Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1134 del 18/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1134 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE

ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 7758/2011 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
– ricorrente contro
Ambra srl in liquidazione e concordato preventivo (già
Ambra spa);
– intimata avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle
Marche n. 21/1/10, depositata il 2 febbraio 2010.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre
2017 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli;
RILEVATO CHE
– l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione la decisione della
CTR in epigrafe che, in parziale riforma della sentenza di primo
grado, aveva annullato, limitatamente all’irrogazione delle sanzioni
per le imposte ancora dovute, l’atto di contestazione per l’utilizzo in
compensazione di crediti Iva per l’anno 2004, eccedenti il limite
massimo annuale di euro 516.456,00, di cui all’art. 34, I. n. 388 del

Data pubblicazione: 18/01/2018

2000, ritenendo la buona fede della contribuente tratta in errore
dalle indicazioni fornite dalla stessa Agenzia con la circolare
2.12.2003;
– assume con due motivi la violazione (a) degli artt. 8, d.P.R. 542
del 1999, 17 e 25 del d.lgs. n. 241 del 1997, come modificato
dall’art. 34, I. n. 388 del 2000, nonché dell’art. 10, I. n. 212 del

incertezza nonostante la lettera della normativa e, comunque, la
precisazione della circolare 2.12.2003 operata dalla stessa Agenzia
con comunicato stampa 20.7.2004, censura che reitera (b) per
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione;

CONSIDERATO CHE
– il primo motivo è fondato;
– va rilevato, innanzitutto, che secondo il costante orientamento
della Corte, cui non si ravvisa ragioni per discostarsi, “in tema di
IVA, l’art. 34 della I. n. 388 del 2000, nel testo applicabile ratione
temporis, sancendo che, a decorrere dall’i gennaio 2001, il limite
massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili ai sensi
dell’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, per i soggetti intestatari di
conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo (euro 516.546,90) per
ciascun anno solare, ha inteso introdurre, per ogni periodo
d’imposta, al fine di non squilibrare eccessivamente le previsioni di
gettito fiscale annuale, un limite invalicabile alla possibilità del
contribuente di porre in compensazione crediti fiscali e debito IVA,
che non può essere superato anche in sede di liquidazioni
periodiche IVA” (v. Cass. n. 8101 del 2017) e “il limite massimo dei
crediti di imposta e dei contributi compensabili … non può che
riferirsi a tutte le ipotesi di legge, così come testualmente chiarisce
la I. n. 388 del 2000, art. 34, comma 1” (v. Cass. n. 2215 del
2014; Cass. n. 22833 del 2013; Cass. n. 7994 del 2016; tale
orientamento ha trovato conferma nella recente decisione della
Corte di Giustizia, 16 marzo 2017, Bimotor Spa, in C-211/16);

2000 per aver la CTR ritenuto configurabile una obbiettiva

- su tale assetto era, invero, intervenuta la Risoluzione n. 218/E del
5 dicembre 2003 dell’Agenzia delle Entrate, che aveva sostenuto,
tra l’altro, che “le disposizioni contenute nel menzionato art. 17
prevedono che i contribuenti possono compensare i crediti di
imposte e contributi con i relativi debiti, a decorrere dal giorno
successivo a quello in cui si è chiuso il periodo in cui si è formato il

credito ed entro un determinato limite annuo. In particolare, per
effetto delle disposizioni contenute nell’art. 34, comma 1, della L.
23 dicembre 2000, n. 388 … a decorrere dal 10 gennaio 2001 il
limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili
ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato
in lire 1 miliardo (516.456,90 euro) per ciascun anno solare”; detta
risoluzione aveva anche aggiunto, ingenerando un possibile dubbio
interpretativo, che “non concorrono alla determinazione di questo
limite i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni o incentivi fiscali,
per i quali esiste una copertura di legge, i crediti trimestrali
derivanti dalle liquidazioni periodiche Iva, i crediti compensati con
debiti della stessa imposta (sebbene compensati nel modello F24)”;
– il successivo Comunicato stampa del 20 luglio 2004, relativo alla
compensazione dei crediti trimestrali IVA, fugava, tuttavia, tale
dubbio, poiché l’Agenzia precisava “i crediti trimestrali derivanti
dalle liquidazioni periodiche Iva, non sono soggetti al limite imposto
dal menzionato art. 25 solo se richiesti a rimborso e non anche
nell’ipotesi in cui siano utilizzati in compensazione. I rimborsi
infrannuali, infatti, sono disposti direttamente dagli uffici
competenti e non dal concessionario della riscossione”;
– ne deriva che, esclusa la configurabilità di un’obbiettiva incertezza
normativa, va pure scartata l’esistenza, trattandosi di recupero per
compensazioni operate nel 2004, di un affidamento tutelabile
atteso il Comunicato stampa del 20 luglio 2004, proveniente dalla
stessa Amministrazione finanziaria autrice della Risoluzione n.

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218/E ed idoneo a fugare ogni dubbio: la contribuente, infatti,
atteso il tempo a disposizione a partire dalla data del comunicato
stampa e fino al termine del 2004, era nelle piene condizioni di
apportare alle proprie dichiarazioni le necessarie correzioni sì da
evitare il superamento del tetto complessivo di euro 516.456,00;
– il secondo motivo resta assorbito;

necessari altri accertamenti di fatto – va respinto l’originario ricorso
proposto dal contribuente;
– le spese dell’intero giudizio vanno compensate atteso il formarsi
della giurisprudenza in epoca successiva al ricorso e tenuto conto
del recente arresto della Corte di Giustizia;
P.Q.M.
La Corte in accoglimento del ricorso, cassa la decisione impugnata
e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del
contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.
Deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 24 ottobre 2017

– la decisione impugnata va pertanto cassata e – non essendo

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