Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11339 del 12/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/06/2020, (ud. 19/03/2019, dep. 12/06/2020), n.11339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9868-2018 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARISA CARAVETTA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1629/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 06/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte di appello di Catanzaro con la sentenza n. 1629/2017 aveva accolto il ricorso dell’Inps avverso la decisione con la quale il Tribunale di Castrovillari aveva riconosciuto il diritto di all’iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli del comune di residenza per l’anno 2007 fornita dal lavoratore la prova della effettività della prestazione lavorativa. In particolare aveva ritenuto che le testimonianze rese dai testi escussi (peraltro ricorrenti in altre cause di eguale contenuto), fossero in contrasto tra loro (sulle giornate lavorate e sulle retribuzioni) e non coerenti rispetto ad ulteriori elementi, quali la non precisa indicazione dei terreni sui quali era svolta la prestazione.

Avverso detta decisione il P. proponeva ricorso affidato a due motivi. L’Inps rimaneva intimato.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con il primo motivo è dedotta la omessa, insufficiente contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed all’art. 116 c.p.c.. Parte ricorrente, pur richiamando il vizio di cui alla norma richiamata, lamenta in sostanza la errata valutazione delle prove raccolte ed in particolare delle prove testimoniali, anche rilevando l’errata gestione degli oneri probatori da parte del giudice del gravame.

Il motivo è inammissibile.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire che “In tema di ricorso per cassazione costituisce fatto (o punto) decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa” (Cass. n. 18368/2013; Cass. n. 17761/2016).

Ha anche specificato che “L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 (conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012), introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia” (Cass. n. 23238/2017).

La decisività del “fatto” omesso assume nel vizio considerato dalla disposizione richiamata rilevanza assoluta poichè determina lo stretto nesso di causalità tra il fatto in questione e la differente decisione (non solo eventuale ma certa).

Tale condizione deve dunque essere chiaramente allegata dalla parte che invochi il vizio, onerata di rappresentare non soltanto l’omissione compiuta ma la sua assoluta determinazione a modificare l’esito del giudizio.

Nel motivo in esame alcuno specifico fatto storico è espressamente indicato, essendo invece riproposte le complessive dichiarazioni testimoniali, di cui si richiede, in sostanza un riesame, non consentito in questa sede di legittimità. Di ciò la inammissibilità della censura.

2) Con il secondo motivo è denunciata la violazione ed errata applicazione degli artt. 246 e 421 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente la Corte d’appello valutato inutilizzabili le testimonianze in quanto rese da altri lavoratori mossi da un comune interesse perchè ricorrenti in altre controversie di eguale natura.

Il motivo risulta inammissibile oltre che infondato in quanto la corte di merito dopo aver dato atto delle risultanze testimoniali rese ha valutato le stesse rilevandone, oltre che la provenienza da soggetti portatori di interessi comuni, anche la incongruenza interna rispetto a elementi della prestazione e del rapporto di lavoro necessariamente conoscibili dagli effettivi lavoratori, ed invece risultati contraddittori nelle testimonianze rese. La corte ha dunque esercitato una complessiva valutazione del materiale probatorio, giungendo ad un giudizio finale di non sufficienza rispetto alla soglia necessaria per avvalorare la tesi assunta.

Si tratta all’evidenza di un giudizio di merito inerente l’esame degli elementi probatori anche sotto il profilo della veridicità degli stessi e del differente grado di convincimento per il giudice, che non può essere oggetto di un riesame in sede di legittimità. Alcuna violazione dei principi in materia di capacità a testimoniare è dunque rinvenibile nella legittima valutazione da parte del giudice delle differenti fonti probatorie e nella pesatura delle stesse cui segue una scelta motivata circa la prevalenza di talune rispetto alle altre, così come incensurabile risulta la scelta di non chiamare a testimoniare gli ispettori dell’Inps, rientrando, anch’essa, nella attività di esame rimessa al giudice del merito.

Come già in molte occasioni affermato “l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex multis Cass. n. 19011/2017; Cass. n. 16056/2016). Il ricorso è inammissibile. Nulla per le spese poichè l’Inps è rimasta intimata.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020

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