Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11339 del 31/05/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 11339 Anno 2016
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

SENTENZA
sul ricorso n. NGR7828/2014 proposto da:
Firenze parcheggi s.p.a.,

in persona del legale

rappresentante dott. Carlo Bevilacqua, rappresentata e
difesa come da mandato in atti dagli Avv.ti Anton Ugo
Serra,

Giuseppe

Gratteri

e

Giuseppe

Femia,

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.
Giuseppe Gratteri in Roma, Via Giunio Bazzoni, 15
– ricorrente Contro
Agenzia delle entrate in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei
Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello

Data pubblicazione: 31/05/2016

Stato, che la rappresenta e difende ppe legis;
-controrlcorrente-

avverso la sentenza n. 106/01/2013 della Commissione
tributaria regionale della toscana dep. 24.9.2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Torre;
udito l’avv. Giuseppe Femia, per la ricorrente società;
udito l’avvocato dello Stato Pasquale Pucciariello;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.ssa Paola Mastroberardino,
concluso

per

l’inammissibilità

del

che ha

ricorso

per

sopravvenuta carenza d’interesse.
Svolgimento del processo
La società Firenze parcheggi s.p.a. proponeva ricorso
per la cassazione della sentenza n. 106/01/2013 della
Commissione tributaria regionale della Toscana dep.
24.9.2013 che, confermando la decisione di primo grado,
aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del
giudice tributario sulle opposizioni proposte per
l’annullamento delle ordinanze ingiunzioni del 20
ottobre 2009 con le quali l’Agenzia delle entrate aveva
irrogato sanzioni pecuniarie (ex art. 53 commi 11 e 15
d.lgs. n. 165/2001), per non avere la società
comunicato nei termini i compensi erogati ai dipendenti
del Ministero infrastrutture e trasporti incaricati di
dirigere i lavori di costruzione del parcheggio
interrato di Piazza Ghiberti in Firenze.
A seguito di declaratoria d’incostituzionalità della
norma impositiva della sanzione irrogata (Corte cost.
n. 98/2015), l’Agenzia delle entrate, con verbale del

2

udienza del 17 marzo 2016 dal Consigliere Maria Enza La

16 dicembre 2015,

provvedeva all’annullamento in

autotutela degli atti di ingiunzione emessi, oggetto di
ricorso.
La ricorrente allega istanza e verbale di annullamento
in autotutela dell’Agenzia delle entrate, con concorde
richiesta di .cessazione della materia del contendere e
compensazione delle spese.
Motivi della decisione

che qualora si verifichi, nel corso del giudizio per
cassazione, la cessazione della materia del contendere,
essa dà luogo alla inammissibilità del ricorso per
sopravvenuto difetto di interesse, in quanto
l’interesse ad agire – e quindi anche l’interesse ad
impugnare- deve sussistere non solo nel momento in cui
è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al
momento della decisione.
È infatti in relazione alla decisione e alla domanda
originariamente formulata che tale interesse va
valutato (così: Cass. 31 maggio 2005 n. 11609; cfr. SU
25278/2006).
Preso atto di quanto sopra, ne consegue che il ricorso
va dichiarato inammissibile per sopravvento difetto di
interesse, stante l’avvenuta cessazione della materia
del contendere.
Ricorrono giusti motivi – in ragione della natura della
controversia e delle stesse richieste delle parti sul
punto – per compensare interamente le spese del
giudizio.
Si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il
versamento dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma lguater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto
dall’art. l, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228). Ciò in quanto la

ratio della norma – orientata a

scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi
previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità

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Al riguardo va ricordato che questa Corte ha statuito

non originaria ma, come nella specie, sopravvenuta.
L’applicabilità della indicata norma non può quindi
estendersi a ricorsi che diventano inammissibili dopo
essere stati (ammissibilmente) proposti(cfr. Cass. n.
19464 del 2014; n. 13636 del 2015).
P.Q.M.
La Corte
carenza di interesse. Compensa le spese. Non sussistono
i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art.
13, comma 1-guater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Deciso in Roma il 17 marzo 2016.
Il Chsigliere estensore
a-eUA-Z

Il Presidente

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta

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