Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11339 del 09/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.09/05/2017),  n. 11339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4104-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso unitamente e

disgiuntamente dagli avvocati MASSIMO TURCHI ed ALESSANDRO TURCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2299/9/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 30/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad unico motivo, nei confronti di B.M., che resiste con controricorso, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale, rigettandone l’appello, ha confermato la decisione di primo grado, annullando la cartella di pagamento, portante IRPEF per l’anno 2002 ed emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis.

In particolare, il Giudice di appello ha ritenuto che, nel caso in esame, avendo l’Ufficio disconosciuto, per mancata presentazione della precedente dichiarazione, un credito, non ricorrevano i presupposti di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis per l’emissione della cartella, ma si sarebbe dovuto emettere un motivato avviso di accertamento, viceversa omesso.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo -rubricato: violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36 bis e 54 bis – la ricorrente deduce l’errore in cui sarebbe incorsa la C.T.R. nel ritenere illegittima l’emissione di cartella a fronte di un’omessa dichiarazione dell’anno precedente.

1.1. Rigettata l’eccezione preliminare, svolta in controricorso, per essere la seconda ratio decidendi non autonoma ma consequenziale alla prima, espressamente censurata, il ricorso è fondato alla luce del principio espresso da questa Corte con sentenza n. 22402 del 22/10/2014: “In tema di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, l’Amministrazione finanziaria può, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3, procedere alla correzione dell’errore materiale commesso dal contribuente che abbia riportato delle eccedenze d’imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, qualora emerga dagli elementi in suo possesso che tale dichiarazione deve considerarsi omessa in quanto presentata ben oltre il termine di decadenza, potendosi in tal caso ritenere integrata la fattispecie legale di cui alle citate disposizioni, in base alla quale i dati contabili finali risultanti dall’attività di liquidazione si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente.

2. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla C.T.R. la quale provvederà al riesame, adeguandosi al superiore principio, e al regolamento delle spese di questo giudizio.

PQM

In accoglimento del ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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