Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11339 del 11/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/05/2010, (ud. 22/03/2010, dep. 11/05/2010), n.11339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3695-2009 concernente REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto

d’ufficio dal Tribunale di Como, giudice del lavoro, con ordinanza

del 30/01/09, nella causa vertente tra:

S.M.;

e

LAYLA COSMETICS S.r.l.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/03/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso al giudice del lavoro di Como, S.M., premesso di avere instaurato con Layla Cosmetics srl un rapporto di agenzia successivamente cessato per fatto ascrivibile alla preponente, chiedeva la condanna della preponente al risarcimento dei danni ed alle indennità di scioglimento del rapporto e di clientela.

Dichiaratosi il giudice di Como incompetente con sentenza, il S. proponeva ricorso al giudice del lavoro di Milano, di cui era stata indicata la competenza, reiterando la domanda.

Il giudice di Milano con sentenza 17.4-8.5.08 rilevava che parte ricorrente non aveva riassunto la causa nei termini e che il giudizio dinanzi a lui promosso, quindi, doveva a tutti gli effetti ritenersi nuovo.

Vertendosi in materia di rapporto di agenzia e facendosi applicazione dell’art. 413 c.p.c., comma 4, il giudice milanese riteneva che la competenza fosse da fissare presso il Tribunale di Como, atteso che, in mancanza di precisi riferimenti circa il domicilio o la residenza reale, doveva farsi riferimento alla residenza dichiarata dal ricorrente nel ricorso introduttivo, ove si indicava un indirizzo posto nel circondario di quel Tribunale.

Riassunta la causa dinanzi al giudice di Como, quest’ultimo proponeva istanza di regolamento di competenza di ufficio, rilevando che nel precedente giudizio svoltosi a Como era stato accertato che il luogo prevalente di svolgimento dell’attività del S. era Milano e che la competenza territoriale per i contratti di agenzia si radica nel luogo in cui l’agente opera, che costituisce quindi “domicilio” dello stesso. Ritenuta la prevalenza del domicilio sulla residenza ai fini della determinazione della competenza territoriale, sollevava conflitto negativo di competenza con il giudice di Milano.

Nessuna delle parti private svolgeva attività difensiva.

Il consigliere relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore generale.

La competenza territoriale va fissata in capo al Tribunale di Como.

Deve preliminarmente rilevarsi che, nel caso il giudice adito si sia dichiarato incompetente e non sia intervenuta, a norma dell’art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa dinanzi al giudice dichiarato competente (nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge), il processo eventualmente intrapreso dinanzi al secondo giudice non costituisce continuazione del giudizio e, perciò, non conserva gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poichè l’omessa riassunzione comporta l’instaurazione di un nuovo processo e non la prosecuzione di quello originario (Cass. 10.7.08 n. 19030). Inoltre, la sentenza che dichiari l’incompetenza territoriale – al di fuori delle ipotesi dell’incompetenza per materia o territoriale inderogabile regolata dall’art. 28 c.p.c. – quando non sia seguita dalla riassunzione della causa ai sensi di detto art 50 non preclude la proposizione in un successivo giudizio, della stessa domanda di merito, fra le stesse parti e davanti al medesimo giudice (Cass. 31.10.08 n. 26327).

Tanto premesso, deve escludersi che nel caso di specie gli accertamenti compiuti dal giudice di Como nel primo giudizio possano essere riversati nel secondo (ed autonomo) giudizio instaurato dinanzi al giudice di Milano.

Quanto al criterio di determinazione della competenza, effettivamente la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che nelle controversie di lavoro parasubordinato ex art. 413 c.p.c., comma 4, la competenza territoriale si determina esclusivamente in relazione al foro del domicilio del lavoratore e che il domicilio stesso deve intendersi fissato nel luogo in cui il lavoratore ha il centro dei propri affari ed interessi, intesi questi ultimi nell’aspetto non solo economico e materiale, ma anche affettivo, spirituale e sociale, atteso che la nozione di domicilio è unitaria e impone la complessiva considerazione di tutti questi aspetti (Cass. 9.6.08 n. 15264 e 22.8.07 n. 17882).

Tuttavia, dovendosi la questione di competenza decidere “in base a quello che risulta dagli atti” (art. 38 c.p.c., comma 3) e non risultando in giudizio alcun concreto riferimento al luogo in cui il S. aveva svolto l’attività di agente, è da ritenere corretto il parametro adottato dal giudice milanese, che ha rilevato il luogo di residenza anagrafica dichiarato dall’attore nel ricorso introduttivo e in base ad esso ha fatto applicazione del sopra richiamato art. 413 c.p.c., comma 4.

In conclusione, alla richiesta di regolamento deve rispondersi nel senso che il giudice del lavoro territorialmente competente è quello del Tribunale di Como.

Nulla deve statuirsi per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Como. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010

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