Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11340 del 11/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/05/2010, (ud. 22/03/2010, dep. 11/05/2010), n.11340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.R. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata,

in ROMA, via SICILIA n. 169, presso lo studio dell’Avvocato PLACIDI

LELIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PREZIOSI

MICHELE per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AIA. S.p.a., elettivamente domiciliata in ROMA, via SESTO RUFO n. 23,

presso lo studio dell’Avvocato MOSCARINI LUCIO VALERIO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati AUFIERO ANDREA e

ITALIA PAOLA per procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 751/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 30/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/03/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;

udito l’Avvocato PREZIOSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

G.R. con ricorso al giudice del lavoro di Bologna chiedeva l’accertamento di un pregresso rapporto di lavoro subordinato intercorso con la A.I.A. s.p.a. e la declaratoria della giusta causa delle dimissioni da lei presentate, con condanna della società al pagamento di retribuzione, indennità di preavviso e risarcimento del danno.

Rigettata la domanda e proposto appello dalla G., la Corte di appello di Bologna, con sentenza 11.11-30.12.08 rigettava l’impugnazione. Ricostruito l’iter del rapporto intercorso (durato circa trenta giorni) sulla base delle dichiarazioni rese dalle parti e assegnato al rapporto stesso natura giuridica di rapporto di agenzia, la Corte escludeva la natura subordinata atteso che la qualificazione di agenzia non era smentita dalle risultanze istruttorie e che, anzi, neppure era stato proposto motivo di appello per il mancato espletamento dei mezzi istruttori in punto di subordinazione, richiesti ma non ammessi in primo grado.

Proponeva ricorso per cassazione la G. deducendo: 1) sotto vari profili carenza di motivazione, contestando la valutazione effettuata dal giudice di merito a proposito dei dati di fatto accertati, in particolare per il rilievo assegnato alle circostanze dedotte dal datore di lavoro, le quali non avrebbero potuto essere prese a base della decisione in quanto non ammesse da controparte (primi tre motivi); 2) violazione degli artt. 1362 e segg. c.c., non avendo il giudice considerato che la volontà delle parti era di non assegnare al rapporto di lavoro natura di agenzia (quarto motivo); 3) violazione degli artt. 35 e 36 Cost. e degli artt. 115, 116, 420, 421 c.p.c. e art. 2697 c.c., nonchè carenza di motivazione, contestando la valutazione degli atti, data dalla Corte di appello, in quanto le risultanze presenti in atti avrebbero dovuto condurre all’accertamento di un rapporto subordinato e non autonomo.

Si difendeva con controricorso AIA spa.

Il consigliere relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore generale ed è stata notificata ai difensori costituiti.

G. ha depositato memoria.

Procedendo alla valutazione di tutti i motivi in unico contesto, deve rilevarsi che il giudice di merito ha sviluppato un preciso disegno motivazionale, esaminando, in mancanza di riscontri istruttori di provenienza esterna, i dati risultanti dalle dichiarazioni delle parti e concludendo con la qualificazione giuridica del rapporto come agenzia.

Nel contestare il prodotto di tale valutazione, che pure risulta svolta in termini argomentativi congruamente articolati, parte ricorrente non precisa con la dovuta esattezza i dati che a suo avviso sarebbero stati non correttamente apprezzati dal giudice di merito, così incorrendo nella carenza di autosufficienza dei motivi dedotti.

Inoltre, le contestazioni dalla stessa mosse al giudice di merito si limitano ad una sostanziale diversa valutazione delle dichiarazioni rese dalle parti in causa all’atto del libero interrogatorio, sulla base di considerazioni di carattere valutativo non suffragate da dati di fatto oggettivi, in forza delle quali si intende sottoporre al giudice di legittimità un inammissibile giudizio di merito.

Tale impostazione è comunque affetta da una contraddizione di fondo, in quanto il suo accoglimento, mediante affermazione del vizio motivazione, non consentirebbe mai un nuovo esame della controversia, in quanto la tesi di parte ricorrente rimarrebbe pur sempre priva di prova circa il punto essenziale dei requisiti della subordinazione, non essendo stata svolta alcuna significativa attività istruttoria.

Tale mancanza si risolverebbe, in ogni caso, a sfavore dell’attrice, cui gravava l’onere probatorio circa la domanda proposta.

In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 1.000,00 (mille) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010

 

 

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