Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11336 del 09/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 09/05/2017, (ud. 07/04/2017, dep.09/05/2017),  n. 11336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28009-2015 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI

113, presso lo studio dell’avvocato ROSA ALBA GRASSO, rappresentata

e difesa dall’avvocato GIOVANNI GABELLONE;

– ricorrente –

contro

P.M., PA.MA.AN., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 73, presso lo studio

dell’avvocato MAURIZIO AMENTA, rappresentati e difesi dagli avvocati

FABRIZIO MARIA COPPOLA, DAVIDE GUERCIA SAMMARCO;

– controricorrenti –

e contro

SOC COOP ED PINETA DUE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 584/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 03/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

C.C. convenne innanzi al Tribunale di Lecce sezione di Gallipoli – i coniugi P.M. e Pa.Ma.An. nonchè la Cooperativa Edilizia Pineta Due s.r.l., chiedendo che fosse dichiarata la simulazione dell’atto di cessione della sua partecipazione sociale al P. e la contestuale richiesta di quest’ultimo di ammissione a socio della cooperativa; i convenuti si costituirono, chiedendo il rigetto della domanda. Alla causa fu successivamente riunita quella proposta da C.C. contro i medesimi convenuti per l’accertamento della simulazione delle proprie dimissioni dalla società e della domanda di adesione del P., essendo entrambi gli atti frutto di un accordo scritto intervenuto fra le parti, nonchè della nullità della delibera di ammissione a socio del P. e di ogni atto successivo con cui la società aveva disposto nei confronti del medesimo, compreso l’atto di assegnazione di un immobile, del quale andava invece e conseguentemente dichiarata la proprietà in capo all’attrice. In tale ultima causa i coniugi convenuti si erano costituiti chiedendo il rigetto della domanda e spiegando riconvenzionale per ottenere il pagamento di un residuo debito della C., il rilascio dell’immobile e la condanna della stessa al pagamento di un’indennità per illegittima occupazione, mentre la cooperativa edilizia aveva rilevato la non opponibilità a sè della simulazione.

Il Tribunale adito rigettò tutte le domande dell’attrice ed accolse la riconvenzionale relativa al debito residuo.

C.C. propose appello e resistettero al gravame la società, il P. e la Pa., i quali ultimi proposero appello incidentale dolendosi della mancata pronunzia in ordine alle loro ulteriori domande riconvenzionali.

La Corte d’Appello di Lecce respinse il gravame principale e, con sentenza n. 584/2015 del 3 settembre 2015, accolse quello incidentale, condannando la C. all’immediato rilascio dell’immobile occupato ed al pagamento di un’indennità per l’illegittima occupazione.

Avverso tale sentenza propone ricorso C.C. sulla base di sei motivi; P.M. e Pa.Ma.An. hanno depositato controricorso, mentre la Cooperativa Edilizia Pineta Due s.r.l. non ha svolto attività difensiva.

Il primo, il secondo, il terzo, il quarto ed il sesto motivo di ricorso denunziano omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, deducendo errori nell’interpretazione data dalla Corte di Lecce ai contratti correnti fra le parti, contestazioni della valutazione della consulenza tecnica esperita nella fase di merito, critiche sulla condanna al rilascio dell’immobile ed omesse pronunce su domande. Il quinto motivo concerne, invece, la liquidazione in via equitativa del danno da illegittima occupazione dell’immobile.

Ritenuto che il ricorso principale potesse essere dichiarato improcedibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), comunque applicabili anche in ipotesi di improcedibilità (cfr. Cass. Sez. 6 – 3, 18/10/2011, n. 21563), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

La ricorrente ha presentato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.

La ricorrente ha espressamente allegato che la sentenza impugnata, pubblicata il 3 settembre 2015, le è stata notificata in data 25 settembre/7 ottobre 2015, ma si è limitata a produrre una copia autentica della stessa priva della relata di notificazione, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 1 e comma 2, n. 2, (Cass. Sez. U, 16/04/2009, n. 9005). Nè hanno provveduto al deposito di copia della sentenza corredata della relata di notifica i controricorrenti. Il ricorso è stato poi notificato il 23 novembre 2015.

Il ricorso deve, perciò, essere dichiarato improcedibile. Le spese del giudizio di cassazione vengono regolate secondo soccombenza in favore dei controricorrenti P.M. e Pa.Ma.An., nell’ammontare liquidato in dispositivo, mentre non occorre provvedere al riguardo per la Cooperativa Edilizia Pineta Due s.r.l., che non ha svolto attività difensiva.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti P.M. e Pa.Ma.An. le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di cassazione, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017

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