Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11339 del 23/05/2011

Cassazione civile sez. I, 23/05/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 23/05/2011), n.11339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2236/2010 proposto da:

P.V. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA XXI APRILE n. 12, presso lo studio dell’avvocato MINIERI

ANTONELLA, rappresentato e difeso dagli avvocati REALE Italo, PERRI

NICOLINA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ((OMISSIS));

– intimato –

avverso il decreto nei procedimenti riuniti iscritti ai n.ri 507/07 e

262/08 della CORTE D’APPELLO di SALERNO dell’11.11.08, depositato il

09/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Nicolina Perri che si riporta agli

scritti, insistendo per l’accoglimento del ricorso e sollevando

questione costituzionale.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che P.V., con ricorso del 9 gennaio 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo un articolato motivo di censura -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Salerno depositato in data 9 febbraio 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sui due ricorsi riuniti del predetto ricorrente – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso, ha respinto la domanda;

che il Ministro della giustizia, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale e patrimoniale – richiesti nella misura, rispettivamente di Euro 2.000.000,00 e di Euro 1.000.000,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto proposta con ricorso del 24 settembre 2007 -, era fondata sui seguenti fatti: a) il P., all’esito di una complessa vicenda civile – che lo aveva visto parte, quale legale rappresentante della s.n.c. Calcestruzzi Perri Vincenzo & C., di controversia avente ad oggetto contratto d’appalto definita con transazione da cui era stato pretermesso per il suo intervenuto fallimento personale – in data 13 giugno 1996, aveva presentato denuncia-querela al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme nei confronti dei liquidatori, degli amministratori, dei soci e dei sindaci del Consorzio Co.Stra.fer., committente dell’appalto; b) dopo le indagini della Guardia di Finanza, conclusesi nel 1999, il Procuratore della Repubblica adito, con richiesta del 23 dicembre 2005, aveva richiesto l’archiviazione degli ipotizzati reati, per intervenuta prescrizione; c) il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lamezia Terme, con decreto del 26 marzo 2007, aveva disposto l’archiviazione del procedimento, in quanto i reati ipotizzati erano estinti per intervenuta prescrizione;

che la Corte d’Appello di Salerno, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver premesso che l’art. 6 della CEDU tutela il diritto alla ragionevole durata del processo esclusivamente per una causa “propria” – ha affermato che la persona offesa dal reato non può considerarsi “parte” del procedimento penale fintantochè non si costituisce parte civile in tale procedimento, con la conseguenza che, nella specie, il ricorrente non è legittimato a chiedere l’indennizzo per equa riparazione, in quanto il procedimento penale si era concluso nella fase delle indagini preliminari.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il motivo di censura, vengono denunciati come illegittimi:

a) la affermata mancanza di legittimazione del ricorrente alla richiesta di indennizzo per l’irragionevole durata del procedimento penale, la CEDU non distinguendo tra procedimento civile e procedimento penale e non presupponendo la acquisita qualità di “parte” nello stesso procedimento penale; b) la omessa considerazione che, secondo l’interpretazione data dalla Corte di Salerno, la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

che il ricorso non merita accoglimento;

che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di equa riparazione, il diritto alla trattazione del processo entro un termine ragionevole è riconosciuto dall’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, specificamente richiamato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, come legittima pretesa di qualsiasi persona che attenda da un tribunale la decisione “sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta” e, quindi, a condizione che la stessa sia parte del processo, con la conseguenza che la persona offesa dal reato, che non riveste tale qualità – pur potendo svolgere un’attività d’impulso particolarmente incisiva nel procedimento penale – non è legittimata a proporre domanda di equa riparazione se non si sia costituita parte civile (cfr., ex plurimis, le sentenze n. 10303 del 2010 e 19032 del 2005);

che inoltre, quanto alla sollevata eccezione di illegittimità costituzionale, questa Corte ha già affermato che, in tema di equa riparazione per l’eccessiva durata dei processi, è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24, 97 e 111 Cost., la eccezione di legittimità costituzionale della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 – nella parte in cui attribuisce alla persona offesa dal reato ed al querelante il diritto alla trattazione del processo entro un termine ragionevole e, conseguentemente, la legittimazione a chiedere l’indennizzo previsto dalla medesima legge, solo se abbiano assunto la qualità di parte nel processo penale, vale a dire solo se si siano costituiti parte civile -, in quanto, mentre i principi di buon andamento ed imparzialità riguardano l’organizzazione e il funzionamento della P.A., il rilievo costituzionale del principio di ragionevole durata del processo attiene alla posizione di chi il processo promuova o subisca, e quindi alla posizione delle sole parti costituite in giudizio (cfr. la sentenza n. 2969 del 2006);

che il ricorrente non adduce alcun nuovo argomento che possa indurre questa Corte a rimeditare i citati e condivisi orientamenti giurisprudenziali;

che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2011

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