Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11336 del 29/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 29/04/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 29/04/2021), n.11336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 38448-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

MAX SERVICES SOC. COOP. A RL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2786/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, depositata il 09/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente avverso avviso di accertamento relativo ad IRES per l’anno d’imposta 2008, con il quale il predetto ufficio finanziario accertava ai fini IRES una maggiore imposta di 13.697 Euro per effetto del disconoscimento, in deduzione dal reddito imponibile, dell’imposta IRAP pagata nell’anno ai sensi del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 11;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva il ricorso della parte contribuente affermando che manca la prova che la cooperativa avrebbe operato in assenza di scopi mutualistici: una tale prova infatti non può derivare dal mero fatto che le prestazioni siano state effettuate nei confronti di un solo cliente, essendo ciò assolutamente ininfluente al fine del raggiungimento dello scopo sociale, nè tanto meno dal fatto che non siano stati operati ristorni ai soci, non costituendo tali circostanze valida motivazione per disconoscere il beneficio della deducibilità dell’IRAP pagata dall’imponibile IRES perchè la cooperativa persegue lo scopo mutualistico previsto dallo statuto della cooperativa di produzione e lavoro garantendo il lavoro ai soci-lavoratori e l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità era del 67,44% e quindi non è inferiore al 50% dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie e 42 dipendenti su 59 era costituito da soci-lavoratori della cooperativa.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l’Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, artt. 11 e 14, in relazione alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 462, e agli artt. 2512,2513,2514 e 2545 sexies c.c., in quanto affinchè una cooperativa possa fruire del regime agevolativo non è sufficiente che ricorrano i requisiti mutualistici con riguardo all’organizzazione e agli scopi risultanti dallo statuto, dovendo essi risultare anche con riferimento all’attività in concreto svolta: nella specie il fine mutualistico non sarebbe perseguito per avere la società un solo cliente e per non avere la società cooperativa in questione operato ristorni in favore dei soci, avendosi invece le caratteristiche della mutualità solo ove quando vi sia un’equa ripartizione dei risultati economici fra i soci.

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall’art. 380 bis c.p.c., comma 3 (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2021

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