Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11338 del 11/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/05/2010, (ud. 22/03/2010, dep. 11/05/2010), n.11338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, via

DELLE MONTAGNE ROCCIOSE 31, presso lo studio dell’Avvocato MICAELA

ALTOMANNO, rappresentato e difeso dall’avvocato GERVASI NICOLO’ per

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MONTEPASCHI SERIT s.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1063/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 17/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/03/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso al giudice del lavoro di Trapani, M.F. Paolo, premesso di aver ricevuto da Montepaschi Serit spa-Servizio riscossione tributi, Concessione di Trapani, un preavviso di esproprio immobiliare per debiti scaduti e non pagati, concernente una sanzione amministrativa del 1997 in precedenza richiesta, proponeva opposizione alla cartella esattoriale ex art. 615 c.p.c., sostenendo che l’Esattore era decaduto dal diritto di procedere ad esecuzione forzata per violazione del termine previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, comma 1.

Rigettata la domanda in contumacia di Montepaschi Serit e proposto appello dal M., la Corte di appello di Palermo con sentenza 3- 17.7.08 rigettava l’impugnazione. Il giudice di appello rilevava che l’opponente-appellante aveva contestato il diritto dell’esattore di procedere ad esecuzione forzata per violazione del termine previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, comma 1, nel testo introdotto dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 11 ed applicabile alla fattispecie – per il quale “il concessionario notifica la cartella di pagamento entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti del quale procede” – sostenendo che la cartella esattoriale non era stata notificata entro il detto termine di quattro mesi. Rilevava, tuttavia, anche che la disposizione contenuta nell’art. 25, in forza di norma transitoria contenuta nell’art. 36, comma 6, del già nominato D.Lgs. n. 46 del 1999, non trovava applicazione alla fattispecie, il che rendeva non operante la tutela richiesta dall’opponente.

Proponeva ricorso per cassazione il M. con unico motivo, deducendo falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 6, in quanto tale norma transitoria era da riferire non all’art. 25 invocato (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 11), ma al citato D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25.

Nessuna difesa spiegava Montepaschi Serit spa..

Il consigliere relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore generale ed è stata notificata al difensore costituito.

Detto relatore, con la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha evidenziato che il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 – recante riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma della L. 28 settembre 1998, n. 337, art. 1 – nel suo contesto contiene le seguenti norme, ora in considerazione: 1) l’art. 11, che dispone la sostituzione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, nel senso sopra indicato; 2) l’art. 25, che fissa termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali; 3) l’art. 36, il quale, sotto la rubrica Disposizioni transitorie, al comma 6, statuisce che “le disposizioni contenute nell’art. 25 si applicano ai contributi e premi non versati ed agli accertamenti notificati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Ha, altresì, posto in evidenza che dal combinato disposto delle tre disposizioni emerge che la norma transitoria è riferita al citato D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25 e non anche al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, invocato dall’opponente-appellante, il cui testo è invece modificato dal citato D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 11.

Ferma restando tale impostazione, l’attenzione del Collegio deve, tuttavia, indirizzarsi su un momento logicamente preliminare a quello della individuazione della normativa regolatrice dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta dal M..

Nella specie, infatti, l’azione proposta dall’opponente, sulla base della normativa applicabile al caso di specie (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, invocato dallo stesso opponente) deve essere qualificata quale opposizione agli atti esecutivi.

E’ noto che il molo costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 49 di detto D.P.R. e che dopo l’iscrizione al ruolo viene notificata al singolo debitore la cartella di pagamento, che, a sua volta, costituisce un estratto del ruolo (artt. 11-12).

L’art. 50 del citato D.P.R. dispone che il concessionario proceda all’espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento (comma 1). In particolare, è previsto che “se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni” (comma 2).

Il M. ha proposto opposizione contro questo avviso di pagamento, sostenendo l’erroneità della notifica della cartella (costituente estratto del ruolo, come sopra precisato) per violazione del D.P.R. n. 602, art. 25, così configurando una opposizione agli atti esecutivi da proporre ai sensi dell’art. 617 c.p.c., atteso che per il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie (v. anche Cass. 20.7.01 n. 9912).

Ed infatti, se la tempestività dell’opposizione poteva essere impedita dall’irrituale notifica della cartella, viceversa, l’opposizione avrebbe dovuto essere tempestivamente proposta avverso l’avviso di pagamento, con la conseguenza che la inammissibilità della opposizione a detto avviso precludeva ogni questione sulla ritualità della notifica della cartella.

Dato che l’opposizione agli atti esecutivi va proposta perentoriamente nel termine di cinque giorni dalla notifica della cartella e che nel caso di specie l’avviso di pagamento fu notificato il 24.9.02, l’opposizione fu tardivamente proposta essendo il relativo ricorso proposto al Tribunale di Trapani il 29.10.02.

Essendo la tardività sanzionata dall’inammissibilità dell’opposizione, tale vizio, pur non riscontrato dal giudice di merito, deve essere rilevato in sede di legittimità ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, che prevede la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata tutte le volte che la Corte ritenga che la causa non poteva essere proposta o il processo non poteva proseguire (circa la rilevabilità di ufficio in sede di legittimità, v. la citata Cass. n. 9912 del 2001 e le sentenze 12.11.08 n. 27019 e 20.2.04 n. 3404).

In conclusione, essendo stato dal secondo giudice respinto l’appello contro il rigetto dell’opposizione, il dispositivo della sentenza impugnata è pur sempre conforme a diritto ed il ricorso deve essere rigettato, seppure con la diversa motivazione oggi adottata.

Nulla deve statuirsi per le spese, non essendosi costituito il soggetto esattore.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA