Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1134 del 19/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 19/01/2011, (ud. 09/11/2010, dep. 19/01/2011), n.1134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28609-2007 proposto da:

RESAIS – RISANAMENTO E SVILUPPO ATTIVITA’ INDUSTRIALI SICILIANE

S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 26, presso lo

studio dell’avvocato AULETTA FERRUCCIO, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.V., A.M., B.F.,

C.C., tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato FILIPPO BERNARDO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

ENTE MINERARIO SICILIANO IN LIQUIDAZIONE, D.D.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 23/2006 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA,

depositata il 03/11/2006 R.G.N. 609/96;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato AULETTA FERRUCCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 27/10/2006 il Tribunale di Caltanisetta – sezione lavoro, in funzione di giudice d’appello, dopo aver dato atto della cessata materia del contendere nei confronti degli appellati B. F., T.S. e R.F., accolse parzialmente l’appello proposto dall’Ente Minerario Siciliano in liquidazione e dalla Resais spa nei confronti degli altri appellati A.M., C.C., D.D.S. e F. V. e, per l’effetto, condannò la Resais spa a corrispondere a questi ultimi il maggior importo fra rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla riliquidazione dell’indennità di prepensionamento e dell’indennità “una tantum” di cui alla legge regionale n. 42/1975, mentre confermò nel resto la sentenza impugnata del Pretore del lavoro di Caltanisetta del 16/2 – 1/3/96.

La Corte territoriale addivenne a tale decisione dopo aver accertato che il compenso per festività di cui ai mesi di riferimento prescelti dagli appellati poteva essere incluso nella base di calcolo dell’indennità di prepensionamento, che il diritto alla riliquidazione di quest’ultima non si era affatto prescritto, che era infondata la domanda riconvenzionale della società diretta alla restituzione dell’indennità “una tantum” che gli ex-dipendenti avrebbero indebitamente percepito ad onta della prevista alternatività tra tale indennità a quella di prepensionamento e che era, infine, inammissibile, in quanto nuova, la domanda riconvenzionale diretta a far accertare nei confronti del solo appellato F.V. l’incompatibilità della fruizione dell’indennità “una tantum” con la titolarità, in capo al medesimo, della pensione di anzianità. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la RESAIS – Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliana S.p.A. affidando l’impugnazione a quattro motivi di censura.

Resistono con controricorso A.M., C.C., F.V. ed il loro difensore antistatario avv. B. F..

In data 13/12/07 la Resais spa ha depositato presso la cancelleria di questa Corte, per il tramite del suo difensore, atto di rinunzia nei confronti del solo F.V., oltre che nei confronti dell’Ente Minerario Siciliano e dell’avv. B.F. per intervenuto accordo presso l’U.P.L.M.O. di Caltanisetta con la sottoscrizione del rappresentante dell’E.M.S. e dell’avv. B. F., depositando copia del relativo verbale.

Infine, sia la Resais s.p.a. che gli intimati costituiti A. M., C.C. e F.V. hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dalla Resais s.p.a. nei confronti di F.V. per sopravvenuta carenza di interesse conseguente ad espressa rinunzia della stessa società a proseguire il giudizio nei confronti di F.V. (oltre che nei confronti dell’Ente Minerario Siciliano e dell’avv. B.F.) a seguito dell’accordo raggiunto tra queste parti in data 2/4/07 con l’assistenza dei rispettivi rappresentanti sindacali presso l’U.P.L.M.O. di Caltanisetta, come da relativo processo verbale di conciliazione depositato in Tribunale il 19/4/07 ed in copia presso questa Corte in data 13/12/07, dal quale si evincono le rinunzie incrociate delle parti alle rispettive pretese ed azioni oggetto del presente giudizio.

Può, quindi, procedersi alla disamina dei motivi del ricorso nei confronti degli altri intimati.

1. Col primo motivo di censura la RESAIS s.p.a. deduce la violazione e/o la falsa applicazione della L.R. 6 giugno 1975, n. 42 e succ. modif., art. 6, anche in relazione al D.P.R. n. 1029 del 1960, artt. 4, 24 e 29 CCNL 1 marzo 1988. Attraverso tale motivo, col quale la ricorrente contesta l’inclusione del compenso per festività nella base di calcolo per la determinazione dell’indennità “una tantum” e/o di prepensionamento, chiede di accertare “se la voce festività possa essere computata nella base di calcolo dell’indennità di prepensionamento e/o una tantum L.R. Sicilia n. 42 del 1975, ex art. 6, pur quando tale voce sia equiparata dalla contrattazione collettiva di settore al lavoro festivo (espressamente escluso dalla base di calcolo dalla Legge Regionale de qua).

In particolare, la ricorrente deduce che se la disciplina collettiva appena richiamata prevede che nel caso di festività coincidenti con la domenica il lavoratore ha diritto ad una giornata di retribuzione vuoi dire che esiste tendenziale equiparazione tra compenso festivo e quello per lavoro prestato nelle giornate festive, con la conseguenza che la voce “festività” della busta paga non può essere in via di principio calcolata nella base di computo dell’indennità “una tantum”, stante l’esclusione di cui alla L.R. n. 42 del 1975, art. 6.

Tale motivo è infondato.

Invero, il problema in esame è stato già affrontato e risolto da questa Corte con la decisione n. 12944 del 22/11/99, alla quale questo collegio intende adeguarsi, attraverso cui si è chiaramente affermato che “ai fini della “retribuzione globale di fatto” da prendersi a base per il computo dell’indennità cosiddetta di prepensionamento accordata ai dipendenti dell’Ente Minerario Siciliano dalla L.R. Sicilia n. 42 del 1975, art. 6, la voce retribuiva relativa alle festività deve essere inclusa nella base di calcolo in quanto non espressamente esclusa dal citato art. 6 (che invece esclude le erogazioni per lavoro notturno, straordinario e festivo, nonchè le indennità di trasporto e vestiario), essendovi differenza tra l’erogazione per il lavoro festivo (espressamente esclusa dal computo e riferita alla prestazione di lavoro effettuate nei giorni festivi) e la normale retribuzione spettante al lavoratore per le festività senza prestazione di attività lavorativa, atteso che, in questo caso, il relativo compenso fa parte della normale vicenda lavorativa e non può non essere incluso nella retribuzione globale di fatto”. Occorre, infatti, osservare che il giudice di appello è correttamente pervenuto alla conclusione di includere nella base di calcolo la voce “festività”, perchè non espressamente esclusa dalla L.R. n. 42 del 1975, art. 6, u.c., contrariamente a quanto previsto per il lavoro notturno, il lavoro straordinario, il lavoro festivo e le indennità di trasporto e vestiario.

Esattamente è stato spiegato che vi è differenza tra festività e lavoro festivo, riferendosi quest’ultimo alla ipotesi di prestazione effettuata nei giorni festivi, che l’art. 28 CCNL disciplina stabilendo la misura della retribuzione, diversa dalla normale retribuzione spettante al lavoratore per la festività senza prestazione di attività lavorativa. Per questa ragione, giustamente, il compenso per festività, facente parte della normale vicenda lavorativa è stato considerato voce inclusa nella retribuzione globale di fatto.

In definitiva, non è dato riscontrare nella sentenza impugnata vizi logici o motivazionali nella interpretazione del contratto collettivo e della legge regionale in riferimento alla questione trattata.

2. Col secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2948 c.c. in relazione alla L.R. Sicilia n. 42 del 1975, art. 6, come modificato dalla L.R. Sicilia n. 27 del 1984 in ordine alla ritenuta durata decennale della prescrizione riguardante le indennità in esame.

In particolare, la ricorrente chiede di accertare se all’indennità di prepensionamento e all’indennità una tantum di cui alla L.R. Sicilia n. 42 del 1975, art. 6, come modificato dalla L.R. n. 27 del 1984, vada applicato il termine di prescrizione decennale, ovvero quello quinquennale, sostenendo, da parte sua, l’applicabilità di quest’ultima causa estintiva in considerazione della natura di obbligazioni pubbliche propria delle prestazioni in esame, come tale assimilabile a quella retributiva del rapporto di lavoro.

Anche tale motivo è infondato.

Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, è da ritenere assolutamente corretto l’accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta natura spiccatamente assistenziale dell’indennità in esame ed alla conseguente applicazione del regime prescrizionale ordinario in ossequio ad un indirizzo giurisprudenziale consolidato di questa Corte, considerato che II fine perseguito dal legislatore regionale era quello di creare una erogazione sostitutiva del reddito di lavoro, di cui i minatori siciliani erano stati privati per ragioni di economia pubblica, cosicchè tale indennità non poteva non essere inquadrata tra le prestazioni di assistenza sociale, alle quali hanno diritto, a norma dell’art. 38 Cost., comma 1, i cittadini inabili al lavoro o privi dei mezzi necessari per vivere.

Come, infatti, ha avuto già modo di statuire questa Corte (Cass. sez. lav. n. 12944 del 22/11/99), “l’indennità cosiddetta di prepensionamento che, ai sensi della L.R. Sicilia n. 42 del 1975, art. 6, è prevista, nell’ambito della ristrutturazione del settore estrattivo, in favore dei dipendenti dell’Ente Minerario Siciliano in relazione alla anticipata risoluzione dei loro rapporti di lavoro, non è assimilabile ad un credito di lavoro, ma ha natura assistenziale e pertanto il diritto alla relativa prestazione si prescrive in dieci anni, e in cinque anni quello relativo ai ratei già maturati, senza che possa avere rilievo la circostanza che, per le pensioni dei pubblici dipendenti, sia previsto da una norma speciale il termine di prescrizione di cinque anni, giacchè, attesa la diversa natura del diritto in oggetto, deve applicarsi il termine di prescrizione ordinano di cui all’art. 2946 cod. civ., norma che, per espressa previsione, si applica a tutti i casi in cui, come quello in esame, la legge non abbia disposto diversamente, (in senso conf. C. Sez. lav. n. 9042 del 6/7/2000).

A soluzione identica questa Corte è pervenuta anche per quel che concerne la cd. indennità “una tantum” con le decisioni n. 177 del 9/1/02 e n. 11105 del 26/7/2002 della sezione lavoro, precedenti dai quali questo collegio non ha ragione di discostarsi.

Si è, infatti, statuito che “l’indennità “una tantum” prevista, nell’ambito della ristrutturazione del settore estrattivo, dalla L.R. Sicilia n. 27 del 1984, art. 6 in favore dei dipendenti dell’Ente minerario siciliano in caso di volontaria anticipata risoluzione dei loro rapporti di lavoro, in alternativa all’indennità di prepensionamento di cui alla precedente L.R. Sicilia n. 42 del 1975, art. 6, ha la medesima natura assistenziale di quest’ultima indennità ed è assoggettata alla stesso sistema di calcolo (onnicomprensivo di ogni indennità o emolumento di carattere retributivo) e allo stesso regime prescrizionale (secondo cui il relativo diritto si prescrive in dieci anni, mentre il diritto relativo ai singoli ratei già maturati si prescrive in cinque anni).

(Cass. sez. lav. n. 177 del 9/1/2002) E’ stato poi ribadito che l’indennità “una tantum”, aggiuntiva rispetto al t.f.r., prevista dalla L.R. siciliana n. 27 del 1984, art. 6, comma 2, in favore dei dipendenti dell’Ente Minerario Siciliano, indennità che costituisce una anticipazione di quella relativa al prepensionamento erogata nelle ipotesi di risoluzione anticipata volontaria del rapporto di lavoro, con trattamento a carico del Fondo di cui alla L.R. siciliana n. 42 del 1975, art. 13, lett. A), ha, come l’indennità di prepensionamento, natura assistenziale e non retribuiva, in quanto sostituisce il reddito di lavoro nel periodo in cui le prestazioni lavorative non vengono rese, e pertanto anche ad essa si applica il termine di prescrizione decennale” (Cass. Sez. lav. n. 11105 del 26/7/2002).

3. Col terzo motivo la ricorrente denunzia la violazione e/o la falsa applicazione della L.R. Sicilia n. 42 del 1975, art. 6, L.R. Sicilia n. 27 del 1984, art. 6, L.R. Sicilia n. 46 del 1984, art. 9 e L.R. Sicilia n. 5 del 1999, art. 7 anche in relazione all’art. 1286 c.c. In particolare, la Resais contesta la decisione con la quale la Corte d’appello aveva confermato il rigetto della domanda riconvenzionale diretta alla restituzione delle somme conseguite dagli appellati a titolo di indennità una tantum dopo che i medesimi avevano già fruito dell’indennità mensile di prepensionamento, facendo osservare che l’esercizio del diritto di opzione tra le due indennità, tra loro alternative, poteva essere esercitato dai medesimi ex dipendenti solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. Al contrario, il giudice d’appello, confermando il rigetto della domanda riconvenzionale, aveva ritenuto superate le doglianze di essa appellante alla luce della L.R. siciliana n. 5 del 1999, art. 7, norma per effetto della quale l’opzione in esame poteva essere esercitata durante il periodo di prepensionamento. Ora la ricorrente ritiene che tale decisione deve essere cassata in ragione del carattere alternativo dell’indennità una tantum rispetto a quella di prepensionamento, carattere che impedisce di considerarla sostituiva di quest’ultima, con la conseguenza ulteriore che l’opzione può essere esercitata una sola volta, pena un ingiustificato beneficio per l’ex dipendente di turno, il quale potrebbe scegliere il modo di corresponsione sia al momento della cessazione del rapporto di lavoro che durante il periodo di prepensionamento. A conclusione del motivo la ricorrente pone il seguente quesito: “Se il beneficio della indennità “una tantum” previsto dalla L.R. Sicilia n. 27 del 1984, art. 6 sia alternativo rispetto all’indennità di prepensionamento L.R. n. 42 del 1975, ex art. 6 e successive modificazioni e integrazioni, con la conseguenza che, effettuata una scelta al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, non è data al lavoratore la facoltà di scegliere successivamente l’altra opzione”.

Il motivo è infondato.

Anzitutto, è opportuno delineare in sintesi il quadro normativo di riferimento al fine di meglio comprendere la tematica in questione.

Ebbene, la L.R. della Sicilia 9 maggio 1984, n. 27, art. 6, emanata per la ripresa economica delle zone ricadenti nei bacini minerari, riguardante la risoluzione anticipata volontaria del rapporto di lavoro prevedeva quanto segue:

GLI OPERAI E GLI IMPIEGATI INDICATI ALL’ART. 5, CHE ABBIANO COMPIUTO O COMPIRANNO 45 ANNI DI ETA’ ENTRO IL 31 DICEMBRE 1986 O CHE ABBIANO 25 ANNI DI CONTRIBUZIONE PRESSO L’INPS O 20 ANNI PER GLI ADDETTI IN SOTTERRANEO CON 15 ANNI DI VERSAMENTO DI CONTRIBUTI SPECIALI, POSSONO RICHIEDERE LA RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IL TRATTAMENTO A CARICO DEL FONDO DI CUI ALL’ART. 11, COMMA 2, FINO AL COMPIMENTO DELL’ETA’ MASSIMA PENSIONABILE IN BASE ALLA LEGISLAZIONE DEL SETTORE E COMUNQUE PER UN PERIODO NON SUPERIORE A QUELLO UTILE PER CONSEGUIRE LA CORRESPONSIONE DELLA PENSIONE DI ANZIANITA’.

IN ALTERNATIVA A QUANTO PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA, IL PERSONALE, IVI INDICATO, PUO’ CHIEDERE LA RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO CON LA CORRESPONSIONE DI UN’INDENNITA’ UNA TANTUM AGGIUNTIVA AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO, A CARICO DEL FONDO DI CUI ALL’ART. 11, COMMA 2, PARI AL 50 PER CENTO DELL’AMMONTARE DEL TRATTAMENTO PREVISTO NEL PRIMO COMMA, MAGGIORATO DELL’AMMONTARE DI CUI AL COMMA 4, ARTICOLO PRECEDENTE. IL BENEFICIO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA E’ CONCESSO AL PERSONALE GIA’ ADDETTO AL SETTORE ZOLFIFERO CHE FRUISCA DEL TRATTAMENTO SPECIALE PER LA RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN APPLICAZIONE DI APPOSITE NORME REGIONALI. IL BENEFICIO E’ DETERMINATO SEMPRE IN RELAZIONE AL 50 PER CENTO DEL PERIODO RESIDUO DEL TRATTAMENTO SPECIALE MEDESIMO. LE DOMANDE PER I BENEFICI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO DEBBONO ESSERE PRESENTATE CON ALMENO CENTOTTANTA GIORNI DI ANTICIPO RISPETTO ALLA DATA DI DECORRENZA DEI BENEFICI MEDESIMI E SONO VINCOLANTI PER IL DIPENDENTE. PER LA PRIMA APPLICAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO, LE DOMANDE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DEVONO ESSERE PRESENTATE ENTRO NOVANTA GIORNI DALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE. Interveniva successivamente la L. 10 AGOSTO 1984, N. 46, (norme riguardanti GLI ENTI ECONOMICI REGIONALI, INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA L.R. 9 MAGGIO 1984, N. 27, ART. 6 E MODIFICHE ALLA L.R. 6 GIUGNO 1975, N. 42 E L. 9 MAGGIO 1984, N. 27) che all’art. 9 stabiliva quanto segue:- “A decorrere dalla data di ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, L’INDENNITA’ UNA TANTUM, DI CUI ALLA L.R. 9 MAGGIO 1984, N. 27, ART. 6, COMMA 2, E’ CORRISPOSTA NELLA MISURA DEL 50 PER CENTO DELL’AMMONTARE PREVISTO NEL COMMA PRIMO DELLO STESSO ARTICOLO, PER UN PERIODO MASSIMO DI 10 ANNI, A PRESCINDERE DALL’ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA E COMUNQUE RIFERITA AL LIMITE DI 60 ANNI DI ETA'”.

Infine, veniva emessa la L.R. 20 gennaio 1999, n. 5, sulla soppressione e liquidazione degli enti economici regionali AZASI, EMS, ESPI, che all’art. 7, comma 1, stabiliva quanto segue: “Le opzioni per il diritto ad usufruire dell’indennità una tantum prevista dalla L.R. 9 maggio 1984, n. 27, art. 6, comma 2, applicate secondo i criteri indicati dalla L.R. 10 agosto 1984, n. 46, art. 9, comma 1, e successive modifiche e integrazioni, potevano essere esercitate durante il periodo di prepensionamento, siccome previsto dalla L.R. 9 maggio 1984, n. 27, cit. art. 6, comma 3”.

Orbene, dalla lettura del combinato disposto delle predette norme è agevole rilevare che il testo da ultimo emanato di cui alla L.R. n. 5 del 1999, che fornisce l’interpretazione autentica della L.R. siciliana n. 46 del 1984, è decisamente chiaro nell’affermare che l’opzione di cui trattasi può essere esercitata, indipendentemente dal carattere alternativo delle prestazioni in questione, durante il periodo di prepensionamento.

Di tale questione si è, tra l’altro, già occupata questa Corte allorquando ha statuito che “il beneficio dell’indennità “una tantum”, previsto dalla L.R. siciliana n. 27 del 1984, art. 6, comma 2, in favore dei dipendenti dell’Ente Minerario Siciliano, è alternativo rispetto all’indennità di prepensionamento prevista dal comma 1 del medesimo articolo e può essere richiesta anche mentre è in corso il pagamento dell’indennità di prepensionamento, nel qual caso deve essere calcolata sul solo capitale residuo.” (Cass. sez. lav. n. 25108 del 27/11/2006) In definitiva, secondo quanto si evince anche dalla lettura di quest’ultimo precedente, il beneficio della indennità una tantum previsto dalla L.R. Sicilia 9 maggio 1984, n. 27, art. 6, comma 2, è alternativo rispetto alla indennità di prepensionamento previsto dalla L.R. Sicilia 9 maggio 1984, n. 27, art. 6, comma 1, ma ciò non esclude che l’indennità una tantum può essere richiesta anche mentre è in corso il pagamento della indennità di prepensionamento, fermo restando che in tal caso essa deve essere calcolata sul solo capitale residuo.

A tali principi si è attenuto il giudice d’appello allorquando ha affermato che al lavoratore prepensionato non era preclusa la possibilità di richiedere la conversione del trattamento mensile in quello per “una tantum”, così ottenendo la capitalizzazione di quanto percepito mensilmente.

Pertanto, sotto tale aspetto la motivazione adottata con la sentenza impugnata è assolutamente immune da censure di ordine logico- giuridico.

4. Il quarto motivo, col quale la ricorrente si duole della nullità della sentenza per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. in relazione agli artt. 436 e 346 c.p.c. in quanto la domanda riconvenzionale coltivata in prime cure ed in quella sede rigettata avrebbe dovuto trovare accoglimento in appello nei confronti di F.V. e non essere dichiarata inammissibile per la rilevata tardività della sua prospettazione, è ora superato dalla intervenuta manifestazione di rinunzia di cui si è parlato in premessa e per effetto della quale si è già accertata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti di quest’ultimo.

Ne consegue che va dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Resais spa nei confronti di F.V. per sopravvenuta carenza di interesse, mentre lo stesso va rigettato nei confronti degli altri lavoratori costituiti.

Le spese del presente grado di giudizio vanno, perciò, compensate tra la ricorrente ed il F., mentre seguono la soccombenza della società nei confronti degli altri intimati costituiti e vanno liquidate a suo carico come da dispositivo. Nessuna statuizione va, invece, adottata nei confronti delle parti non costituite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di F. V. per sopravvenuta carenza di interesse e compensa le spese.

Rigetta il ricorso della società nei confronti degli altri lavoratori costituiti e condanna la stessa al pagamento in loro favore delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro per spese e in Euro 3000,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA. Nulla sulle spese nei confronti delle parti non costituite.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2011

Sommario

IntestazioneFattoDirittoP.Q.M.

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