Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11336 del 23/05/2011

Cassazione civile sez. I, 23/05/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 23/05/2011), n.11336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4987/2008 proposto da:

V.F., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. MARRA Alfonso Luigi per procura in atti;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore;

– intimata –

e

sul ricorso n. 9233/08 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge,

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

V.F., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. Alfonso Luigi Marra per procura in atti;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli del 15 febbraio

2007, nella causa iscritta al n. 1309/2006 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9

dicembre 2010 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che nulla

ha osservato.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

“il consigliere relatore, letti gli atti depositati;

Ritenuto Che:

1. V.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in data 15 febbraio 2007, con il quale la Corte di appello di Napoli ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del menzionato ricorrente della somma di Euro 5.412,00, a titolo di indennizzo per il superamento in primo grado del termine di ragionevole durata di un processo, instaurato in materia di pubblico impiego davanti al Tar Campania con ricorso del 6 ottobre 1997 e non ancora definito alla data l’11 ottobre 2006;

1.1. la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha resistito con controricorso e ricorso incidentale sulla base di un motivo, a cui ha resistito con controricorso il ricorrente principale;

Osserva:

2. la Corte di appello di Napoli ha accolto la domanda nella misura di Euro 5.412,00, a titolo di indennizzo del solo danno non patrimoniale, avendo accertato una durata del processo superiore di sei anni al termine ragionevole e liquidato l’indennizzo nella misura di Euro 900,00 per ogni anno di ritardo;

3. il ricorrente principale censura il decreto impugnato, proponendo quattordici motivi di ricorso, con i quali lamenta:

– la mancata applicazione della normativa comunitaria alla stregua dell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo con la formulazione del seguente quesito di diritto: “la L. n. 89 del 2001 e specificamente l’art. 2 costituisce applicazione dell’art. 65 par. 1 della CEDU e in ipotesi di contrasto tra la legge Pinto e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo ovvero di lacuna della legge nazionale si deve disapplicare la legge nazionale ed applicare la CEDU?” (primo motivo);

– il calcolo dell’equo indennizzo solo con riferimento al periodo eccedente la ragionevole durata della causa e non all’intera durata del giudizio e l’inosservanza, sulla base di carente motivazione, dei parametri europei in ordine alla quantificazione per anno del danno non patrimoniale (secondo, terzo e quarto motivo);

– il mancato riconoscimento, con vizio di motivazione e in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, del bonus di Euro 2.000,00, trattandosi di controversia in materia previdenziale (quinto, sesto e settimo motivo);

– l’insufficiente liquidazione delle spese processuali, senza specifica motivazione, con erronea applicazione delle tariffe professionali vigenti riguardanti i procedimenti di volontaria giurisdizione, anzichè i giudizi ordinari dinanzi alla Corte d’appello, senza tener conto dei parametri CEDU e dei criteri seguiti dalla Corte di cassazione e disattendendo i minimi tariffari e la nota spese depositata, (motivi da otto a quattordici);

4. il primo motivo appare inammissibile, in quanto il quesito formulato è del tutto generico e senza nessuna attinenza al decisum del decreto impugnato;

– il secondo, terzo e quarto motivo appaiono manifestamente infondati, in quanto è vincolante per il giudice nazionale, il disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di durata del processo (Cass. 2005/21597;

2008/14); inoltre la determinazione dell’indennizzo nella misura annua di Euro 900,00, per un importo complessivo di Euro 5.412,00, non si discosta in maniera irragionevole dal parametro applicato in casi simili da questa Corte, sulla scorta dei principi fissati dalla giurisprudenza della CEDU, per un ammontare di Euro 750,00 ad anno per i primi tre anni di durata non ragionevole e di Euro 1.000,00 per ogni ulteriore anno successivo, corrispondente nel caso di specie ad un importo complessivo di Euro 5.250,00, di poco inferiore a quello liquidato dal giudice di merito;

– i motivi da cinque a sette appaiono manifestamente infondati, in quanto non può ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dell’orientamento della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui va riconosciuta una somma forfetaria nel caso di violazione del termine nei giudizi aventi particolare importanza, fra cui anche la materia del lavoro; da tale principio, infatti, non può derivare automaticamente che tutte le controversie di tal genere debbano considerarsi di particolare importanza, spettando al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa previdenziale abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, con una valutazione discrezionale che non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, nel caso di diniego di tale attribuzione, una motivazione implicita (Cass. 2006/9411; 2008/6898);

– i motivi da otto a quattordici appaiono manifestamente fondati in ordine all’erronea applicazione della tariffa relativa alla volontaria giurisdizione, anzichè di quella attinente al contenzioso (Cass. 2008/25352), mentre possono ritenersi manifestamente infondate le ulteriori censure in quanto parte ricorrente non ha specificamente e analiticamente indicato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, le voci e gli importi richiesti e a lei spettanti (Cass. 2005/21325; 2006/9082), fermo restando che in tema di spese processuali possono essere denunciate in sede di legittimità solo violazioni del criterio della soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali (Cass. 1999/4347; 2000/4818; 2001/1485) e che nei giudizi di equa riparazione la liquidazione delle spese processuali della fase davanti alla Corte di appello deve essere effettuata in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano, senza tener conto degli onorari liquidati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Cass. 2008/23397);

– il ricorso incidentale appare manifestamente infondato, in quanto, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il procedimento camerale per equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, nel quale trova applicazione la disciplina della responsabilità delle parti per le spese processuali e della condanna alle spese (Cass. 2009/16542;

2009/21371), con la conseguenza che l’individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità e che parte obbligata a rimborsare all’altra le spese anticipate nel processo è quella che, anche col comportamento tenuto fuori dal processo stesso, vi abbia comunque dato causa (Cass. 2004/20335; 2006/2006/25141), tenuto anche conto che la mancata opposizione alla domanda, così come la contumacia, non costituiscono valida ragione di compensazione delle spese o di esonero della parte soccombente dall’obbligo di rifondere alla controparte le spese processuali;

5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilevi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) ritenuto che i ricorsi debbano essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto riguardano l’impugnazione del medesimo decreto e che, a seguito della discussione tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione che precede;

che pertanto, in base alle considerazioni che precedono e quanto al ricorso principale, deve essere dichiarato inammissibile il primo motivo e vanno rigettati i motivi da due a sette, mentre vanno accolti nei termini di cui in motivazione i motivi da otto a quattordici, e che deve essere rigettato il ricorso incidentale; che conseguentemente il decreto impugnato deve essere annullato in ordine alla censura accolta;

ritenuto che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la condanna del la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, liquidate come in dispositivo in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397;

2008/25352);

ritenuto altresì che le spese del giudizio di cassazione, compensate per la metà in considerazione dell’accoglimento solo parziale del ricorso e da liquidarsi come in dispositivo, vanno poste a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri soccombente e che le spese del giudizio di merito e di quello di cassazione vanno distratte in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale. Respinge i motivi da due a sette e accoglie, nei termini di cui in motivazione, i motivi da otto a quattordici dello stesso ricorso. Rigetta il ricorso incidentale. Cassa il decreto impugnato in ordine alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 1,140,00, di cui Euro 600,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge. Condanna inoltre la Presidenza soccombente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, compensate per metà, che si liquidano per l’intero in Euro 525,00 di cui Euro 425,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione, per le spese di entrambi i giudizi, in favore del difensore del ricorrente, avv. Alfonso Luigi Marra, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2011

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