Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1134 del 21/01/2014
Civile Ord. Sez. U Num. 1134 Anno 2014
Presidente: TRIFONE FRANCESCO
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO
Data pubblicazione: 21/01/2014
ORDINANZA
sul ricorso 16720-2012 proposto da:
PROJECT A & E GMBH,
in persona del legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA VALLISNERI 11,
presso lo studio
dell’avvocato PACIFICI PAOLO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CLEMENTI HELMUT, per
delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro
e
EMMETI S.P.A., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
TRIONFALE 9086, presso lo studio dell’avvocato CALIA
CATERINA, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato BURANI VAINER, per delega in calce al
controricorso;
–
per regolamento di giurisdizione in relazione al
giudizio pendente n. 5478/2008 del TRIBUNALE di REGGIO
EMILIA;
uditi gli avvocati Paolo PACIFICI, Caterina CALIA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 28/05/2013 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Ignazio PATRONE, il quale chiede alla
Corte di dichiarare la giurisdizione del giudice
italiano davanti al quale pende la causa di merito.
– controricorrente
I FATTI
Con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, la GmbH Project
A&E, con sede in Germania, espose:
–
di aver acquistato dalla s.p.a. Emmeti, con sede in Italia, alcuni
macchinari;
–
di aver sospeso i relativi pagamenti a seguito di controversie
inerenti alla fornitura;
di essere stata destinataria di un provvedimento di ingiunzione (per
il pagamento di oltre 30 mila euro in favore della controparte)
emesso dal tribunale di Reggio Emilia;
di avere tempestivamente proposto opposizione eccependo in limine
litis il difetto di giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell’art. 5
del Regolamento CE 44/2001, per essere state le merci consegnate
presso la sede di essa opponente, ubicata nella Repubblica tedesca.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Depongono in tal senso:
–
i precedenti di queste stesse sezioni unite (Cass. n. 21191 del 2009
e Cass. n. 6640 del 2012), a mente dei quali, in tema di
compravendita internazionale di cose, il criterio da adottare è quello
economico, costituito dal luogo dell’esecuzione della prestazione
caratteristica, id est del recapito finale della merce ove i beni
entrano nella disponibilità materiale e non soltanto giuridica
dell”acquirente;;
I recenti arresti della Corte di giustizia (CG 25.2.2010 in causa C381/08, Car Trim, e 9.6.2011 in causa C-87/10, Electrosteel Europe
SA), a mente dei quali (così precisandosi il concetto di destinazione
finale dell’operazione di compravendita) la giurisdizione si determina
in base al luogo di consegna materiale dei beni mediante la quale
l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di
disporne effettivamente le volte che, tenuto conto di tutti i termini e
di tutte le clausole rilevanti del contratto idonei ad identificare con
chiarezza il luogo de quo, non sia possibile determinarlo su tali basi;
Le disposizioni rilevanti in parte qua del nuovo Regolamento UE n.
215 del 12 dicembre 2012, entrato in vigore il 10 gennaio 2013,
–
applicabile dal 10 gennaio 2015, che indicano nel luogo di consegna
inteso nei sensi sopraindicati il criterio di individuazione del giudice
giurisdizionalmente competente.
In concreto, il giudice chiamato a decidere sulla propria giurisdizione è
tenuto ad applicare non il criterio di identificazione del luogo di esecuzione
della prestazione di consegna alla luce del diritto sostanziale di volta in
volta applicabile, bensì quello, sovranazionale (se si vuole, di carattere
scelta così come fatta salva dall’art. 5 del Regolamento 44/01, e ci g a
prescindere da ogni considerazione sulle modalità di esecuzione del
trasporto e sul luogo di consegna delle merci al vettore (anche se questi
dovesse risultare terzo rispetto alle parti contrattuali, irrilevante il fatto
che sia stato o meno incaricato dal compratore), ovvero da altri criteri che,
secondo la legislazione nazionale, potrebbero incidere sul luogo di
adempimento dell’obbligo di consegna, così realizzandosi quelle esigenze
di semplificazione, uniformità e prevedibilità delle decisioni giudiziarie
auspicate e conseguentemente predicate tanto dalla giurisprudenza
nazionale che da quella sovranazionale.
Pertanto, dovendosi del tutto prescindere dal luogo ove il vettore prende
in consegna la merce, non può non inferirsi, consequenzialmente, la
ininfluenza quoad iurisdictionis della provenienza dell’incarico di trasporto
(la cui rilevanza è limitata, sul piano fattuale, alla funzione di procurare la
disponibilità dei beni alienati al compratore), e non può, specularmente,
non circoscriversi la portata della deroga costituita dalla espressione
“diversa convenzione” fatta salva dal citato Regolamento CE alla specifica
e diretta indicazione del luogo di consegna della merce, onde modificare
pattiziamente il criterio economico e generale del luogo della disponibilità
materiale del compratore.
Ne consegue che la modificazione ex post delle modalità di esecuzione
dell’obbligazione di consegna (e non già la modifica
tout court
dell’obbligazione stessa), peraltro successiva, nel caso di specie, alla
conclusione del contratto, e conseguente (come condivisibilmente osserva
la difesa della società tedesca in memoria al folio 6) a sopravvenuti
imprevisti tali da obbligare il compratore ad assumersi l’onere di
organizzare il trasporto fino alla propria sede affidandosi ad un vettore
economico/empirico) che consenta di sopperire alla mancanza di espressa
terzo, non è idonea ad incidere in senso modificativo sulla corretta
identificazione del luogo di consegna e, conseguentemente, sulla
giurisdizione, come inidonee ad assumere rilevanza appaiono le sole
clausole Frei House/Free of Charge/Départ usine, in mancanza di una
espressa e congiunta volontà espressa dalle parti di modificazione del
luogo di consegna materiale dei beni compravenduti.
La disciplina delle spese – che possono
jr essere in questa sede
apparente non univocità – segue come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano e dichiara
interamente compensate le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, li 28.5.2013
compensate attesa la complessità delle questioni trattate e la loro