Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11339 del 29/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 29/04/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 29/04/2021), n.11339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13967-2017 proposto da:

C.E., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANDREA BALDINI;

– ricorrente principale –

contro

CASSA RISPARMIO CESENA S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA

101, presso lo studio dell’avvocato MARIO PISELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MORENO PESARESI;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

C.E.;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 177/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 29/03/2017 R.G.N. 610/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2020 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO, che ha concluso per: irrituale e infondata

l’istanza di contestazione, inammissibilità o in subordine rigetto

del ricorso principale e inammissibilità in subordine rigetto del

ricorso incidentale;

udito l’Avvocato MAURO BOTTONI, per delega Avvocato ANDREA BALDINI;

udito l’Avvocato MARIO PISELLI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.E., dipendente della Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a. dal 1.3.10 quale addetto all’attività commerciale, venne da questa licenziato in tronco, a seguito di contestazioni disciplinari, in data 18.5.11. Impugnava direttamente detto licenziamento attraverso ricorso ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Parma, notificato alla Banca il 15.12.11. Tale giudice, in via cautelare, accoglieva il ricorso. La Banca introduceva quindi il giudizio di merito dinanzi il Tribunale di Forlì per fare accertare la decadenza, L. n. 604 del 1966, ex art. 6 novellato dalla L. n. 183 del 2010, dall’impugnativa del licenziamento, essendo decorsi oltre 60 giorni tra la ricezione del recesso datoriale (19.5.11) e la detta notifica del ricorso cautelare (15-21.12.11).

In data 20.11.14 il Tribunale di Forlì dichiarava la legittimità del licenziamento.

Avverso tale sentenza proponeva appello il C.; resisteva la Banca proponendo appello incidentale quanto alla reiezione dell’eccezione di decadenza dall’impugnativa del licenziamento L. n. 604 del 1966, ex art. 6 novellato.

Con sentenza depositata il 29.3.17, la Corte d’appello di Bologna rigettava entrambi i gravami.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il C., affidato a sedici motivi, cui resiste la Banca con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato ad unico motivo inerente la decadenza dall’impugnativa di licenziamento, eccependo altresì l’inammissibilità del ricorso principale, cui resiste il C. con controricorso, poi illustrato con memoria.

A seguito di istanza di ricusazione, respinta dal Collegio in diversa composizione, la causa veniva sospesa e quindi riassunta per l’odierna udienza, nel corso della quale, in limine e sempre in diversa composizione, il Collegio respingeva una ‘istanza di contestazionè nelle more formulata dal C. ed avente contenuto analogo rispetto alla precedente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Esame del ricorso principale.

Il C. propone sedici motivi di ricorso, inerenti la respinta doglianza di ritorsività del licenziamento irrogatogli; la violazione del diritto alla privacy altrui in tesi compiuta dal lavoratore; la presunta ingiuriosità delle comunicazioni inviate dal C. alla Banca; la violazione dei principi di immediatezza, unitamente alla violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte della Banca, della contestazione disciplinare; la nullità del procedimento di primo grado; l’inadeguato esame della condizione di apprendista del C. e la mancata effettuazione dell’interrogatorio libero delle parti e del tentativo di conciliazione.

1.1.- Il ricorso principale deve ritenersi inammissibile.

Esso infatti (oltre 60 pagine scritte a spazio 1 e pressochè prive di margini), dopo una prolissa esposizione dell’iter processuale, accompagnata da continui riferimenti a numerosissimi (118) documenti di cui sono menzionate solo talune singolari sigle, solo in una sorta di laconica premessa (pag. 16) espone i sedici motivi di ricorso riferendoli assertivamente all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 raggruppandoli per sigle (MR1, 2; VP, VA, MP, AP e MI) ciascuna con varie e plurime geminazioni, contenenti continue commistioni di fatto e diritto; indi procede all’esposizione dei vari motivi senza denunciare esattamente ed argomentare adeguatamente in ordine alle norme violate, e sempre con continui riferimenti ad una notevole congerie di fatti e documenti, in sostanza meramente indicati ma non specificati o chiariti nell’esposizione delle doglianze, in cui peraltro sono inestricabilmente contenuti elementi di fatto e di diritto senza alcun iter logico intellegibile.

Deve allora considerarsi che, come affermato da Cass. sez. un. 7931/13, il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito degli specifici e tassativi vizi dedotti riconducibili inequivocabilmente ad una delle ragioni di cui all’art. 360 c.p.c.

Nello stesso senso Cass. n. 11603/18, secondo cui il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una sua precisa enunciazione, di modo che i vizi denunciati rientrino nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c.

Significativa è la pronuncia n. 9570/17, esattamente richiamata dalla società controricorrente, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall’art. 3, comma 2 cod. proc. amm. (secondo cui “il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica”), esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell’intera impugnazione o del singolo motivo di ricorso. E ciò, non tanto per l’irragionevole estensione dell’atto o del motivo, ma in quanto pregiudica l’intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 (“esposizione sommaria dei fatti della causa”) e 4 (“motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano”) dell’art. 366 c.p.c., assistite – queste sì – da una sanzione testuale di inammissibilità (cfr. altresì Cass. n. 21297/16).

Il mancato rispetto del dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva collide, invero, con l’obiettivo di attribuire maggiore rilevanza allo scopo del processo, tendente ad una decisione di merito, al duplice fine di assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., nell’ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all’art. 111 Cost., comma 2, e in coerenza con l’art. 6 CEDU, nonchè di evitare di gravare sia lo Stato che le parti di oneri processuali superflui (Cass. 06/08/2014, n. 17698, Cass. n. 8009/19). Ne consegue che, come nel caso di specie, la deduzione cumulativa di profili concernenti, sotto molteplici aspetti della vicenda processuale, il giudizio di diritto operato dal giudice di seconde cure, confusi e mescolati, peraltro, a diversi profili concernenti il giudizio di fatto, rende certamente scarsamente intellegibile sia l’esposizione dei fatti di causa rilevanti per la decisione, sia le doglianze stessa mosse avverso la sentenza gravata. Di più, la redazione del motivo mediante la suesposta elencazione di numerosi atti processuali e di documenti, rende del tutto evidente che il ricorrente ha inteso, del tutto inammissibilmente, riversare in sede di legittimità il contenuto dei gradi di merito (Cass. 21297/2016), trasformando così inammissibilmente il giudizio di legittimità in una sorta di terzo grado di giudizio.

Ancora, secondo la menzionata Cass. n. 11603/18, è inammissibile una critica generale della sentenza impugnata, formulata sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito.

Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una adeguata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 24298 del 29/11/2016).

Deve rimarcarsi ancora quanto stabilito da Cass. n. 10862/18, secondo cui il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi, purchè il motivo rechi univoco riferimento alla violazione delle norme denunciate, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile l’impugnazione allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (cfr. altresì Cass. n. 12690/18).

Quanto poi alle numerose censure per vizio di motivazione, riferite a sentenza pubblicata dopo l’11.9.2012, deve rimarcarsi che il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 introduce nell’ordinamento un diverso e specifico vizio che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, specificamente indicato, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori non integra invece di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. La parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso” (Cass. sez. un. 22 settembre 2014 n. 19881). Tali requisiti difettano nella fattispecie, sicchè le censure motive denunciate in ricorso sono inammissibili.

Del resto, secondo le Sezioni Unite, la scelta operata dal legislatore è quella di limitare la rilevanza del vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge: e ciò accade solo quando il vizio di motivazione sia così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per “mancanza della motivazione”.

Pertanto, l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità quale violazione di legge costituzionalmente rilevante attiene solo all’esistenza della motivazione in sè, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.

2. – Dall’inammissibilità del ricorso principale deriva l’inefficacia di quello incidentale tardivo (notificato il 22 giugno 2017 avverso sentenza della Corte d’appello del 29 marzo 2017, notificata il 14 aprile 2017 dalla stessa Banca, come più volte dichiarato negli atti difensivi dal Baldini, e non contestato dalla Banca in controricorso), proposto dalla Cassa, come più volte affermato da questa Corte (Cass. n. 15220/18, Cass. 26 gennaio 2010 n. 1528, Cass. 6 aprile 2006 n. 8105, Cass. 15 febbraio 2006 n. 3278) con riferimento a qualunque causa di totale inammissibilità del ricorso principale. Questa Corte ha infatti più volte statuito che l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo segue di diritto alla declaratoria di inammissibilità, per qualsiasi motivo, del ricorso principale per cassazione, senza che neppure rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto dei termini indicati dall’art. 371 c.p.c., comma 2, (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale), cfr. giurisprudenza sopra citata.

3.- In conclusione deve dichiararsi inammissibile il ricorso principale ed inefficace l’incidentale.

La reciproca soccombenza consente la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambe le parti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelli previsti per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2021

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