Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11338 del 23/05/2011

Cassazione civile sez. I, 23/05/2011, (ud. 09/02/2011, dep. 23/05/2011), n.11338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5036/2010 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ((OMISSIS)) in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

D.S.A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIUSEPPE ANDREOLI 1, presso lo studio dell’avvocato SCUDERI MAURIZIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DI SANTO Roberto, giusta procura

speciale a margine dell’istanza di partecipazione alla discussione

orale;

– resistente –

e contro

C.M.L. (in proprio e quale esercente la potestà

parentale sulla figlia minore D.S.F.), D.S.

A.;

– intimati –

avverso il decreto n. 56490/06 RGAD della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositato l’08/0l/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Ministro della giustizia, con ricorso del 23 febbraio 2010, ha impugnato per cassazione deducendo numerosi motivi di censura -, nei confronti di D.S.A.M. e di C.M.L. – in proprio e quali genitori esercenti la potestà sulla minore D.S.F., nonchè di D.S.A., il decreto della Corte d’Appello di Roma depositato in data 8 gennaio 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso dei predetti intimati – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale ha concluso per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il ricorrente a pagare a ciascun resistente la somma di Euro 8.000,00,00 a titolo di equa riparazione;

che D.S.A.M. ha depositato istanza di partecipazione alla discussione orale;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 2006, era fondata sui seguenti fatti: a) D.S.A.M. e C.M.L. avevano proposto, in proprio e quali genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli minori A. e F. – con citazione del 20 maggio 1994 -, domanda di risarcimento dei danni da incidente stradale dinanzi al Tribunale ordinario di Benevento; b) il Tribunale adito aveva deciso la causa con sentenza del 26 maggio 2005;

che la Corte d’Appello di Roma, con il suddetto decreto impugnato – respinta l’eccezione di prescrizione, quantomeno parziale, del diritto azionato, sollevata dal Ministro della giustizia, e detratti tre anni di ragionevole durata del processo presupposto – ha liquidato ad D.S.A.M. ed a C.M.L. – in proprio e quali genitori esercenti la potestà sulla minore D.S.F. “di cui sono pertanto titolari della relativa quota” – nonchè ad D.S.A., a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale, la somma di Euro 8.000,00 ciascuno per gli ulteriori otto anni circa di irragionevole durata dello stesso processo presupposto.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con i motivi di censura vengono denunciati come illegittimi, anche sotto il profilo del vizio di motivazione: a) la reiezione dell’eccezione di prescrizione del diritto azionato; b) la liquidazione dell’indennizzo anche in favore di D.S. A., nonostante che questi fosse minorenne al momento dell’introduzione del giudizio presupposto e che lo stesso non si è ivi costituito al compimento della maggiore età;

che, in particolare, la censura sub a) è infondata, perchè, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè al frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, nel caso – quale quello di specie – di ritardo ultradecennale nella definizione del processo (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 27719 del 2009, 1886 e 3325 del 2010);

che, nella specie, la Corte romana ha affermato – con statuizione non censurata – che il predetto termine semestrale di decadenza non è stato superato;

che, invece, la censura sub b) è fondata, nei sensi che seguono;

che la questione sottesa a tale censura consiste nello stabilire se il soggetto minore d’età sia o no titolare del diritto all’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1;

che la risposta non può che essere affermativa sulla base dei concorrenti rilievi che: a) l’art. 111 Cost., comma 2, garantisce a tutte le parti il diritto alla ragionevole durata del processo (“La legge può provvedere (come in effetti provvede) a questo scopo la realizzazione del diritto ad un giudizio equo ed imparziale in modi diversi, purchè ragionevolmente idonei, componendo l’interesse a garantire l’imparzialità del giudizio con i concorrenti interessi ad assicurare la speditezza dei processi (la cui ragionevole durata è oggetto, oltre che di un interesse collettivo, di un diritto di tutte le parti, costituzionalmente tutelato non meno di quello ad un giudizio equo e imparziale, come oggi espressamente risulta dal dettato dell’art. 111 Cost., comma 2) e la salvaguardia delle esigenze organizzative dell’apparato giudiziario”: Corte costituzionale, sentenza n. 78 del 2002, n. 3. del Considerato in diritto), come pure il menzionato art. 6, prf. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che, in particolare, assicura tale diritto ad “ogni persona” e, dunque, anche alla parte minore d’età; b) la L. L: n. 89 del 2001, art. 2, comma 1, nel riconoscere “il diritto ad una equa riparazione” a “chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto” della violazione dell’art. 6, paf. 1, della Convenzione europea non può che interpretarsi in senso conforme a tale disposizione pattizia e, perciò, nel senso che anche la parte minore d’età – che, quale persona che non ha il libero esercizio dei diritti, abbia partecipato al giudizio per mezzo del proprio rappresentante legale (art. 75 cod. proc. civ., comma 2: cfr., in tal senso, la sentenza n. 6116 del 2008) – è titolare dello stesso diritto; c) tale diritto è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte anche alla persona incapace: infatti, è stato enunciato il principio per cui, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, il danno non patrimoniale è una conseguenza che, secondo l’id quod plerumque accidit, si accompagna alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, e il risarcimento di tale pregiudizio spetta pure all’interdetto che di esso sia stato parte, perchè, a prescindere da ogni riferimento al dolore emozionale, detto danno è destinato in ogni caso a rilevare, e ad essere pertanto risarcito, nella sua componente oggettiva di offesa per la lesione del diritto ad un procedimento giurisdizionale che si svolga nei tempi ragionevoli prescritti dalla Costituzione e dalla CEDU, a causa della conseguente perdita dei vantaggi personali conseguibili da una sollecita risposta del servizio giustizia (cfr.

la sentenza n. 10412 del 2009);

che, ovviamente, il diritto ad un’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo spetta al minore – che vi abbia partecipato debitamente rappresentato – fino al momento della maggiore età, al raggiungimento della quale lo stesso soggetto, avendo ormai acquisito il libero esercizio dei propri diritti ed avendo perciò la facoltà di costituirsi nel processo quale parte autonoma (art. 75 cod. proc. civ., comma 1), perde da tale momento detto diritto ove a ciò non abbia provveduto (cfr. la sentenza n. 6116 del 2008 cit.);

che, nella specie – pacifico essendo che il giudizio presupposto ha avuto inizio con la citazione del 20 maggio 1994 e termine con la sentenza del 26 maggio 2005 – la Corte romana non specifica la data di nascita di D.S.A. e, quindi, la posizione processuale assunta da quest’ultimo nel giudizio presupposto, cioè se lo stesso fosse minorenne – come sembra – al momento dell’introduzione e nel corso di tutto tale giudizio, ovvero se, eventualmente raggiunta medio tempore la sua maggiore età, lo stesso si sia autonomamente costituito nel giudizio medesimo;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto limitatamente alla censura in esame, con conseguente annullamento del decreto impugnato, limitatamente alla parte in cui condanna il Ministro della giustizia a corrispondere ad D.S.A. l’indennizzo di Euro 8.000,00;

che, conseguentemente, la causa deve essere rinviata alla Corte d’Appello di Roma, la quale, precisate le su evidenziate circostanze di fatto, dovrà assumere le consequenziali decisioni di merito sulla base dei principi di diritto dianzi enunciati e provvedere altresì sulle spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato, nella parte in cui condanna il Ministro della giustizia a corrispondere ad D.S.A. l’indennizzo di Euro 8.000,00, e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 9 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2011

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