Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11337 del 29/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 29/04/2021, (ud. 25/06/2020, dep. 29/04/2021), n.11337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35-2020 proposto da:

O.I., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARLO PINNA PARPAGLIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. 3267/2019 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata

il 09/11/2019 R.G.N. 11661/2017.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. il Tribunale di Cagliari, con decreto del 9 novembre 2019, ha respinto il ricorso proposto da O.I. avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;

2. il Tribunale – per quanto qui ancora interessa – ha ritenuto, circa la richiesta protezione sussidiaria, che, “dall’esame delle fonti accreditate consultabili in materia, l’area della (OMISSIS) di provenienza del ricorrente, l'(OMISSIS)”, non risultasse interessata da alcun conflitto armato generatore di violenza indiscriminata; quanto poi alla domanda volta ad ottenere la protezione umanitaria, il Tribunale ha accertato non essere “emersa una condizione di vulnerabilità individuale” dell’istante che consentisse “di temere una sua particolare esposizione a pericolo in caso di rientro nel suo Paese di origine”, non potendo valere una generalizzata condizione di povertà della nazione di provenienza;

3. per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il soccombente con 2 motivi; il Ministero dell’Interno resta intimato;

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso si denuncia “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e di norme processuali ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non avere il tribunale riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata”; si sostiene che le valutazioni operate dal Tribunale “sulla situazione socio politica sussistente in (OMISSIS) sono erronee”; si afferma che “la stessa regione di provenienza dell’odierno ricorrente, (OMISSIS), è interessata da una preoccupante escalation di attacchi terroristici”.

2. il motivo non è meritevole di accoglimento;

il Tribunale, citando fonti internazionali attendibili ed aggiornate (pag. 6 del decreto impugnato) ha accertato in fatto che nella regione di (OMISSIS) non fosse in atto una situazione assimilabile a quella di un conflitto armato generatore di violenza indiscriminata; lo stabilire se tale accertamento sia corretto o meno è questione di fatto, come tale incensurabile in questa sede se non evidenziando l’omesso esame di un fatto decisivo o la manifesta irrazionalità della decisione, censure neanche prospettate dall’odierno ricorrente (di recente: Cass. n. 6897 del 2020); in realtà chi ricorre si limita a prospettare una diversa valutazione della situazione del Paese di provenienza, peraltro indicando una regione diversa ((OMISSIS)) da quella dichiarata dal richiedente in sede di audizione, con una censura che attiene chiaramente ad una quaestio facti che non può essere riesaminata innanzi alla Corte di legittimità, perchè si esprime un mero dissenso valutativo delle risultanze di causa e si invoca, nella sostanza, un diverso apprezzamento di merito delle stesse (da ultimo, tra molte, v. Cass. n. 2563 del 2020);

3. il secondo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e/o processuali ex art. 360 c.p.c., comma 1 nn. 3 e 4, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 per non avere il tribunale riconosciuto in capo al ricorrente la condizione di vulnerabilità tale da giustificare il riconoscimento della protezione cosiddetta umanitaria”; si eccepisce che il Tribunale avrebbe dovuto operare un esame specifico ed attuale della situazione soggettiva ed oggettiva del ricorrente con riferimento al Paese di origine, confrontandola con la sua integrazione e le condizioni di vita privata attuali, avendo questi “intrapreso un significativo percorso di integrazione sociale”.

4. il motivo è inammissibilmente formulato;

con esso si denuncia un preteso error in iudicando della Corte territoriale ma, come noto, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (tra le molteplici, Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); sicchè il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata perchè è quella che è stata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove si critichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operatività dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e la censura è attratta inevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti, nella specie parte ricorrente, lungi dall’individuare un errore di diritto che sarebbe stato compiuto dal Tribunale, piuttosto eccepisce che i giudici del merito non avrebbero riscontrato una situazione di vulnerabilità del richiedente, il che riguarda chiaramente un accertamento di fatto che non può essere riesaminato in questa sede di legittimità;

inoltre le Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 29459 del 2019) hanno condiviso l’orientamento che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale (inaugurato da Cass. n. 4455 del 2018, seguita, tra varie, da Cass. n. 11110 del 2019 e da Cass. n. 12082 del 2019), puntualizzando però che non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. n. 17072 del 2018); si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. 9304 del 2019), tanto da indurre le Sezioni unite ad accogliere nell’occasione il ricorso proposto dal Ministero, in quanto la decisione del giudice d’appello si era fondata sul solo elemento, isolatamente considerato, della recente assunzione del richiedente alle dipendenze di un datore di lavoro italiano;

orbene, nella specie in ricorso non viene adeguatamente specificato nè quando nè come siano stati sottoposti all’attenzione del giudice di merito quegli elementi di fatto individualizzanti che consentissero di enucleare una condizione di vulnerabilità, tenuto conto che anche per la giurisprudenza unionale l’unico ad essere in possesso delle informazioni relative alla sua storia personale è proprio chi richiede la protezione che deve indicare gli elementi relativi all’età, all’estrazione sociale, ai rapporti familiari, ai luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, alle domande eventualmente già presentate (CGUE, 5 giugno 2014, causa C-146/14); nel caso che ci occupa il ricorrente deduce formule generiche ed invoca un “percorso di integrazione sociale”, trascurando di considerare che per l’insegnamento delle Sezioni unite innanzi richiamato – il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari non può essere riconosciuto per il solo livello di integrazione in Italia del richiedente, nè in considerazione della situazione del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti;

5. conclusivamente il ricorso va rigettato; nulla va liquidato per le spese in quanto il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2021

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