p.c., comma 5.

La decisione impugnata era comunque errata, secondo le ricorrenti, anche per aver fondato la ravvisata competenza della sezione specializzata su di un concorso delle Banche convenute con gli amministratori di Coestra nella causazione del danno, oggetto di domanda nuova formulata dall’attrice solo all’udienza del 23/3/2016 e inammissibile in quanto proposta al di fuori dei casi contemplati dall’art. 183 c.p.c., comma 5 (e cioè senza che essa potesse giustificarsi quale conseguenza di domande riconvenzionali o eccezioni proposte dalle convenute) e svolta in contrapposizione a mere controdeduzioni difensive, nonostante la specifica eccezione sollevata dalle Banche su cui il Giudice aveva omesso di pronunciarsi.

2. L’esame del ricorso richiede una preliminare ricognizione del contrasto, progressivamente delineatosi nella giurisprudenza di legittimità, circa la configurabilità di un questione di competenza in senso tecnico nei rapporti fra sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, prima, e in materia di impresa, poi (dal gennaio del 2012 in seguito al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in L. 24 marzo 2012, n. 27), e le sezioni ordinarie dello stesso ufficio giudiziario (Tribunali o Corte di appello).

2.1. Vi era, da un lato, un orientamento maggioritario secondo cui, al di fuori dell’ipotesi in cui comporti la devoluzione della controversia alla cognizione di un diverso Tribunale, la ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate in materia d’impresa e quelle ordinarie non è riconducibile alla nozione di competenza, ma attiene alla distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno del medesimo ufficio giudiziario; di qui la conseguenza che l’ordinanza con cui il giudice assegnato ad una sezione ordinaria abbia impropriamente declinato la propria potestà giurisdizionale in favore della sezione specializzata, e viceversa, non è configurabile come una decisione sulla competenza, e non è pertanto impugnabile con il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c., nè legittima il giudice dichiarato competente a sollevare il conflitto negativo ai sensi dell’art. 45 c.p.c. (cfr. Sez. 3, 23/10/2017, n. 25059; Sez. 6, 24/05/2017, n. 13138; Sez. 6, 22/03/2017, n. 7227; Sez. 6, 7/03/2017, n. 5656; Sez. 6, 27/10/2016, n. 21774; Sez. 1, 15/06/2015, n. 12326; Sez. 1, 10/06/2014, n. 13025; Sez. 6, 23/05/2014, n. 11448; Sez. 6, 20/09/2013, n. 21668; Sez. 6, 22/11/2011, n. 24656).

A tale orientamento, tuttavia, si contrapponevano alcune pronunce, che avevano affermato che, analogamente a quanto accade nei rapporti tra sezioni appartenenti a Tribunali diversi, il riparto degli affari tra le sezioni specializzate in materia d’impresa e quelle ordinarie all’interno dello stesso ufficio giudiziario non dava luogo ad una questione di rilievo esclusivamente tabellare, ma era configurabile in termini di competenza, in tal senso deponendo sia la formulazione letterale del D.Lgs. n. 168 del 2003, artt. 3 e 4, sia la peculiare distribuzione territoriale delle sezioni specializzate, perchè altrimenti si sarebbe venuta a determinare un’asimmetria del sistema tra l’ipotesi in cui la declinatoria di competenza sia pronunciata da un Tribunale nel cui distretto non sia istituita alcuna sezione specializzata e quella in cui tale sezione vi sia dislocata, nel senso che solo nel primo caso la decisione sarebbe censurabile con il regolamento di competenza, in violazione degli artt. 3 e 24 Cost., (cfr. Sez. 1, 2/02/2018, n. 4706; Sez.1, 27/10/2016, n. 21775; Sez. 6, 24/07/2015, n. 15619; Sez. 1, 14/06/ 2010, n. 14251; Sez.1, 25/09/2009, n. 20690).

2.2. Il contrasto giurisprudenziale segnalato è stato risolto dalle Sezioni Unite con la sentenza del 23/07/2019 n. 19882, che, avallando l’orientamento maggioritario, ha affermato che il rapporto tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate in materia di impresa, subentrate dal 2012 alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell’ufficio giudiziario.

Da qui scaturisce l’inammissibilità della proposizione di una questione di competenza (anche nelle forme del regolamento di competenza), mentre rientra nell’ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l’ufficio giudiziario, solo ove questo sia diverso da quello ove la prima sia istituita.

2.3. Il Collegio intende apprestare continuità al principio che è stato espresso dalla massima autorità nomofilattica, dopo aver accuratamente soppesato gli argomenti, invero variegati e molteplici militanti a favore delle tesi contrapposte.

Deve quindi escludersi il profilarsi di una questione di competenza nel caso del rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata presenti nello stesso ufficio giudiziario, mentre si profila una questione di competenza in senso proprio nel caso in cui la controversia spettante alla sezione specializzata sia stata promossa davanti a un Tribunale diverso da quello ove è istituita la sezione specializzata.

Inoltre, nel caso di controversia iscritta al ruolo ordinario e che arrivi ad una sezione ordinaria, e viceversa, la spettanza della trattazione del fascicolo deve essere risolta in via interna, con i normali strumenti previsti nel caso di errata assegnazione tabellare: il giudice assegnatario deve rimettere il fascicolo al Presidente del Tribunale che lo ritrasmette al giudice a quo, se ritiene errato il rilievo tabellare, oppure provvede alla riassegnazione alla sezione esatta; se il giudice ad quem nega la propria competenza interna, il conflitto che ne deriva deve essere deciso dal Presidente del Tribunale.

Quanto infine al controllo spettante alla parte sulla corretta decisione da parte della sezione specializzata ovvero da quella ordinaria, le Sezioni Unite hanno precisato che il principio del giudice naturale precostituito per legge, garantito dall’art. 25 Cost., comma 1, non incide sulla concreta composizione dell’organo giudicante, ma va riferito all’organo giudiziario nel suo complesso, impersonalmente considerato, e può dare luogo a nullità per vizi di costituzione del giudice, ex art. 158 c.p.c..

Poichè le sezioni specializzate per l’impresa costituiscono articolazioni interne degli uffici giudiziari ove le stesse sono costituite e poichè ai fini del rispetto del principio di precostituzione del giudice naturale ex art. 25 Cost., non rilevano le persone fisiche che compongono dette sezioni, spetta alla parte, nel caso di violazione del riparto tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate in materia di impresa, la possibilità di far valere il vizio di nullità della pronuncia emessa, nella sola ipotesi in cui in materia di impresa si sia pronunciato il Giudice monocratico anzichè il Giudice collegiale, come specificamente previsto dall’art. 50 quater c.p.c., che richiama l’art. 161 c.p.c., comma 1.

La parte interessata può cioè far valere, quale vizio autonomo della pronuncia, che ai sensi dell’art. 50 quater c.p.c., non attiene alla costituzione del giudice, il solo fatto che la controversia sia stata decisa dal giudice monocratico anzichè collegiale, con le conseguenze indicate nella pronuncia n. 28040 del 25/11/2008 delle Sezioni Unite e nelle successive decisioni, rese a sezione semplice, del 18/6/2014, n. 13907 e del 20/6/2018, n. 16186.

2.4. Le considerazioni espresse nella pronuncia delle Sezioni Unite appaiono sufficienti, secondo il Collegio, a risolvere negativamente nel caso concreto l’interrogativo circa l’ammissibilità del regolamento proposto dalla ricorrente: le pur suggestive obiezioni proposte dalle ricorrenti non paiono persuasive.

2.5. Le ricorrenti sottolineano che nel caso in esame il Tribunale di Firenze, sezione 3 civile (sezione ordinaria), fatte precisare le definitive conclusioni, ha dichiarato con ordinanza la propria incompetenza per materia e ha indicato quale giudice competente la sezione specializzata in materia di impresa dello stesso Tribunale e ha provveduto in punto spese di lite, disponendone la compensazione.

Così comportandosi, il Tribunale fiorentino, in adesione all’orientamento minoritario recentemente sconfessato dalle Sezioni Unite, anzichè sottoporre la questione in via interna al Presidente del Tribunale per la riassegnazione del fascicolo alla sezione tabellarmente ritenuta competente, non ha sicuramente rispettato le indicazioni scandite dalla pronuncia n. 19982 del 2019.

Resta il fatto, secondo le ricorrenti, che il Tribunale di Firenze ha negato formalmente la propria competenza in un caso in cui non doveva negarla perchè era competente a esaminare e decidere la controversia e, semmai, si trattava di stabilire, in via interna, quale sezione se ne dovesse occupare in sede di riparto degli affari.

In siffatta ipotesi, a fronte di un formale provvedimento declinatorio della competenza, che aveva statuito anche decisoriamente in tema di diritti soggettivi alla ripetizione delle spese di lite, sia pur compensandole, così escludendo il diritto alla ripetizione delle spese processuali sino a quel momento sostenute, non vi sarebbe ragione di escludere l’ammissibilità dell’adozione dello strumento di impugnazione previsto dalla legge nei confronti dell’illegittima pronuncia declinatoria, che è appunto il regolamento di competenza.

Le parti pregiudicate dal provvedimento non potrebbero rivolgersi al Capo dell’ufficio, in via amministrativa, per la redistribuzione di una controversia di cui il Tribunale si è formalmente spogliato e neppure potrebbero per quella via conseguire un annullamento (amministrativo) del provvedimento decisorio emesso in sede giurisdizionale.

Le ricorrenti invocano inoltre l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo il quale anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anzichè con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la suddetta questione (Sez. U., n. 20449 del 29/09/2014, Rv. 631956-01).

In tale pronuncia la Corte ha osservato in conclusione che il criterio secondo cui ciò che conta al fine della identificazione del regime dell’atto processuale, anche con riguardo all’impugnazione, è il suo contenuto sostanziale e non la sua forma, comporta, di riflesso, che rileva non tanto se il provvedimento che si esprima sulla competenza del giudice adito presenti forma di sentenza ovvero quella di ordinanza, quanto, piuttosto, se esso presenti o no un contenuto concretamente decisorio, nel senso che comporti la definitiva sottrazione della questione al giudice che lo ha adottato, conseguentemente consentendone la riattivazione solo a mezzo impugnazione.

Le ricorrenti ricordano inoltre che anche successivamente all’entrata in vigore della novella 69/2009 – il sistema normativo sancisce (in forza della previsione dell’art. 42 c.p.c. e di quelle degli artt. 187 e 189 c.p.c. e relativi richiami), che, pur con riguardo ai giudizi davanti al giudice monocratico, si ha provvedimento decisorio su questione di competenza, solo in esito a formale remissione della causa in decisione, mediante invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni, assegnazione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, fissazione dell’udienza per l’eventualmente richiesta discussione orale.

Nell’indicata prospettiva, suscettibili d’impugnazione con regolamento di competenza si rivelano in primo luogo – in quanto atti decisori per espressa previsione di legge – i provvedimenti con i quali il giudice risolva la proposta questione di competenza, in senso affermativo o declinatorio, nel rispetto delle scansioni procedimentali normativamente prescritte (remissione della causa in decisione, invito alle parti a precisare le proprie conclusioni anche di merito, ulteriori consequenziali adempimenti).

Suscettibili d’impugnazione con regolamento di competenza risultano altresì – per effetto del richiamato criterio della prevalenza della sostanza sulla forma degli atti processuali – i provvedimenti, pur non preceduti dalla remissione della causa in decisione e dalla precisazione delle conclusioni, con i quali il giudice declini la propria competenza, giacchè, in tal caso, definitivamente spogliandosi della questione (e, anzi, dell’intera causa) il giudice pone in essere un atto, che, in termini univoci, si rivela sostanzialmente decisorio.

Non suscettibili d’impugnazione con regolamento di competenza sono, invece, le ordinanze, con le quali il giudice, argomentando nel senso dell’affermazione della propria competenza, disponga la prosecuzione del giudizio davanti a sè, senza previa remissione della causa in decisione, mediante invito alle parti a precisare le rispettive conclusioni anche sul merito della controversia, e adempimenti consequenziali. A tali ordinanze non può, infatti, riconoscersi che carattere di provvedimenti meramente ordinatori (il che le sottrae al regime di stabilità di cui all’art. 177 c.p.c., comma 3, rendendole sempre revocabili e modificabili dal giudice che le ha emesse), giacchè, non rispondendo allo schema legale del provvedimento decisorio in tema di competenza, non sono normativamente decisorie nè, diversamente da quelle declinatorie, implicano connaturalmente che il giudice si spogli in via definitiva della questione.

Inoltre, le ricorrenti richiamano l’ulteriore orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento (Sez. U., n. 390 del 11/01/2011, Rv. 615406-01).

2.7. Il complessivo ragionamento proposto dalle ricorrenti non può essere condiviso.

La questione dell’attribuzione di un procedimento alla sezione specializzata in materia di impresa o alla sezione ordinaria di un medesimo ufficio giudiziario non è una questione di competenza in senso tecnico e non la diviene in forza di un provvedimento erroneamente emesso dal Tribunale che la riteneva tale. Tanto basta per escludere l’ammissibilità del rimedio del regolamento di competenza, in concreto richiesto dalle ricorrenti.

Occorre quindi ribadire che l’attribuzione a una sezione ordinaria o alla sezione specializzata in materia di impresa dello stesso ufficio va risolta in via amministrativa interna e quindi nel caso da parte del Presidente del Tribunale secondo le precise indicazioni dettate dalle Sezioni Unite.

3. Le spese del giudizio di regolamento debbono essere compensate, in considerazione dell’esistenza di una situazione di incertezza nella giurisprudenza della Corte, risolta solo dopo la proposizione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza e compensa le spese.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento dell’estensore ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020

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