Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11336 del 11/05/2010
Cassazione civile sez. lav., 11/05/2010, (ud. 22/03/2010, dep. 11/05/2010), n.11336
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.G., domiciliata in ROMA, Piazza CAVOUR, presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa
dall’avvocato MARRA MARIA TERESA per procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 810/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 02/03/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22/03/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DESTRO Carlo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del Pretore del lavoro di Torre Annunziata era rigettata la domanda proposta da M.G. per ottenere la corresponsione di rivalutazione ed interessi sui ratei dell’assegno mensile di assistenza corrisposti in ritardo dal Ministero dell’Interno.
Rigettato l’appello e proposto ricorso per cassazione dalla M., questa Corte con sentenza 6.2.04 n. 2331 accoglieva l’impugnazione e, cassata la sentenza impugnata, rinviava alla Corte d’appello di Napoli.
Riassunto il giudizio, la Corte d’appello riformava la sentenza del Pretore e condannava il Ministero, rimasto assente quantunque regolarmente evocato in giudizio, al pagamento della somma di Euro 752,99 per il titolo vantato, oltre ulteriori rivalutazione ed interessi, con compensazione delle spese di tutti i gradi e del giudizio di rinvio.
Proponeva nuovamente ricorso per cassazione la M. lamentando con due motivi la violazione: a) dell’art. 91 c.p.c., per inosservanza del principio che la parte soccombente è tenuta alle spese; b) dell’art. 92 c.p.c., per la carente motivazione in punto di compensazione.
Il Ministero non svolgeva attività difensiva.
Richiesta dal Procuratore generale la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., il Collegio in data 15.4.08, rinviava a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notifica entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
Il ricorso è stato nuovamente chiamato all’odierna adunanza della camera di consiglio.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è improcedibile.
Ricevuta comunicazione dell’ordinanza 15.4.08 a mezzo di lettera raccomandata (v. distinta in atti), parte ricorrente ex art. 371 bis c.p.c., avrebbe dovuto depositare nella cancelleria della Corte il ricorso notificato entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato.
Nel giudizio di legittimità, infatti, detta norma si riferisce non solo all’ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato per inesistenza materiale o giuridica della notifica stessa, ma per interpretazione estensiva deve ritenersi riferita anche all’ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso nei riguardi di una parte che sia stata intimata dal ricorrente attraverso una notifica dell’originario ricorso affetta da nullità e che non si sia, allora, per questo costituita nel giudizio di legittimità.
Pertanto, attesa la perentorietà del termine, il mancato deposito dell’atto (od il deposito successivo alla scadenza) comportano l’improcedibilità del ricorso rilevabile anche d’ufficio (Cass., S.u., 12.5.06 n. 11003).
Il ricorso è, dunque, improcedibile.
Nulla deve statuirsi per le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010